EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IE0273

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca

GU C 162 del 25.6.2008, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/79


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca

(2008/C 162/16)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 gennaio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore SARRÓ IPARRAGUIRRE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 febbraio 2008, nel corso della 442a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 110 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato ritiene necessario che la Commissione, terminato il dibattito in corso, realizzi uno studio per illustrare le attuali capacità delle flotte comunitarie e stabilire i contingenti necessari per garantire la loro competitività, rispettando al tempo stesso la sostenibilità delle zone di pesca comunitarie.

1.2

Lo studio dovrebbe affrontare il problema di un aggiornamento dei diritti di pesca acquisiti dagli Stati membri in base al criterio della stabilità relativa, tenendo conto dei 24 anni trascorsi dal 1983.

1.3

Questo aggiornamento dovrebbe assumere il carattere di un'attribuzione di contingenti per un periodo determinato, per esempio cinque anni, in modo che essi possano essere ridistribuiti in caso si creino nuovi squilibri.

1.4

Nell'ambito di detto aggiornamento, è opportuno analizzare le soluzioni migliori per evitare in futuro il ripetersi degli attuali squilibri nei contingenti di alcune specie pelagiche e demersali in determinate zone di pesca, squilibri che, per la maggior parte degli Stati membri, determinano un eccesso o un deficit di contingenti.

1.5

In ogni caso, i contingenti effettivi dovrebbero basarsi su dati scientifici attendibili. È per tale motivo che il Comitato reputa necessari ulteriori sforzi per migliorare la conoscenza scientifica delle risorse. Attualmente, infatti, la mancanza di dati scientifici sufficienti impone di stabilire la maggior parte dei contingenti in base al principio di precauzione.

1.6

D'altro canto, il Comitato ritiene che il criterio della stabilità relativa comporti per gli Stati membri una serie di diritti acquisiti. Tali diritti non devono sparire del tutto bensì essere aggiornati in funzione delle esigenze di sostenibilità delle risorse e di competitività delle flotte comunitarie, che costituiscono gli obiettivi dell'attuale politica comune della pesca.

1.7

Qualora la Commissione giudicasse opportuno un sistema di gestione basato sui diritti di pesca, il Comitato è del parere che tale sistema dovrebbe essere applicato su scala comunitaria.

1.8

Il Comitato ritiene che i diritti di pesca adeguatamente aggiornati possano contribuire a ridurre i rigetti in mare e a diminuire notevolmente la pesca eccessiva.

1.9

Ciononostante, il Comitato giudica prioritari i diritti dei pescatori artigianali, i quali si rivelano di particolare importanza per gli Stati membri e le regioni insulari, e considera che la piccola pesca, intesa come la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri (1), dovrebbe essere esclusa da un sistema di gestione basato sui diritti di pesca a livello comunitario.

1.10

Il Comitato ritiene che la Commissione, se stabilisse una gestione delle risorse basata sui diritti di pesca, dovrebbe iniziare da quelle attività di pesca per le quali, dati gli squilibri esistenti tra contingenti in eccesso e in deficit, esiste un largo consenso da parte degli Stati membri interessati.

1.11

In tal caso, a parere del Comitato spetterebbe alla Commissione fissare l'ambito di negoziazione dei diritti di pesca (a livello comunitario, di Stati membri, di organizzazioni di produttori o di imprese) e controllare queste operazioni.

1.12

Il Comitato infine è del parere che, se verranno superati gli squilibri attuali in linea con il criterio della stabilità relativa, sarà stato fatto un passo importante verso un sistema di gestione basato sui diritti di pesca.

2.   Introduzione

2.1

Con la sua Comunicazione relativa agli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca  (2), la Commissione ha voluto avviare un dibattito della durata di circa un anno (fino al 27 febbraio 2008), sulla necessità di trovare soluzioni che permettano di conseguire in modo più efficace gli obiettivi di sostenibilità delle risorse e di competitività della flotta comunitaria, obiettivi stabiliti dalla nuova politica comune della pesca (PCP).

2.2

Nel Libro verde sul futuro della politica comune della pesca  (3), la Commissione ha sostenuto la necessità di esplorare nuovi strumenti di gestione, ad esempio «sistemi per la concessione di contingenti fondati sul mercato, con contingenti individuali trasferibili e aste; in questo modo nascerebbe un mercato dei diritti di pesca e i detentori di diritti potrebbero essere più interessati alla sostenibilità della pesca a lungo termine».

