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Document 52007AP0163

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

    GU C 74E del 20.3.2008, p. 750–751 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    52007AP0163

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. 074 E del 20/03/2008 pag. 0750 - 0751


    P6_TA(2007)0163

    Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587) [1],

    - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0402/2006),

    - visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0085/2007);

    1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE EMENDAMENTI | DEL PARLAMENTO |

    Emendamento 3

    ARTICOLO 1, PUNTO 1Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2371/2002)

    5. Tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. | 5. L'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. |

    Emendamento 1

    ARTICOLO 1, PUNTO 1Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002)

    -il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e | -il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e |

    -il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007. | -il 10% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007. |

    Emendamento 2

    ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002)

    | Tuttavia, tale riduzione di potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell'abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pesce del peschereccio. Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l'utilizzo del peschereccio. |

    [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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