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Document 62008CA0456

    Causa C-456/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Termine di ricorso — Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)

    GU C 63 del 13.3.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/12


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 — Commissione europea/Irlanda

    (Causa C-456/08) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/37/CEE - Appalti pubblici di lavori - Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)

    2010/C 63/18

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis ed E. White, agenti)

    Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, A. Collins, SC)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto — Obbligo di determinare chiaramente il termine di ricorso avverso una decisione che aggiudica un appalto pubblico

    Dispositivo

    1)

    L’Irlanda,

    per il fatto che la National Roads Authority non ha informato l’offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell’autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e

    mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso,

    è venuta meno, con riferimento alla prima censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, nonché dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, riguardo alla seconda censura, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, quale modificata dalla direttiva 92/50.

    2)

    L’Irlanda è condannata alle spese.


    (1)  GU C 313 del 6.12.2008.


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