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Document 62006CA0524
Case C-524/06: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 December 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germany)) — Heinz Huber v Bundesrepublik Deutschland (Protection of personal data — European citizenship — Principle of non-discrimination on grounds of nationality — Directive 95/46/EC — Concept of necessity — General processing of personal data relating to citizens of the Union who are nationals of another Member State — Central register of foreign nationals)
Causa C-524/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di necessità — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri)
Causa C-524/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland (Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di necessità — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri)
GU C 44 del 21.2.2009, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-524/06) (1)
(Protezione dei dati personali - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Direttiva 95/46/CE - Nozione di «necessità» - Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell'Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro - Registro centrale degli stranieri)
(2009/C 44/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Heinz Huber
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 17, 18, n. 1 e 43, n. 1 CE, nonché dell'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Normativa nazionale che prevede il trattamento generale di dati personali dei cittadini degli altri Stati membri nel registro centrale nazionale degli stranieri, differenziandosi dalla normativa nazionale relativa ai dati personali dei cittadini dello Stato in questione, che sono trattati unicamente nei registri comunali di dichiarazione di domicilio
Dispositivo
1) |
Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all'art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:
Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale. In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell'ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva 95/46. |
2) |
L'art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all'istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro. |