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Document 32020R0781

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/781 della Commissione del 12 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/3748

GU L 188 del 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 188/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/781 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione per quanto riguarda le date di applicazione e determinate disposizioni transitorie a seguito della proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/797 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/700 (2) al fine di dare agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

(2)

La valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni doveva avvenire prima del 16 giugno 2020, potrebbe essere ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Pertanto negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e nei quali la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, dovrebbe continuare la valutazione oltre tale data. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza dovrebbe ultimare detta valutazione e rilasciare l’autorizzazione prima del 30 ottobre 2020.

(3)

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia») e alla Commissione l’intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della medesima direttiva, l’applicazione di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (4) dovrebbe essere rinviata e decorrere dal 31 ottobre 2020. Anche le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero essere adattate.

(4)

È possibile che i richiedenti abbiano compilato le domande in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 in considerazione dell’attuale termine di presentazione. Ai fini sia della direttiva 2008/57/CE sia della direttiva (UE) 2016/797, i veicoli devono essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle pertinenti norme nazionali e soddisfare i requisiti essenziali. Le domande redatte in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 dovrebbero includere tutte le prove necessarie o per la messa in servizio dei veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE o per l’immissione sul mercato dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/797. I richiedenti dovrebbero pertanto poter presentare, alle autorità nazionali preposte alla sicurezza negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, le domande contenenti le prove in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero accettare tali domande senza richiedere una domanda riveduta.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.

(7)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17)

“data pertinente”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.»;

2)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci l’autorizzazione del tipo di veicolo e/o l’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020.

Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, quando si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un’autorizzazione del tipo di veicolo e/o un’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica:

a)

considerano l’autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente all’autorizzazione di tipi di veicoli rilasciata in conformità all’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo;

b)

accettano l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciano un’autorizzazione supplementare in conformità all’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

«7 bis.   I carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2., del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e dotati di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di un’autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;

e)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I.

Le domande di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento sono accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.»;

3)

all’articolo 56, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.

L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.

Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

(3)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).


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