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Document 62007CA0442

Causa C-442/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12 — Decadenza — Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro — Nozione di uso effettivo di un marchio — Attività caritative)

GU C 44 del 21.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/17


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) — Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

(Causa C-442/07) (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 12 - Decadenza - Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro - Nozione di «uso effettivo» di un marchio - Attività caritative)

(2009/C 44/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Verein Radetzky-Orden

Convenuta: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione dell'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Marchi utilizzati sulla corrispondenza commerciale, sulla carta da lettere, sul materiale pubblicitario e in forma di segni distintivi da parte di un'associazione senza scopo di lucro nell'ambito delle sue attività di preservazione delle tradizioni militari e raccolta e distribuzione di offerte — Possibilità di qualificare tale uso come «uso effettivo» idoneo a salvaguardare i diritti che il marchio conferisce

Dispositivo

L'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un'associazione senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza d'affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell'associazione lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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