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Document 52009AE1931
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Green Paper on the review of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters’ COM(2009) 175 final
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale COM(2009) 175 def.
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale COM(2009) 175 def.
GU C 255 del 22.9.2010, pp. 48–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 255/48 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
COM(2009) 175 def.
(2010/C 255/08)
Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER
La Commissione, in data 21 aprile 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:
Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
COM(2009) 175 def.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 novembre 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore HERNÁNDEZ BATALLER.
Alla sua 458a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 dicembre 2009 (seduta del 16 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 174 voti favorevoli e 1 astensione.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide il punto di vista della Commissione secondo cui occorre procedere all'abolizione dell'exequatur per agevolare la libera circolazione delle decisioni nel mercato interno e la loro esecuzione da parte dei cittadini e delle imprese.
1.2 Il Comitato ritiene opportuno ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 alle decisioni amministrative e invita pertanto la Commissione a procedere con gli studi necessari per eliminare gli ostacoli attualmente esistenti.
1.3 Il CESE considera anche importante adottare misure che agevolino l'uso transnazionale dell'arbitrato e si dichiara a favore della definizione di una norma sul conflitto di competenza, sovranazionale e uniforme, in materia di validità delle convenzioni arbitrali che rinvii alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato. Questo va fatto lasciando inalterate le modalità di funzionamento della convenzione di New York o, quanto meno, prendendo tale convenzione come base per l'adozione di nuove misure.
1.4 Un approccio comune sovranazionale che stabilisca norme chiare e precise in materia di competenza internazionale rafforzerà la tutela giuridica dei cittadini e garantirà l'applicazione armonica della legislazione comunitaria vincolante. A questo fine, si dovrebbero includere norme relative ai convenuti domiciliati in paesi terzi, creare norme di competenza sussidiaria, adottare misure per impedire l'uso del forum shopping (ricerca del tribunale più favorevole) e promuovere l'uso di clausole tipo di scelta del foro.
1.5 Si dovrebbero anche adottare norme atte a garantire una maggiore certezza giuridica e a ridurre i costi elevati derivanti dalla possibilità di duplicazione delle cause in materia di proprietà intellettuale dinanzi ai tribunali nazionali.
1.6 Per i procedimenti giudiziari in cui si definiscano diritti imperativi e protettivi, come ad esempio i diritti derivanti dal contratto di lavoro o dalle relazioni di consumo, si dovrà modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 per consentire il cumulo di azioni legali che permettano di portare le azioni collettive dinanzi ai tribunali.
2. Introduzione
2.1 Uno degli obiettivi del Trattato sull'Unione europea è: «conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» e l'articolo 65 del Trattato che istituisce la Comunità europea sancisce che le misure nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi ripercussioni transfrontaliere, nella misura necessaria al funzionamento corretto del mercato interno, comprenderanno «il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali».
2.2 Il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha reso il principio del reciproco riconoscimento (1) delle decisioni il vero e proprio fondamento della cooperazione giudiziaria in materia sia civile sia penale nell'Unione europea.
2.3 Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza nel febbraio del 2003, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, ad eccezione del diritto di famiglia, la procedura di decisione prevista all'articolo 67 è stata sostituita dal voto a maggioranza qualificata e dalla procedura di codecisione.
La convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha contributo positivamente all'acquis comunitario.
2.4.1 La giurisprudenza della CGCE riguardo alla convenzione e all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ha reso possibile l'approvazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), sulla cui proposta il CESE aveva espresso all'epoca il proprio parere (3) dichiarandosi a favore della possibilità di avere a disposizione uno strumento comunitario che sostituisse la convenzione.
2.4.2 Il regolamento (CE) n. 44/2001 definisce norme comuni per conoscere dei conflitti di competenza giurisdizionale e favorire la libera circolazione delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici nell'Unione europea e ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale nella realtà processuale civile e commerciale transfrontaliera.
2.4.3 All'inizio, la Danimarca non partecipava alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Successivamente, il 1o luglio 2007, il regolamento è entrato in vigore nel paese, ai sensi del disposto dell'accordo sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4) siglato tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca.
2.4.4 Il Trattato di Lisbona agevolerà l'azione a livello europeo nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile grazie alla generalizzazione dell'applicazione del metodo comunitario (5), all'approvazione a maggioranza qualificata delle proposte avanzate dalla Commissione e al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, del controllo democratico da parte dei Parlamenti nazionali e del ruolo di controllo della legalità della Corte di giustizia.
