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Document 42000A0922(10)
The Schengen acquis - Agreement on the Accession of the Kingdom of Sweden to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at the common borders signed at Schengen on 19 June 1990
Acquis di Schengen - Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990
Acquis di Schengen - Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990
GU L 239 del 22.9.2000, p. 115–123
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj
Acquis di Schengen - Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0115 - 0123
ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, e il REGNO DI SVEZIA, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del protocollo di adesione del governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990. Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: a) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter); b) gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket). c) gli agenti alle dipendenze della guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare (Tjänsteman anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss). 2. L'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia, la direzione nazionale della polizia svedese (Rikspolisstyrelsen). Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: 1) gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda vid svenska polismyndigheter); 2) gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs främst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket). Articolo 4 Il Ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia, il Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet). Articolo 5 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli. Articolo 6 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia. Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente. 3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti. Articolo 7 1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Svezia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il governo del Regno del Belgio >PIC FILE= "L_2000239IT.011601.TIF"> Per il governo della Repubblica federale di Germania >PIC FILE= "L_2000239IT.011701.TIF"> Per il governo della Repubblica ellenica >PIC FILE= "L_2000239IT.011702.TIF"> Per il governo del Regno di Spagna >PIC FILE= "L_2000239IT.011703.TIF"> Per il governo della Repubblica francese >PIC FILE= "L_2000239IT.011704.TIF"> Per il governo della Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2000239IT.011705.TIF"> Per il governo del Granducato di Lussemburgo >PIC FILE= "L_2000239IT.011706.TIF"> Per il governo del Regno dei Paesi Bassi >PIC FILE= "L_2000239IT.011801.TIF"> Per il governo della Repubblica d'Austria >PIC FILE= "L_2000239IT.011802.TIF"> Per il governo della Repubblica portoghese >PIC FILE= "L_2000239IT.011803.TIF"> Per il governo della Repubblica di Svezia >PIC FILE= "L_2000239IT.011804.TIF"> ATTO FINALE I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il governo del Regno di Svezia accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990. Il governo del Regno di Svezia accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in esse contenute. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo del Regno di Svezia copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: 1) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Svezia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi. 2) Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. 3) Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive dichiarazioni allegate a tale Convenzione. III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria. Il governo del Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli atti finali e delle dichiarazioni allegati a tali Accordi. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al governo del Regno di Svezia. Dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'atto finale e della dichiarazione relativi a tale Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il governo del Regno del Belgio >PIC FILE= "L_2000239IT.012001.TIF"> Per il governo della Repubblica federale di Germania >PIC FILE= "L_2000239IT.012002.TIF"> Per il governo della Repubblica ellenica >PIC FILE= "L_2000239IT.012101.TIF"> Per il governo del Regno di Spagna >PIC FILE= "L_2000239IT.012102.TIF"> Per il governo della Repubblica francese >PIC FILE= "L_2000239IT.012103.TIF"> Per il governo della Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2000239IT.012104.TIF"> Per il governo del Granducato di Lussemburgo >PIC FILE= "L_2000239IT.012105.TIF"> Per il governo del Regno dei Paesi Bassi >PIC FILE= "L_2000239IT.012106.TIF"> Per il governo della Repubblica d'Austria >PIC FILE= "L_2000239IT.012201.TIF"> Per il governo della Repubblica portoghese >PIC FILE= "L_2000239IT.012202.TIF"> Per il governo della Repubblica di Svezia >PIC FILE= "L_2000239IT.012203.TIF"> DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO Il 19 dicembre millenovecentonovantasei, i rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia hanno firmato a Lussemburgo l'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995. Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo del Regno di Svezia ha dichiarato di aderire alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali hanno aderito i governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.