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Document 62008CN0519

    Causa C-519/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 27 novembre 2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

    (Causa C-519/08)

    (2009/C 44/50)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene)

    Parti

    Ricorrente: Archontia Koukou

    Convenuto: Elliniko Dimosio (Stato ellenico)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che può costituire ragione obiettiva per la stipulazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi la circostanza che tali contratti siano stati stipulati in applicazione di una disposizione legislativa che prevede la conclusione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che in realtà con essi siano soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro;

    2)

    Se la previsione di criteri aggiuntivi per l'accertamento dell'abuso, mediante le misure adottate per conformarsi alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (ad esempio, durata massima dei contratti e numero di rinnovi nell'ambito dei quali è consentita l'occupazione anche senza che ricorra una ragione obiettiva che giustifichi la stipulazione o il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato), costituisca una riduzione non consentita, ai sensi della clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro, del livello generale di tutela preesistente alla direttiva 1999/70/CE, considerato che, nel regime giuridico precedente alla direttiva 1999/70/CE, l'unico criterio per l'accertamento dell'abuso era l'occupazione con contratto o rapporto di lavoro stipulato a tempo determinato senza ragione obiettiva;

    3)

    Se la previsione di elenchi generici e esemplificativi di deroghe, come quelle stabilite nelle disposizioni permanenti del decreto presidenziale n. 164/2004, rispetto ai limiti massimi fissati in via di principio per la stipulazione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, costituisca una misura efficace per prevenire l'abuso che risulta dall'impiego di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

    4)

    Se possano essere considerate misure efficaci per la prevenzione dell'abuso e la tutela dal medesimo, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro, misure come quelle controverse nella causa principale, adottate con l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, qualora:

    a)

    Esse prevedano, come mezzo di prevenzione dell'abuso e di tutela dei lavoratori a tempo determinato, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'«indennità di licenziamento» in situazioni di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, considerato che i) l'obbligo di pagare la retribuzione e l'«indennità di licenziamento» è previsto dal diritto nazionale in ogni caso di rapporto di lavoro e non ha lo scopo, in particolare, di prevenire l'abuso, ai sensi dell'accordo quadro, e ii) in particolare, l'obbligo di pagare un'«indennità di licenziamento» all'atto della risoluzione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è la conseguenza dell'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro, relativa alla non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato e

    b)

    Esse prevedano, come mezzo di prevenzione dell'abuso, l'applicazione di sanzioni agli organi competenti del datore di lavoro, ove sia accertato che sanzioni identiche o simili che erano previste anche in passato per il settore pubblico, erano rimaste inefficaci ai fini della prevenzione dell'abuso derivante dall'impiego di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

    5)

    Se costituiscano una corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE nell'ordinamento giuridico ellenico, anche se sono efficaci, misure come quelle adottate con l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, entrate in vigore il 19 luglio 2004, cioè tardivamente rispetto al termine stabilito dalla direttiva 1999/70/CE, e alle quali è stata conferita una retroattività di soli tre mesi, cosicché vi risultano compresi solo i contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi in corso dopo il 19 aprile 2004, ad esclusione cioè dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che continuavano a essere stipulati come successivi anche dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/70/CE e prima del 19 aprile 2004;

    6)

    Nel caso in cui si ritenga che le misure adottate con il decreto presidenziale n. 164/2004 per adeguarsi alla clausola 5 dell'accordo quadro non siano efficaci, se il giudice sia tenuto, nell'ambito del suo obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario, ad applicare in conformità della direttiva 1999/70/CE il diritto ellenico preesistente del decreto presidenziale, in base al quale è possibile realizzare la tutela della ricorrente dall'abuso in modo da giungere all'eliminazione delle conseguenze della violazione del diritto comunitario (nonché dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920);

    7)

    Nel caso in cui ritenga che le misure adottate con il decreto presidenziale n. 164/2004 non siano efficaci e risulti applicabile tale regime giuridico preesistente (art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920), nell'ambito dell'obbligo di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, se sia compatibile con il diritto comunitario l'interpretazione di norme di rango gerarchicamente superiore dell'ordinamento giuridico nazionale (art. 103, n. 8, della Costituzione) nel senso che vietano assolutamente la conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche qualora risulti che tali contratti in realtà sono stati stipulati abusivamente richiamandosi a disposizioni volte al soddisfacimento di esigenze straordinarie e in generale transitorie, quando invece con essi sono state soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro del settore pubblico (v. Sezioni Unite dell'Areios Pagos n. 19/2007 e n. 20/2007), pur essendo anche possibile l'interpretazione secondo la quale tale divieto deve limitarsi ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per soddisfare esigenze temporanee, impreviste, urgenti o straordinarie e non riguardi i casi in cui in realtà essi sono stati stipulati per soddisfare esigenze stabili e durevoli.

    8)

    Se sia compatibile con il diritto comunitario il fatto che, dopo l'entrata in vigore del decreto presidenziale n. 164/2004, le controversie relative al lavoro a tempo determinato e alla clausola 5 dell'accordo quadro siano sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, allorché in particolare ciò rende difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale per il lavoratore a tempo determinato ricorrente, considerato che, prima dell'adozione del decreto presidenziale n. 164/2004, tutte le controversie relative al lavoro a tempo determinato erano sottoposte alla giurisdizione dei giudici civili con la procedura delle controversie di lavoro, più favorevole per quanto riguarda il rispetto delle forme, più semplice, meno dispendiosa per il lavoratore a tempo determinato ricorrente e, di regola, più celere.


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