3. Il Libro verde della Commissione
3.1 L'articolo 73 del regolamento (CE) n. 44/2001 prevede che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione dello stesso a cinque anni dalla sua entrata in vigore, corredata di proposte di modifica del regolamento.
3.2 Il Libro verde in esame contiene una serie di proposte relative agli aspetti che la Commissione ritiene essere i più importanti in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 e alla giurisprudenza della CGCE ad esso relativa.
3.3 Tra i temi su cui il Libro verde si propone di avviare un dibattito pubblico figurano: l'abolizione dell'exequatur (6), il funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale, la scelta del giudice, la proprietà industriale, la litispendenza e le azioni correlate, i provvedimenti provvisori, il rapporto tra regolamento e arbitrato, il campo di applicazione e la competenza.
3.4 Il Libro verde affronta anche i temi del riconoscimento e dell'esecuzione, con particolare riferimento alla libera circolazione degli atti pubblici, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008, e la possibilità di usare un modulo standard comune nella fase dell'esecuzione.
4. Osservazioni generali
4.1 Il regolamento (CE) n. 44/2001 si è rivelato uno strumento giuridico fondamentale nella realtà processuale e commerciale. Il CESE condivide l'opinione del Consiglio e della Commissione secondo cui le misure nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile sono necessarie per il buon funzionamento del mercato interno.
4.2 Il dibattito proposto dalla Commissione è pertinente alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini il diritto di ottenere una tutela giurisdizionale efficace, un diritto fondamentale sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 65 del Trattato CE, nonché un principio generale del diritto riconosciuto dalla giurisprudenza della CGCE.
L'abolizione dell'exequatur in tutte le decisioni adottate dai giudici degli Stati membri in materia civile e commerciale è pienamente in linea con l'obiettivo di garantire l'efficacia di tali decisioni e di assicurare la certezza giuridica nell'ambito del mercato interno e il diritto fondamentale a un ricorso effettivo davanti a un giudice (7) e a una tutela giurisdizionale efficace, riconosciuto nell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8).
4.3.1 Conseguentemente, l'abolizione dell'exequatur rispetta la clausola di sussidiarietà prevista implicitamente nell'articolo 65, primo comma, del Trattato CE, che sancisce che «le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere» possono essere adottate soltanto «per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno».
4.3.2 Da un lato, e per quanto concerne i requisiti necessari affinché una decisione abbia efficacia esecutiva sovranazionale, potrebbero essere sufficienti le garanzie previste nel regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), i cui articoli 41 e 42 attribuiscono efficacia esecutiva diretta alle decisioni in materia di diritto di visita e ritorno del minore purché, in entrambi i casi, siano presenti due garanzie, vale a dire che: a) le decisioni siano esecutive alla fonte e b) abbiano ottenuto la relativa certificazione nello Stato membro d'origine (9).
4.3.3 A questo proposito, l'unico impedimento che potrebbe emergere è la pronuncia successiva di un'ulteriore decisione esecutiva da parte di un'altra autorità giurisdizionale, circostanza questa estremamente rara nell'ambito oggetto della modifica del regolamento (CE) n. 44/2001 proposta dalla Commissione.
4.3.4 D'altro lato, e relativamente alla tutela dei diritti del convenuto, un'interpretazione ai sensi del principio del reciproco riconoscimento consente all'autorità giudiziaria adita di applicare le stesse regole previste dal proprio ordinamento nazionale per i casi di notifica a stranieri o a cittadini residenti all'estero, fin dall'inizio del procedimento.
4.3.5 Laddove l'ordinamento nazionale non sancisce regole specifiche oppure in caso di evidente inadeguatezza delle norme esistenti a garantire il rispetto del diritto ad un processo equo (ad esempio, la comprensione linguistica, l'attendibilità certificata dei mezzi di trasmissione e ricevimento della domanda, ecc.), sarebbe opportuno che la normativa sovranazionale introducesse regole di garanzia sussidiarie.
4.3.6 Fatto salvo quanto sopra, il CESE è favorevole ad una procedura di revisione sovranazionale maggiormente integrata in modo generalizzato nel procedimento civile e commerciale, purché il convenuto disponga di una modalità di ricorso a posteriori (revisione speciale), a sua tutela.