2.3

Nella Comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca  (4), la Commissione affermava che «il settore della pesca continua a presentare caratteristiche specifiche che rendono difficile l'introduzione a breve termine di condizioni economiche normali, quali la libera concorrenza tra i produttori e la libertà di investimento». Tali caratteristiche includono lo squilibrio strutturale, dovuto alla scarsità delle risorse ittiche rispetto alle dimensioni della flotta comunitaria, e la dipendenza continuata dalla pesca di talune comunità costiere. Nella comunicazione, la Commissione definiva un calendario di azioni che avrebbe avuto inizio nel 2002 con l'organizzazione di seminari sulla gestione economica per discutere un sistema (individuale o collettivo) di scambio dei diritti di pesca. Nel 2003, la Commissione avrebbe riferito al Consiglio sull'esito di tali discussioni. Con un certo ritardo sul calendario previsto, nel maggio 2007 si è svolto un seminario sulla dimensione economica della pesca, seminario in cui si è discusso, tra le altre cose, il tema dei diritti di pesca (5).

2.4

Il CESE ha ritenuto opportuno elaborare il presente parere d'iniziativa per contribuire al dibattito previsto dalla Commissione su come si possano fare progressi verso una migliore gestione delle risorse. Questo aspetto dovrebbe essere il pilastro fondamentale della PCP per garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse e, al tempo stesso, la competitività delle flotte comunitarie.

2.5

L'obiettivo del presente parere è quello di illustrare le difficoltà esistenti nel portare avanti una gestione economica efficace delle risorse ittiche basata sui diritti di pesca e proporre eventuali soluzioni per superare tali difficoltà.

2.6

Il CESE è d'accordo sull'idea espressa dalla Commissione, che sia necessario creare un «clima più favorevole all'introduzione di condizioni economiche più normali e all'eliminazione degli ostacoli a un'attività economica normale, quali i contingenti nazionali di possibilità di pesca e il principio della stabilità relativa» (6).

2.7

Per tale motivo, il presente parere cerca innanzi tutto di analizzare più in profondità il principio di stabilità relativa, principio che secondo le principali associazioni comunitarie del settore della pesca (7) e secondo la stessa Commissione, costituisce uno dei principali ostacoli alla introduzione di un sistema di diritti di pesca a livello comunitario, dato che lo scambio o il trasferimento definitivo della proprietà dei diritti tra imprese degli Stati membri modificherebbe le percentuali attuali di ripartizione dei contingenti tra i paesi e, dunque, inciderebbe sulla stabilità relativa. In secondo luogo, il parere intende fornire elementi che consentano di mettere in atto questo sistema di gestione, già operativo a livello nazionale in alcuni Stati membri e in alcuni paesi terzi che competono sul mercato comunitario.

2.8   Antecedenti storici

2.8.1

Nel 1972 (8), il Consiglio ha approvato, per un periodo di transizione che avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1982, una deroga al principio della parità di accesso alle risorse ittiche degli Stati membri, stabilito nel 1970 (9).

2.8.2

Di conseguenza, al fine di proteggere le zone costiere al termine di questo periodo di transizione, nel 1976 il Consiglio ha approvato le cosiddette «preferenze dell'Aia» (10) che, con l'obiettivo di tener conto delle «necessità vitali» delle comunità locali dipendenti dalla pesca, cercavano di proteggere la pesca costiera sul piano interno.

2.8.3

I negoziati tra la Commissione e gli Stati membri sulla ripartizione dei totali ammissibili di cattura (TAC) sono proseguiti sino al 1983, anno in cui è stato approvato il regolamento (CEE) n. 170/83 che istituisce un regime comunitario di conservazione e gestione delle risorse della pesca (11). Detto regolamento stabiliva la ripartizione definitiva in funzione dei seguenti criteri: le attività tradizionali di pesca di ciascuno Stato membro, le necessità specifiche delle regioni le cui popolazioni erano particolarmente dipendenti dalla pesca (tenendo conto delle «preferenze dell'Aia») e la perdita potenziale di catture nelle acque di paesi terzi come conseguenza della estensione delle zone economiche esclusive (ZEE) a 200 miglia marine.

2.8.4

Il regime di ripartizione, noto come criterio di stabilità relativa, garantiva a ciascuno Stato membro (12), una percentuale invariabile del totale ammissibile di catture (TAC) per ciascuna specie. Il Consiglio intendeva per «stabilità relativa» la stabilità che «data la situazione biologica momentanea delle popolazioni ittiche, deve salvaguardare le necessità specifiche delle regioni, i cui abitanti dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie collegate» (13). In altre parole, come aveva previsto il Consiglio nel 1976, le «Preferenze dell'Aia» venivano mantenute, prorogando la deroga al principio della parità di accesso.

