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Document 62008CN0496

    Causa C-496/08 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2008 da Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008 , causa T-47/05 (Angé Serrano e a./Parlamento)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/27


    Impugnazione proposta il 18 novembre 2008 da Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008, causa T-47/05 (Angé Serrano e a./Parlamento)

    (Causa C-496/08 P)

    (2009/C 44/46)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (rappresentante: avv. E. Boigelot)

    Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni dei ricorrenti

    Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza:

    per quanto concerne la sig.ra Angé Serrano, il sig. Bras e il sig. Orcajo Teresa, annullare la sentenza impugnata, da un lato, per la parte che dichiara non necessario statuire nei loro confronti in merito al primo capo delle loro conclusioni e, dall'altro, per la parte che respinge la loro domanda di risarcimento danni;

    per quanto concerne il sig. Decoutere, il sig. Hau e il sig. Solana Ramos, annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata e i relativi motivi;

    dirimere la controversia e, accogliendo il ricorso iniziale dei ricorrenti nella causa T-47/05:

    annullare le decisioni che riguardano l'inquadramento nel grado dei ricorrenti in seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto;

    condannare il Parlamento europeo al pagamento dei danni, valutati ex aequo et bono in EUR 60 000 per ciascun ricorrente;

    condannare comunque il convenuto a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Nella sentenza impugnata il Tribunale si è pronunciato in merito ai ricorsi proposti dai sei ricorrenti, tutti funzionari del Parlamento europeo, vincitori di concorsi interni, svolti sotto il vigore del vecchio Statuto, il cui inquadramento è stato tuttavia modificato in seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

    I primi tre ricorrenti deducono due motivi a sostegno della loro impugnazione.

    Con il loro primo motivo essi affermano che, decidendo di non statuire, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed è venuto meno all'obbligo di motivazione ad esso incombente. Infatti, i ricorrenti avrebbero conservato un interesse a ricorrere per chiedere l'annullamento delle decisioni di inquadramento che sono state impugnate, nonostante la loro sostituzione tramite le decisioni individuali supplementari 20 marzo 2006, in quanto il Tribunale stesso avrebbe ritenuto che tali nuove decisioni non rimediano pienamente alle censure mosse dai ricorrenti in quanto esse non ristabiliscono l'inquadramento in un grado superiore. Inoltre, le decisioni impugnate sarebbero basate sugli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII del nuovo statuto, la cui legittimità, secondo i ricorrenti, sarebbe discutibile.

    Con il loro secondo motivo i medesimi ricorrenti affermano che il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione respingendo la loro domanda di risarcimento dei danni nonostante l'inquadramento nel grado sulla base del nuovo Statuto li ponga allo stesso livello dei loro colleghi che non hanno superato i concorsi per il passaggio di categoria e arrecherebbe loro, quindi, un grave pregiudizio.

    I tre ultimi ricorrenti deducono un unico motivo a sostegno della loro impugnazione relativo all'illegittimità degli artt. 2 e 8 dell'allegato XIII del nuovo Statuto dei funzionari.

    A tale proposito i ricorrenti adducono, in primo luogo, la violazione da parte del Tribunale dei diritti quesiti e dei principi di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto esso ritenga che l'inquadramento in un grado superiore in seguito al superamento da parte loro di concorsi conclusi sotto il vigore del vecchio Statuto non costituisce un diritto quesito e non potrebbe, conseguentemente, giustificare un affidamento legittimo.

    A sostegno di questo stesso motivo i ricorrenti affermano, in secondo luogo, che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento in quanto essi, in conseguenza del reinquadramento nel grado effettuato secondo il nuovo Statuto, verrebbero trattati in modo identico ai loro colleghi che non hanno superato gli stessi concorsi. Per di più il Tribunale avrebbe trattato in modo differente situazioni identiche concludendo che i vincitori di uno stesso concorso non formino un'unica e medesima categoria in quanto, a suo avviso, le norme sull'inquadramento in grado sono differenti in funzione della data in cui avviene l'inquadramento. L'applicazione di disposizioni differenti ai vincitori di uno stesso concorso, ovverosia l'art. 2, n. 1, e l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII del nuovo statuto, sarebbe, pertanto, contraria al principio della parità di trattamento.


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