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Document 62008CB0494

    Causa C-494/08 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2009 — Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Marchio denominativo PRANAHAUS — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata]

    GU C 63 del 13.3.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/19


    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 9 dicembre 2009 — Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-494/08 P) (1)

    (Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Marchio comunitario - Marchio denominativo PRANAHAUS - Regolamento (CE) n. 40/94 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

    2010/C 63/28

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Prana Haus GmbH (rappresentante: N. Hebeis, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 aprile 2007, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che rifiuta la registrazione del marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 35 — Carattere descrittivo del marchio

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Prana Haus GmbH è condannata alle spese.


    (1)  GU C 32 del 7.2.2009.


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