Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0210

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Zimbabwe: il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

GU C 353 del 27.9.2016, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 353/49


P8_TA(2015)0210

Zimbabwe, il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2015 sullo Zimbabwe: il caso del difensore dei diritti umani Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

(2016/C 353/09)

Il Parlamento europeo,

viste le precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, in particolare quella del 7 febbraio 2013 (1),

viste le dichiarazioni dell'UE sul rapimento di Itai Dzamare, rilasciate a livello locale l'11 marzo 2015 e il 9 aprile 2015,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, rilasciata a nome dell'UE il 19 febbraio 2014, sulla revisione delle relazioni UE-Zimbabwe,

viste le decisioni 2014/98/PESC, del 17 febbraio 2014 (2), e 2015/277/PESC, del 19 febbraio 2015 (3), del Consiglio recanti modifica della decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,

vista la dichiarazione del portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR), del 18 gennaio 2013, sui recenti attacchi contro difensori dei diritti umani prima delle elezioni,

visto l'accordo politico globale siglato nel 2008 dai tre principali partiti politici ZANU PF, MDC-T e MDC,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sullo Zimbabwe, del 23 luglio 2012, e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 (4), relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 27 giugno 1981, ratificata dallo Zimbabwe,

vista la Costituzione dello Zimbabwe,

visto l'accordo di Cotonou,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, stando a quanto riportato, il 9 marzo 2015 Itai Dzamara, attivista di primo piano per i diritti umani, leader del movimento «Occupy Africa Unity Square» e dissidente del presidente Mugabe, è stato sequestrato da cinque uomini armati non identificati nella periferia di Harare; che ad oggi non si hanno notizie del luogo in cui si trovi e che si teme per la sua sicurezza e la protezione dei suoi diritti;

B.

considerando che nei mesi precedenti al suo sequestro Itai Dzamara ha guidato una serie di manifestazioni pacifiche contro il deterioramento della situazione politica ed economica nello Zimbabwe; che, due giorni prima, Itai Dzamara aveva preso la parola a un raduno politico organizzato dal partito di opposizione «Movimento per il cambiamento democratico — Tsvangirai (MDC-T)», sollecitando proteste di massa contro l'aggravamento della repressione e della situazione economica del paese, chiedendo al presidente Mugabe di dimettersi e invocando la riforma del sistema elettorale;

C.

considerando che sino a questo momento il governo ha mantenuto il silenzio sulla sparizione di Itai Dzamara, il che ha indotto l'opinione pubblica a sospettare che lo Stato possa essere responsabile dell'accaduto; che il partito al governo Zanu-PF nega la sparizione forzata e afferma che si tratta di una messa in scena organizzata dai partiti di opposizione;

D.

considerando che la Corte Suprema, con sentenza del 13 marzo 2015, ha ordinato alle autorità di avviare le ricerche di Itai Dzamara e di riferire ogni due settimane sui progressi compiuti, fino a quando Itai Dzamara non sarà stato localizzato; che tale ordinanza della Corte Suprema è stata ignorata dalle autorità preposte alla sua attuazione e che le autorità statali devono ancora uniformarsi a tale sentenza;

E.

considerando che Itai Dzamara è stato aggredito in più occasioni da sostenitori del partito al governo Zanu-PF e da ufficiali di polizia in uniforme; che nel novembre 2014 circa 20 poliziotti in uniforme hanno ammanettato e percosso Itai Dzamara fino a fargli perdere coscienza, aggredendo anche il suo avvocato, Kennedy Masiye;

F.

considerando che, il 27 aprile 2015, 11 persone sono state fermate a Harare dopo aver partecipato a un corteo di sostegno a seguito della scomparsa di Itai Dzamara; che gli attivisti sono stati arrestati e trattenuti per sei ore;

G.

considerando che, a seguito del sequestro, la moglie Sheffra Dzamara ha presentato un'istanza all'Alta Corte di Harare chiedendo di obbligare la polizia e l'Organizzazione centrale di intelligence (CIO) a iniziare le ricerche di suo marito; che durante l'udienza la polizia e la CIO hanno negato di sapere dove si trovi Itai Dzamara; che Sheffra Dzamara ha dichiarato all'inizio di aprile di essere sotto costante sorveglianza di uomini non identificati e di temere per la sua vita;

H.

considerando che l'attuale situazione nello Zimbabwe per quanto concerne i diritti umani e la democrazia si sta aggravando e che continuano a essere denunciate vessazioni e violazioni dei diritti umani nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti e membri della società civile nello Zimbabwe;

I.

considerando che spesso le forze di polizia abusano delle leggi vigenti, come ad esempio la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza (POSA) e la legge sull'accesso all'informazione e sulla tutela della vita privata (AIPPA), al fine di vietare riunioni e raduni pubblici leciti;

J.

considerando che la libertà di riunione, associazione ed espressione rappresenta una componente fondamentale di qualsiasi democrazia;

K.

