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Document 62008CN0526

Causa C-526/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

GU C 44 del 21.2.2009, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/31


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-526/08)

(2009/C 44/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e N. von Lingen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi interamente e correttamente agli artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli allegati II A(1), III 1(1), II A(5), III 1(2), II A(2) e II A(6) della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione poggia su quattro censure.

Con la prima di esse, la Commissione addebita al convenuto di non rispettare le modalità ed i periodi di spargimento dei fertilizzanti, così come previsti dalla direttiva. Infatti, mentre il divieto di spargimento in determinati periodi dovrebbe riguardare i fertilizzanti sia organici che chimici, la normativa lussemburghese menzionerebbe esclusivamente i fertilizzanti organici. Per di più, il divieto di spargimento dei fertilizzanti in determinati periodi dovrebbe riguardare tutte le superfici agricole, ivi compresi i pascoli, non menzionati dai provvedimenti nazionali di trasposizione. La ricorrente rileva altresì che la normativa nazionale dovrebbe specificare dettagliatamente i casi che possono dar luogo ad una deroga al divieto di spargimento, dato che tale ipotesi non è contemplata dalla direttiva.

Con la sua seconda censura, la ricorrente fa valere che la normativa nazionale non prevede la necessità di una capacità minima d'immagazzinamento del colaticcio di letame per tutte le strutture, bensì menziona unicamente quelle nuove o da rinnovare. Simile trasposizione non sarebbe conforme alla direttiva, in quanto anche le strutture esistenti presenterebbero rischi di inquinamento. La normativa nazionale dovrebbe pertanto prevedere una capacità minima di immagazzinamento per tutte le strutture.

Con la sua terza censura, la Commissione adduce che la normativa nazionale dovrebbe estendere a tutti i fertilizzanti il divieto di spargimento sui terreni in ripida pendenza, e non solo a quelli d'origine organica.

Con la sua quarta ed ultima censura, al convenuto viene addebitato di non aver adottato provvedimenti sufficienti in relazione alle tecniche di spargimento, in particolare al fine di assicurare uno spargimento uniforme ed efficace dei fertilizzanti.


(1)  GU L 375, pag. 1.


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