2.8.5

Secondo quanto stabiliva il regolamento (CEE) n. 170/83, la Commissione doveva presentare, entro il 31 dicembre 1991, una relazione sullo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere. Sulla base di tale relazione, il Consiglio avrebbe deciso gli adeguamenti necessari, ferma restando la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2002 il regime delle condizioni di accesso e dei criteri di ripartizione dei contingenti.

2.8.6

Alla luce della relazione trasmessa dalla Commissione, il Consiglio ha preso la decisione politica di prorogare fino al 31 dicembre 2002 il regime delle condizioni di accesso e dei criteri di ripartizione dei contingenti (14).

2.8.7

Infine, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca stabilisce che «le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca». L'articolo 17 dello stesso regolamento proroga al 31 dicembre 2020 la deroga del principio della parità di accesso e prevede nuovamente la presentazione di una relazione su tale deroga.

3.   Osservazioni generali

3.1

Secondo il CESE, è chiaro che il criterio della stabilità relativa, ossia la percentuale invariabile di TAC assegnata a ciascuno Stato membro 24 anni fa, non tiene conto degli sviluppi economici e sociali delle popolazioni attualmente dipendenti dalla pesca e dalle industrie collegate. E infatti, la presente capacità delle flotte comunitarie, lo sfruttamento odierno delle risorse e gli investimenti realizzati nelle regioni costiere hanno poco in comune con la situazione nel 1983, anno in cui alcuni Stati con interessi nel settore della pesca non erano ancora entrati a far parte della Comunità.

3.2

Nei regolamenti della Commissione sull'adeguamento dei contingenti (15), si può osservare che ogni anno, per alcune attività di pesca e in alcune zone di pesca comunitarie, si verificano importanti squilibri tra i contingenti assegnati agli Stati membri e le catture da essi realizzate sia di specie pelagiche sia di specie demersali. Tali squilibri, che in taluni casi comportano un eccesso o un deficit di contingenti o addirittura la loro mancata utilizzazione per mancanza di flotta, colpiscono la maggior parte degli Stati membri per l'una o l'altra attività o zona di pesca e non dipendono solo da ragioni biologiche ma sono anche conseguenza dell'applicazione del principio della stabilità relativa.

3.3

Il CESE ritiene che nell'assegnare i diritti nell'ambito del TAC, la questione primaria sia quella di assicurare la ricostituzione (e la sopravvivenza) degli stock delle diverse specie ittiche e delle altre risorse marine a livelli più elevati e maggiormente sostenibili. Raccomanda pertanto di compiere maggiori sforzi in relazione al miglioramento delle conoscenze scientifiche concernenti la situazione degli stock ittici e alle modalità di gestione dell'assegnazione delle quote e delle pratiche di pesca al fine di garantire i migliori risultati per quanto concerne sia la sopravvivenza degli stock sia la prosperità economica delle comunità di pesca che da essi dipendono. L'assegnazione totale deve essere mantenuta ben entro i limiti dei rendimenti massimi sostenibili stabiliti in base a criteri scientifici, controllando e rispettando scrupolosamente i limiti delle quote individuali assegnate

3.4

Il CESE ritiene necessario che la Commissione realizzi uno studio per illustrare le attuali capacità delle flotte comunitarie e stabilire i contingenti necessari per garantire la loro competitività e la sostenibilità degli stock ittici. Lo studio dovrebbe affrontare il problema di un aggiornamento dei diritti di pesca acquisiti dagli Stati membri in base al principio della stabilità relativa, al fine di analizzare le soluzioni migliori per evitare in futuro il ripetersi degli attuali squilibri nei contingenti di alcune specie pelagiche e demersali in determinate zone di pesca. Tutto questo dovrebbe permettere di conseguire la sostenibilità a lungo termine delle risorse e la competitività delle flotte comunitarie, vale a dire i due obiettivi principali della politica comune della pesca.

3.5

D'altro canto, il Comitato ritiene che il criterio della stabilità relativa comporti una serie di diritti acquisiti per gli Stati membri. Tali diritti non devono sparire del tutto bensì possono essere aggiornati in funzione delle esigenze di sostenibilità delle risorse e di competitività delle flotte comunitarie, che costituiscono gli obiettivi dell'attuale politica comune della pesca.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe realizzare lo studio richiesto nel più breve tempo possibile, una volta terminato il dibattito già avviato. Considerando la situazione attuale delle risorse ittiche nell'UE e la competitività della flotta comunitaria, non si dovrebbe aspettare il 2012, anno in cui è prevista una nuova relazione della Commissione, per correggere attraverso un aggiornamento gli attuali squilibri esistenti tra contingenti e flotta comunitaria.

4.2

Questo aggiornamento dovrebbe assumere il carattere di un'attribuzione di contingenti per un periodo determinato, per esempio cinque anni, in modo che essi possano essere ridistribuiti in caso si creino nuovi squilibri.