considerando che nel febbraio 2015 l'Unione ha ripristinato gli aiuti a favore dello Zimbabwe, sotto forma di un programma indicativo nazionale, del valore di 234 milioni di euro, volto ad aiutare lo Zimbabwe a diventare un paese più democratico e prospero, sebbene il Consiglio europeo abbia deciso di confermare alcune delle sanzioni nei confronti del paese; che solo il presidente Robert Mugabe, sua moglie e un'impresa nel settore della difesa restano soggetti al congelamento dei beni e al divieto di viaggio; che resta inoltre in vigore l'embargo dell'UE sulle armi;

L.

considerando che il 16 marzo 2013 è stata adottata una nuova Costituzione mediante referendum, con l'intento dichiarato di «moralizzare la vita politica», ma che, nella pratica, si registrano lenti progressi e la situazione dei diritti umani resta vulnerabile;

1.

condanna fermamente la sparizione forzata del difensore dei diritti umani Itai Dzamara e ne sollecita il rilascio immediato e incondizionato;

2.

esorta il governo dello Zimbabwe ad adottare tutte le misure necessarie per ritrovare Itai Dzamara e consegnare i responsabili alla giustizia; invita il governo a osservare pienamente l'ordinanza della Corte suprema che gli impone di cercare Itai Dzamara;

3.

chiede alle autorità dello Zimbabwe di garantire la sicurezza della moglie di Itai Dzamara e dei suoi familiari, nonché dei suoi colleghi e sostenitori;

4.

è profondamente preoccupato per le segnalazioni delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, che denunciano un aumento degli episodi di violenza politica e delle vessazioni a danno dell'opposizione politica, nonché per le gravi restrizioni e intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani, che vengono spesso picchiati dalla polizia e arrestati sulla base di false accuse; si rammarica che, dalle ultime elezioni e dall'adozione della nuova Costituzione nel 2013, siano stati compiuti pochi passi avanti per quanto riguarda lo Stato di diritto e, in particolare, la riforma del quadro dei diritti umani;

5.

esorta le autorità dello Zimbabwe a indagare sulle accuse di uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani per mano della polizia e di funzionari statali, e a chiamare questi ultimi a rispondere dei propri atti;

6.

ricorda la responsabilità generale del governo dello Zimbabwe nel garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini; chiede alle autorità dello Zimbabwe di dare attuazione alle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nonché agli strumenti regionali in materia di diritti umani ratificati dallo Zimbabwe;

7.

ricorda che, in virtù dell'accordo politico globale (APG), lo Zimbabwe si è impegnato a garantire che la legislazione, le procedure e le prassi vigenti nel paese siano conformi ai principi e alle leggi internazionali in materia di diritti umani, tra cui le libertà di riunione, di associazione e di espressione;

8.

riconosce l'istituzione della commissione per i diritti umani dello Zimbabwe, ma esprime preoccupazione per il fatto che non le è stata conferita alcuna competenza significativa per agire in maniera indipendente e conseguire i propri obiettivi per quanto concerne le questioni impellenti in materia di diritti umani cui il paese deve far fronte;

9.

sollecita pertanto un'azione concertata da parte della comunità internazionale, in particolare della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC); ritiene che siffatta organizzazione regionale abbia un ruolo importante da svolgere quale garante dell'accordo politico globale, insistendo tra l'altro sull'attuazione dell'accordo e, in particolare, dell'articolo 13, onde garantire che l'azione della polizia e delle altre forze di sicurezza sia imparziale;

10.

esorta il governo dello Zimbabwe e il presidente Mugabe a conformarsi agli obblighi internazionali assunti e alle disposizioni dei trattati internazionali di cui il paese è parte, che garantiscono il rispetto dello Stato di diritto e la fruizione dei diritti civili e politici;

11.

chiede all'UE di rafforzare il dialogo politico sui diritti umani sulla base dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou e, in particolare, di incoraggiare il governo ad abrogare o modificare opportunamente la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza e la legge sull'accesso all'informazione e la tutela della vita privata, in modo da porre fine al loro abuso;

12.

si rammarica per la mancanza di una clausola rigorosa ed esecutiva in materia di diritti umani nell'accordo di partenariato economico (APE) provvisorio concluso con quattro Stati dell'Africa orientale e australe, compreso lo Zimbabwe;

13.

prende atto della revoca delle sanzioni stabilita dall'UE e appoggia i provvedimenti adottati in risposta alla situazione politica e dei diritti umani nello Zimbabwe, come le misure mirate — che al momento rimangono in vigore — contro il presidente e sua moglie e l'embargo sulle armi;

14.

ritiene che la promozione della democrazia e la tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto siano essenziali affinché lo Zimbabwe possa diventare un paese libero e prospero;

15.

invita la delegazione dell'UE a Harare a continuare a fornire assistenza alle autorità dello Zimbabwe per migliorare la situazione dei diritti umani; insiste sul dovere dell'UE di garantire che i finanziamenti per lo sviluppo dello Zimbabwe siano effettivamente impiegati per far fronte alle esigenze della popolazione, in particolare attraverso le organizzazioni della società civile, e che le riforme politiche ed economiche finanziate dai fondi in questione siano attuate;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al SEAE, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, alla commissione dell'Unione africana, al parlamento panafricano, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Segretario generale del Commonwealth.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0059.

(2)  GU L 50 del 20.2.2014, pag. 20.

(3)  GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20.

(4)  GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.


Top