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Document 52015IP0207

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità (2015/2655(RSP))

GU C 353 del 27.9.2016, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 353/39


P8_TA(2015)0207

Congedo di maternità

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità (2015/2655(RSP))

(2016/C 353/06)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8 e 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1) (la direttiva sul congedo di maternità),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità, presentata dalla Commissione (COM(2008)0637),

vista la sua posizione approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità (2),

viste le ripetute dichiarazioni del Parlamento sulla questione, compresa la risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (3),

visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4) e il futuro accordo sullo stesso argomento,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul congedo di maternità (O-000049/2015 — B8-0119/2015 e O-000050/2015 — B8-0120/2015),

vista la sentenza della Corte di giustizia europea, del 14 aprile 2015, riguardante, tra l'altro, il diritto della Commissione di ritirare una proposta (causa C-409/13),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il principio della parità di trattamento fra donne e uomini comporta l'assenza di qualunque discriminazione, diretta o indiretta, anche per quanto riguarda la maternità, la paternità e il fatto di avere responsabilità familiari;

B.

considerando che la strategia Europa 2020 per un crescita intelligente, sostenibile e inclusiva fissa obiettivi ambiziosi, come un tasso di occupazione del 75 % e una riduzione del numero di persone colpite o minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale di almeno 20 milioni entro il 2020;

C.

considerando che il numero di donne che vive in condizioni di povertà e di esclusione è maggiore rispetto a quello degli uomini, in particolare donne anziane, la cui pensione media è inferiore del 39 % rispetto a quella degli uomini; che le donne lavorano più spesso degli uomini a tempo parziale, con contratti di lavoro temporaneo o a tempo determinato e che la povertà delle donne è in gran parte dovuta alla precarietà del loro lavoro;

D.

considerando che il tasso di natalità diminuisce nell'Unione europea e che tale tendenza è aggravata dalla crisi, poiché la disoccupazione, la precarietà e l'incertezza sul futuro e sull'economia spingono le coppie, e in particolare le donne più giovani, a rimandare la decisione di avere figli, il che rafforza ulteriormente la tendenza all'invecchiamento della popolazione nell'intera Unione;

E.

considerando che le donne dedicano agli impegni domestici un tempo tre volte maggiore degli uomini (compresa l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili nonché i lavori domestici); che il tasso di disoccupazione femminile è sottovalutato dato che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli;

F.

considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne è una condizione indispensabile per la realizzazione della parità di genere; che un quarto degli Stati membri non prevede il congedo di paternità;

G.

considerando che il Consiglio non ha ancora adottato una posizione ufficiale in seguito alla posizione del Parlamento approvata in prima lettura il 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva sul congedo di maternità;

1.

deplora la situazione di stallo in seno al Consiglio relativamente alla direttiva sul congedo di maternità; esorta gli Stati membri a rilanciare i negoziati;

2.

deplora l'instabilità interistituzionale prodotta dal mancato intervento del Consiglio che, nonostante la conclusione della prima lettura al Parlamento, ha interrotto le discussioni e compromesso in tal modo l'intera procedura legislativa;

3.

ribadisce la propria volontà di superare la fase di stallo e invita la Commissione a svolgere il suo ruolo di mediatore imparziale e a impegnarsi in modo costruttivo con i colegislatori per riconciliare le posizioni di Parlamento e Consiglio, tenuto debito conto dell'equilibrio tra le istituzioni e del ruolo conferitole dai trattati;

4.

deplora che la proposta di revisione della direttiva possa essere ritirata dalla Commissione nel quadro del programma REFIT e, se così fosse, chiede che, come alternativa immediata, venga avviata durante la presidenza lussemburghese del Consiglio un'iniziativa legislativa mirante a rivedere la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, al fine di migliorare la salute e la sicurezza delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, affrontando in tal modo le sfide demografiche e riducendo anche la disuguaglianza tra donne e uomini;

5.

prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 aprile 2015 relativa al diritto della Commissione di ritirare una proposta (causa C-409/13), che ribadisce le condizioni specifiche che la Commissione deve soddisfare, tra cui l'obbligo di esporre al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della revoca e di rispettare i principi di attribuzione delle competenze, equilibrio istituzionale e leale cooperazione, sanciti dal TUE;

6.

ribadisce la propria disponibilità a elaborare una direttiva separata che istituisca un congedo di paternità retribuito di almeno 10 giorni lavorativi e incoraggi misure, legislative e di altra natura, che consentano agli uomini, e in particolare ai padri, di esercitare il loro diritto di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia;

7.

attende la valutazione finale della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in materia di congedo parentale e, alla luce degli studi provvisori disponibili, chiede che tale direttiva sia rivista poiché non sta conseguendo il suo obiettivo di riconciliare vita privata e professionale per consentire a entrambi i genitori di raggiungere un equilibrio tra lavoro e famiglia, in particolare alle donne, che subiscono le conseguenze dei divari di genere in ambito di retribuzione, pensioni e povertà;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 163.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


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