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Document 62008CA0406

Causa C-406/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di ricorso — Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso)

GU C 63 del 13.3.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

(Causa C-406/08) (1)

(Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Termine di ricorso - Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso)

2010/C 63/16

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parti

Ricorrente: Uniplex (UK) Ltd

Convenuta: NHS Business Services Authority

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Interpretazione degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Normativa nazionale che prevede un termine di 3 mesi per la presentazione di un ricorso — Data a partire dalla quale il termine inizia a decorrere — Data alla quale le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti sono stata violate o alla quale la denunciante ha avuto conoscenza di tale violazione

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.

2)

L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.

3)

La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


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