In linea con la giurisprudenza della CGCE (10), il capo II del vigente regolamento (CE) n. 44/2001 uniforma le regole di competenza non solo per le controversie intracomunitarie, ma anche per le controversie che presentano un elemento di estraneità, compresi i casi in cui il domicilio del convenuto non è in uno Stato membro.
4.4.1 Conseguentemente, si potrebbero definire regole di competenza speciali, soggette alle eccezioni previste negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001, che offrirebbero un quadro sovranazionale rispetto all'attuale rinvio al giudice nazionale previsto nel capitolo 4 del suddetto regolamento.
Per quanto concerne l'introduzione di «norme sulla competenza sussidiaria», appaiono adeguate le tre norme attualmente al vaglio, vale a dire:
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la norma la cui base giuridica è l'esercizio delle attività, qualora queste costituiscano l'oggetto della controversia (l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 concernente le procedure di insolvenza prevede un caso simile e attribuisce la competenza allo Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore), |
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la norma la cui base giuridica è il luogo in cui si trovano i beni reclamati come pagamento di un debito e |
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infine, la norma del forum necessitatis (11), sebbene quest'ultima dovrà rispettare scrupolosamente i termini entro cui il diritto internazionale riconosce il principio della territorialità oggettiva (12), termini che sottolineano il dovere di dimostrare la convenienza e l'opportunità del rinvio a un giudice determinato. |
4.5.1 Il carattere eccezionale dell'uso delle regole del forum necessitatis è ribadito in diverse disposizioni, tra cui l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 4/2009 (13) che autorizza il giudice di uno Stato membro a conoscere di una controversia laddove non vi è competenza riconosciuta ad un altro Stato membro ai sensi del regolamento e non è possibile intentare il procedimento in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.
4.5.2 Ciò nonostante, per quanto concerne l'estensione del campo di applicazione delle norme, se si introdurranno norme uniformi per le istanze presentate contro convenuti di Stati terzi, aumenterà il rischio di procedimenti paralleli, ragion per cui le norme uniformi sovranazionali dovrebbero in ogni caso essere riservate ai seguenti casi procedurali:
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quando le parti hanno firmato un accordo di scelta del foro esclusivo a favore di un giudice di un paese terzo, |
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quando la controversia, per altre ragioni, è competenza esclusiva di un giudice di un paese terzo, o |
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laddove è stato avviato un procedimento parallelo in un paese terzo. |
Relativamente al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni adottate da giudici di paesi terzi aventi competenza esclusiva su di una controversia, è necessario definire una procedura sovranazionale uniforme che eviti i problemi e i ritardi causati dall'attuale diversità dei regimi. In altre parole, il CESE considera importante definire un regime comune che disciplini le condizioni di ammissibilità delle sentenze dei tribunali di paesi terzi.
4.6.1 A questo proposito, all'Unione europea, ai sensi del parere l/03 della CGCE, è riconosciuta la competenza esclusiva a firmare gli eventuali Trattati internazionali, sia bilaterali sia unilaterali, ragion per cui si considera opportuno adottare una procedura sovranazionale uniforme.
4.7 Litispendenza
4.7.1 Come è noto, secondo la regola della litispendenza, nel caso in cui esistano due domande, aventi il medesimo oggetto e riguardanti fatti identici, esaminate da due autorità giurisdizionali diverse, il giudice adito per ultimo deve dichiararsi incompetente d'ufficio a favore del giudice adito per primo.
4.7.2 In merito alla definizione di regole sovranazionali per garantire l'efficacia degli accordi di scelta del foro conclusi dalle parti, in caso di procedimenti paralleli, ragioni di efficacia, rapidità e certezza giuridica sembrano suggerire la modifica nel regolamento della regola della litispendenza, fatto salvo l'obbligo di comunicazione e cooperazione diretta tra le due autorità giurisdizionali coinvolte.
4.7.3 Sarebbe auspicabile creare un meccanismo di cooperazione e comunicazione tra i giudici aditi, obbligando il giudice che si è dichiarato incompetente a riaprire la causa se anche il giudice precedentemente adito si dichiara incompetente, in quanto ciò eviterebbe i conflitti negativi di competenza come quello presente nel regolamento (CE) n. 2201/2003 (14).
4.7.4 A questo proposito, la «litispendenza con garanzie» consentirebbe di stabilire un termine preciso entro cui il giudice competente in ordine cronologico – applicando la regola della «priorità temporale» - deve pronunciarsi in modo chiaro in merito alla propria competenza e scadenze perentorie entro cui il giudice che si dichiara competente è obbligato a informare periodicamente l'altro giudice sullo svolgimento del procedimento.