4.3

Inoltre, qualora in base al dibattito sulla ricerca di soluzioni alla situazione attuale la Commissione giudicasse opportuno un sistema di gestione basato sui diritti di pesca, il CESE reputa necessario applicare tale sistema su scala comunitaria.

4.4

Il CESE ritiene che dopo la firma del Trattato di riforma (Trattato di Lisbona) nel dicembre 2007, il clima tra gli Stati membri sia più favorevole all'accettazione di questo sistema di gestione della pesca.

4.5

Il Comitato si rende conto del fatto che la definizione di un sistema di gestione a livello comunitario basato sui diritti di pesca negoziabili comporta necessariamente delle difficoltà. Tuttavia ritiene che tale sistema potrebbe essere un mezzo per conseguire «lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale» (16), tenendo contro, tra l'altro, dei criteri illustrati ai punti successivi.

4.5.1

Al fine di non ridurre i diritti di coloro che la praticano, la pesca artigianale (17), attività dalla quale dipendono numerose comunità costiere (specie nei paesi e nelle regioni insulari), dovrebbe restare esclusa dall'applicazione di un sistema di gestione basato sui diritti di pesca a livello comunitario.

4.5.2

Per evitare posizioni dominanti sul mercato, la compravendita dei diritti di pesca potrebbe limitarsi ad una percentuale del totale massimo annuale per specie in ciascuno Stato membro.

4.5.3

Il Comitato ritiene che l'applicazione di tale sistema di gestione dovrebbe essere progressiva e scaglionata tra le diverse attività di pesca comunitarie, iniziando con quelle per cui, dati gli squilibri esistenti tra contingenti in eccesso e in deficit, esiste un largo consenso tra gli Stati membri interessati.

4.5.4

Per le attività soggette al sistema di gestione basato sui diritti di pesca, la Commissione dovrebbe stabilire se la negoziazione debba realizzarsi a livello comunitario, degli Stati membri, delle organizzazioni di produttori o delle imprese e definire precise misure di controllo di queste operazioni.

4.6

Per il Comitato, i diritti di pesca opportunamente aggiornati possono contribuire a ridurre i rigetti in mare e a diminuire notevolmente la pesca eccessiva.

4.7

Il Comitato ritiene infine che, se verranno superati gli squilibri attuali rispettando il criterio della stabilità relativa, sarà stato fatto un passo importante verso un sistema di gestione basato sui diritti di pesca. Tale sistema, opportunamente regolato per evitare posizioni dominanti sul mercato, consentirà di ridistribuire in modo più equo e appropriato le risorse tra le diverse flotte comunitarie, il che contribuirà ad una maggiore sostenibilità delle risorse e alla competitività delle flotte stesse.

Bruxelles, 13 febbraio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. (GU L 223 del 15.8.2006).

(2)  COM(2007) 73 def. del 26.2.2007.

(3)  COM(2001) 135 def. del 20.3.2001.

(4)  COM(2002) 181 def. del 28.5.2002.

(5)  Seminario organizzato dalla Commissione a Bruxelles il 14 e 15 maggio 2007.

(6)  COM(2002) 181 def., pag. 25.

(7)  Nel gruppo di lavoro «Risorse» del Comitato consultivo sulla pesca del 18 settembre 2007, la AEOP ed Europêche/Cogeca hanno presentato documenti (Rif.: AEOP 7-29 del 17.9.2007; Rif.: Europêche/Cogeca EP(07)119F/CP(07)1053.3, del 17.9.2007) in cui esprimono le loro preoccupazioni sui diritti di pesca.

(8)  Secondo gli Atti di adesione firmati dalla Comunità, dalla Danimarca, dal Regno Unito e dall'Irlanda, il periodo di transizione prendeva fine il 31 dicembre 1982. Cfr. GU L 73 del 27.3.1972.

(9)  Regolamento (CEE) n. 2141/70 pubblicato nella GU L 236 del 27.10.1970.

(10)  Risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 (GU C 105 del 7.5.1981).

(11)  GU L 24 del 27.1.1983.

(12)  Nel 1983, la Comunità era formata da Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

(13)  Sesto e settimo considerando del regolamento (CEE), n. 170/83, GU L 24 del 27.1.1983.

(14)  Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83.

(15)  Negli ultimi tre anni sono stati adottati: il regolamento della Commissione (CE) n. 776/2005, GU L 130 del 24.5.2005, il regolamento della Commissione (CE) n. 742/2006, GU L 300 del 31.10.2006 e il regolamento della Commissione (CE) n. 609/2007, GU L 141 del 2.6.2007.

(16)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002.

(17)  Intesa come la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri (cfr. articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006).


Top