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Document 62007CA0384

    Causa C-384/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune — Controversia tra il beneficiario e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegittimamente versati — Ruolo del giudice nazionale)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/16


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Wienstrom GmbH/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

    (Causa C-384/07) (1)

    (Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune - Controversia tra il beneficiario e le autorità nazionali in merito all'importo degli aiuti illegittimamente versati - Ruolo del giudice nazionale)

    (2009/C 44/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Wienstrom GmbH

    Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 3, CE — Regime di aiuto di Stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione, ma la cui versione successiva modificata, dopo essere stata notificata, è stata dichiarata compatibile con il mercato comune, senza esplicita decisione negativa per quanto riguarda la vecchia versione non notificata — Obbligo per i giudici nazionali risultante da tale decisione della Commissione

    Dispositivo

    Il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all'art. 88, n. 3, ultima frase, CE non impone al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all'importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione delle Comunità europee che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.


    (1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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