La certezza giuridica sarebbe garantita in modo inequivocabile dall'esistenza di una «regola di diligenza» che obblighi a comunicare tempestivamente gli eventi rilevanti a due o più giudici che si trovano in una situazione di litispendenza avendo dichiarato la propria competenza esclusiva su di una stessa controversia.
4.8.1 Infine, il CESE ritiene che l'inclusione nel regolamento (CE) n. 44/2001 di una clausola come la scelta del foro con carattere sovranazionale, faciliterebbe l'accesso dei cittadini e delle imprese a una tutela giurisdizionale efficace, perché eviterebbe qualsiasi incertezza sulla validità dell'accordo di scelta del foro, con l'obiettivo di scongiurare, tramite l'adozione delle misure che si rivelino necessarie, il forum shopping (ricerca del tribunale più favorevole).
4.9 I provvedimenti cautelari
4.9.1 Per quanto concerne i provvedimenti cautelari, è opportuno rivedere alcuni aspetti degli articoli 31 e 47 in vigore del sopraccitato regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare, relativamente al caso in cui tali provvedimenti sono richiesti ai giudici di uno Stato membro laddove l'autorità competente a conoscere nel merito è il tribunale di un altro Stato membro.
4.9.2 Considerato che un tribunale deve adottare i provvedimenti cautelari richiesti per tutelare la situazione processuale del richiedente, laddove esistano, con carattere generale nella maggioranza degli Stati membri, i due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (15), e allo scopo di evitare l'abuso di diritto, sarebbe opportuno prevedere alcune limitazioni a tale possibilità.
4.9.3 Primo, il giudice a cui si inoltra la richiesta deve essere obbligato a mettersi in comunicazione con il tribunale competente a conoscere nel merito e, dopo aver valutato le informazioni ricevute, deve decidere se sia opportuno adottare il provvedimento, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire che il procedimento vada a buon fine.
4.9.4 Secondo, la persona che richiede i provvedimenti cautelari o provvisori deve essere obbligata a depositare una cauzione il cui importo sarà determinato prudenzialmente dal giudice competente secondo l'entità del merito del procedimento e tenendo conto del suo effetto disincentivante, necessario per evitare abusi di diritto.
4.9.5 Nei casi in cui si tratti di ottenere un'obbligazione di fare e in altri casi simili che non implicano il pagamento di una somma di denaro liquida, scaduta ed esigibile, si potrebbe disporre l'esenzione dal deposito della cauzione in virtù della valutazione concreta delle circostanze concorrenti da parte del giudice al fine di evitare eventuali ostacoli all'ottenimento della tutela cautelare.
4.10 Abolizione dell'exequatur
4.10.1 Resta in vigore, inoltre, la possibilità, prevista nell'articolo 34 del regolamento, di rifiutare il riconoscimento per motivi di ordine pubblico, vulnerabilità delle parti coinvolte e incompatibilità delle decisioni.
4.10.2 Tale possibilità lascia alle autorità giurisdizionali competenti margini di discrezionalità difficili da controllare e, naturalmente, contribuisce a creare incertezza giuridica ed è causa di possibili ritardi ingiustificati dei procedimenti.
4.10.3 Si ritiene altresì ragionevole che, al fine di abolire l'exequatur nell'ottenimento dell'esecuzione dei provvedimenti provvisori, la modifica dell'articolo 47 del regolamento in oggetto si ispiri alla formula prevista nel vigente articolo 20 del regolamento (CE) n. 4/2009 (13), vale a dire, una copia della decisione, un estratto della decisione tradotta con il relativo modulo.
4.10.4 Alla luce del fatto che le modifiche previste nel regolamento intendono contribuire ad applicare in modo generalizzato il principio del «reciproco riconoscimento» nel campo di applicazione del regolamento, la distinzione tra «riconoscimento» ed «esecuzione» non appare più coerente.
4.10.5 Per questo motivo è auspicabile che tale possibilità sia eliminata o che i presupposti per la sua applicazione siano oggetto di attenta revisione.
4.10.6 D'altro canto, affinché il «riconoscimento» delle decisioni valga in tutto l'ambito civile e commerciale, sarà necessario modificare il disposto dell'articolo 1 in vigore per ampliare il suo ambito di applicazione alle decisioni amministrative, poiché ciò significherebbe maggiori vantaggi per i cittadini e le imprese derivanti dal funzionamento del mercato interno.
