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Document 62007CA0337

    Causa C-337/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen (Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco — Inserimento del lavoratore nel mercato regolare del lavoro — Disoccupazione involontaria — Applicabilità di detto accordo ai rifugiati turchi — Condizioni per la perdita dei diritti acquisiti)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/15


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

    (Causa C-337/07) (1)

    (Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco - Inserimento del lavoratore nel mercato regolare del lavoro - Disoccupazione involontaria - Applicabilità di detto accordo ai rifugiati turchi - Condizioni per la perdita dei diritti acquisiti)

    (2009/C 44/24)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Stuttgart

    Parti

    Ricorrente: Ibrahim Altun

    Convenuta: Stadt Böblingen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Diritto di soggiorno di un cittadino turco sul territorio nazionale in quanto minore nell'ambito del ricongiungimento familiare — Condanna penale — Influenza sul diritto di soggiorno — Applicabilità ai rifugiati turchi — Diritto d'asilo concesso al padre sulla base di elementi non veri — Revoca del diritto d'asilo come condizione per rifiutare il diritto di soggiorno derivato — Diritto derivato subordinato all'appartenenza al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro per un periodo di tre anni durante la convivenza familiare con il minore

    Dispositivo

    1)

    L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che il figlio di un lavoratore turco può beneficiare dei diritti conferiti a titolo di tale disposizione quando quest'ultimo, nei tre anni di coabitazione, ha svolto un'attività lavorativa per due anni e mezzo prima di restare disoccupato per i sei mesi successivi.

    2)

    La circostanza che un lavoratore turco abbia ottenuto il diritto di soggiorno in uno Stato membro e, pertanto, il diritto di accesso al mercato del lavoro di tale Stato in quanto rifugiato politico non impedisce che un suo familiare possa beneficiare dei diritti conferiti a titolo dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

    3)

    L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, quando un lavoratore turco ha ottenuto lo status di rifugiato politico sulla base di dichiarazioni inesatte, i diritti che ad un suo familiare derivano da tale disposizione non possono essere rimessi in discussione se questo familiare, alla data della revoca del permesso di soggiorno rilasciato al lavoratore, soddisfa le condizioni che detta disposizione prevede.


    (1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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