EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2461

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2461 della Commissione del 14 dicembre 2022 che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/9178

GU L 321 del 15.12.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2461/oj

15.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2461 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1) (la «direttiva»), in particolare l’articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce prescrizioni per determinati combustibili, segnatamente biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali prescrizioni garantiscono che i suddetti combustibili possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e se consentono di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L’articolo 29 della direttiva stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Inoltre, l’articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2) stabiliscono i criteri per determinare: i) quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni; e ii) quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell’Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di determinati carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.

(2)

La direttiva (UE) 2018/2001 contiene inoltre norme per calcolare il contributo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili agli obiettivi stabiliti nel settore dei trasporti. In particolare, l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo del contributo, sia quando l’energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.

(3)

I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi. Ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono essere utilizzati per: i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire da biomassa, compresi i combustibili gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva; ii) fornire dati accurati sulla riduzione di emissioni di gas a effetto serra; iii) certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e iv) dimostrare la conformità alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva relative al calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

(4)

In applicazione dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001, se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l’operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l’obbligo di presentare altre prove.

(5)

Il 28 agosto 2020 il sistema «KZR INiG» ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta, la Commissione ha condotto una valutazione del sistema, individuando alcuni problemi che hanno impedito di considerarlo compatibile con i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Nella sua valutazione, la Commissione ha concluso che il sistema: i) contemplava adeguatamente i criteri di sostenibilità per la biomassa agricola di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001; ii) conteneva dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; e iii) applicava un metodo del bilancio di massa conformemente alle disposizioni dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il sistema non contemplasse adeguatamente i criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. La decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione (3) ha pertanto riconosciuto che il sistema «KZR INiG» dimostra la conformità solo alle disposizioni di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

(6)

Il sistema «KZR INiG» è stato ulteriormente modificato per garantire che anche i criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 fossero adeguatamente contemplati. Dopo le ulteriori modifiche, nella nuova richiesta di riconoscimento presentata il 23 settembre 2022 si è tenuto adeguatamente conto di tutte le questioni in sospeso precedentemente individuate.

(7)

Il sistema «KZR INiG» copre le seguenti materie prime: biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui. Il sistema copre anche tutti i tipi di combustibili. Geograficamente è di portata mondiale e comprende l’intera catena di custodia (per il biometano fino all’unità di produzione). La Commissione ha riesaminato il regime «KZR INiG» dopo la nuova richiesta di riconoscimento del 23 settembre 2022 e ha constatato che: i) contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001; ii) contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva; e iii) applica un metodo del bilancio di massa conformemente alle disposizioni dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

(8)

La valutazione della Commissione non tiene conto dell’atto di esecuzione che stabilisce orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 da adottare a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, della direttiva (4). Questo aspetto del sistema «KZR INiG» sarà pertanto riesaminato.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione (5) sarà applicabile solo a decorrere dal 30 dicembre 2023. Il sistema «KZR INiG» dovrebbe essere riesaminato alla luce del nuovo regolamento di esecuzione.

(10)

Nel suo esame la Commissione ha constatato che il sistema «KRZ INiG» rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.

(11)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno che un unico atto della Commissione definisca in modo completo tutti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si ritiene il sistema «KZR INiG» copra adeguatamente. È pertanto opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2022/603.

(12)

Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito Europa della Commissione.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «KZR INiG» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 settembre 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, i seguenti elementi:

a)

conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «KZR INiG», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 settembre 2022, che possono avere un’incidenza sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a soddisfare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 16 dicembre 2027.

Articolo 3

La presente decisione è abrogata se:

a)

è chiaramente dimostrato che il sistema volontario «KZR INiG» non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

il sistema volontario «KZR INiG» non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;

c)

il sistema volontario «KZR INiG» non attua i criteri di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 29, paragrafo 8, o all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2022/603 è abrogata a decorrere dal 16 dicembre 2022.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione dell’8 aprile 2022 relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 185).

(4)  Il regolamento di esecuzione che fornisce orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 ha ricevuto il parere positivo del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa il 14 settembre 2022, ma non è ancora stato adottato ufficialmente.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).


Top