4.10.7 Questa osservazione è pertinente anche relativamente alla proposta di includere nel regolamento un qualche tipo di sanzione pecuniaria per i debitori, nonché le sanzioni eventualmente imposte dai tribunali o dalle autorità fiscali degli Stati membri.
4.10.8 Nel quadro della semplificazione delle procedure e di una maggiore rapidità delle esecuzioni, si garantirebbe una maggiore tutela giuridica, predisponendo un modulo standard comune disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, con un estratto della decisione.
4.10.9 Tale modulo contribuirebbe a ridurre i costi dell'esecuzione, poiché eliminerebbe l'obbligo di eleggere un domicilio o di nominare un procuratore ad litem, giacché il regolamento (CE) n. 1393/2007 (16) rende tali requisiti obsoleti.
4.11 L'atto pubblico europeo
4.11.1 Inizialmente, l'articolo 50 della Convenzione di Bruxelles faceva riferimento agli «atti autentici aventi efficacia esecutiva» e tale disposizione è stata interpretata da parte della CGCE (17), nel senso che si trattava degli atti aventi efficacia esecutiva in virtù del diritto dello Stato di origine, la cui autenticità era stata dichiarata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità abilitata a tal fine da tale Stato.
4.11.2 Questo concetto è stato incluso nell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 44/2001. Tuttavia, il Parlamento ha invitato la Commissione ad avviare i lavori su un atto pubblico europeo.
4.11.3 Il CESE è a favore dell'avvio, da parte della Commissione, dei lavori necessari a garantire la libera circolazione degli atti pubblici e a giungere alla definizione di un atto pubblico europeo.
4.12 La tutela dei consumatori
4.12.1 Secondo il considerando 13 del regolamento (CE) n. 44/2001, nei contratti firmati dai consumatori è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto a quanto previsto dalle regole generali. Questo criterio è stato confermato dalla giurisprudenza della CGCE (18).
4.12.2 Il Comitato condivide le preoccupazioni della Commissione, espresse nei considerando del regolamento, e quelle della CGCE, riportate nella sua giurisprudenza, poiché è sempre stato favorevole a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori che necessitano di norme imperative che li proteggano.
4.12.3 Per assicurare la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, sarebbe opportuno che la redazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento fosse in linea con le definizioni di credito al consumo e di contratto di credito collegato riportate nell'articolo 3, lettere c) e n), della direttiva 2008/48/CE (19).
4.12.4 Infine e per quanto attiene alle azioni collettive, questo tipo di tutela consente di ridurre le spese processuali che generalmente finiscono col dissuadere il consumatore dall'avviare un procedimento giudiziario contro un imprenditore domiciliato in un altro Stato membro; in particolare, le spese che si incorrono quando si intenta una causa al di fuori del proprio domicilio abituale e, in caso di procedimento dinanzi al giudice del proprio tribunale, le spese derivanti dalla necessità di dover eseguire la decisione a fortiori in un altro Stato membro.
4.12.5 Considerato che il regolamento vigente (articolo 6, paragrafo 1) non consente di aggregare le azioni, in particolare le azioni di diversi attori contro il medesimo convenuto, dinanzi ai tribunali di uno Stato membro, occorrerebbe modificare questa disposizione per agevolare i ricorsi collettivi dei consumatori e le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, su cui il CESE ha espresso il proprio parere favorevole.
4.13 La proprietà intellettuale
4.13.1 Nonostante l'obiettivo della direttiva 2004/48/CE (20) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sia quello di affrontare determinate questioni procedurali, sono necessarie norme di carattere sovranazionale per rimediare alla mancanza di certezza giuridica e ridurre i costi elevati derivanti dalle potenziali duplicazioni dei procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali.
4.13.2 Per questo motivo, il CESE ritiene che si debbano adottare misure tese ad impedire la contraffazione dei marchi e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a concludere la convenzione sulla concessione dei brevetti europei, nel pieno rispetto della pluralità linguistica.
4.14 L'arbitrato
4.14.1 Il CESE ritiene che in occasione della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 si dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le decisioni possano circolare senza ostacoli in Europa e per impedire i procedimenti paralleli.
4.14.2 Concretamente, eliminando (parzialmente) l'esclusione dell'arbitrato dall'ambito di applicazione del regolamento:
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si consentirebbe l'adozione di provvedimenti cautelari a sostegno dell'arbitrato, |
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si consentirebbe il riconoscimento di decisioni sulla validità di una convenzione arbitrale, e |
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si chiarirebbero il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni che incorporano un lodo arbitrale. |
4.14.3 Il CESE è a favore dell'adozione di misure che agevolino l'uso transnazionale dell'arbitrato, per questo è favorevole alla definizione di una norma sul conflitto di competenza sovranazionale e uniforme in materia di validità delle convenzioni arbitrali che faccia rinvio alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato.
4.14.4 In ogni caso, il CESE ritiene che la cosa più opportuna sarebbe lasciare inalterate le modalità di funzionamento della convenzione di New York del 1958 sull'esecuzione delle sentenze arbitrali o quantomeno prendere tale convenzione come base per l'adozione di nuove misure.
4.15 Estensione del campo di applicazione alle decisioni amministrative
4.15.1 Il CESE è consapevole del fatto che il regolamento (CE) n. 44/2001 si applica solo alle decisioni di carattere civile e commerciale, ciò nonostante, ritiene che per un funzionamento corretto del mercato interno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare le possibilità di estendere il campo di applicazione materiale del regolamento alle decisioni amministrative definitive, tramite le procedure considerate opportune, compreso il disposto dell'articolo 309 del Trattato CE.
Bruxelles, 16 dicembre 2009
Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) Il principio del reciproco riconoscimento garantisce la libera circolazione delle decisioni senza che sia necessario armonizzare il diritto processuale degli Stati membri.
(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(3) GU C 117 del 16.4.2000, pag. 51.
(4) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 61.
(5) Il metodo comunitario si basa sul presupposto che l'interesse generale dei cittadini si difenda meglio quando le istituzioni comunitarie svolgono appieno il loro ruolo nel processo decisionale nel rispetto del principio di sussidiarietà.
(6) L'obiettivo della procedura di exequatur è determinare se sia possibile riconoscere una sentenza emessa da un tribunale che non è soggetto alla sovranità dello Stato in cui si intende eseguirla e consentirne l'esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui è stata emessa.
(7) Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice forma parte del diritto sancito dall'articolo 6, paragrafo 1 (cfr. tra le altre, le sentenze Golden (21.2.1975, punti da 28 a 31) e Dewer).
(9) Cfr. a tale proposito anche i regolamenti (CE) nn. 4/2009, 1896/2006 e 861/2007.
(10) Sentenza del 1o marzo 2005, causa C-281/02 Owusu e parere 1/03 del 7 febbraio 2006, punti 143-145.
(11) L'espressione sta a significare che un tribunale riconoscerà la competenza assunta da un tribunale straniero, se, a suo parere, tale tribunale straniero ha assunto tale competenza per evitare il rischio di denegata giustizia, non esistendo alcun organo giurisdizionale competente. Si tratta di un aspetto relativo all'accesso ai tribunali piuttosto che al riconoscimento delle decisioni.
(12) Per esempio nelle sentenze della Corte internazionale di giustizia - CIG del 7 settembre 1927, caso Lotus e del 5 febbraio 1970, caso Barcelona Traction.
(13) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(14) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(15) I provvedimenti cautelari implicano in linea di principio l'accoglimento anticipato e a volte parziale di una pretesa, prima che sia pronunciata la sentenza. Secondo la dottrina processuale classica (un esempio per tutti, Calamandrei, «Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari», per adottare tali misure si dovrebbero soddisfare entrambi i requisiti di ragionevole apparenza del diritto (fumus boni iuris) e di mancanza sopravvenuta in corso di causa delle circostanze favorevoli alla tutela del diritto (periculum in mora)). Anche la CGCE ha accolto tali principi nell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia europea del 19.7.1995, Commissione contro Atlantic Container Line e altri (causa C-149/95), nell'ordinanza del Presidente del Tribunale di prima istanza del 30.6.1999, Pfizer Animal Health contro Consiglio dell'Unione europea (causa T-13/99), nella causa Factortame del 19 giugno 1990 e nell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia europea del 28.6.1990.
(16) Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. (GU L 324 del 10.12.2007).
(17) Sentenza della CGCE del 17.6.1999, causa C-260/97, Unibank.
(18) Cfr. la sentenza della CGCE del 17.9.2009, causa C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse.
(19) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(20) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.