Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1706

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2019/7275

GU L 260 del 11.10.2019, pp. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1706/oj

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 260/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1706 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 (3), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (4) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(2)

Conformemente all’articolo 17 del regolamento di base nell’inchiesta iniziale è stato fatto ricorso al campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(3)

Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio antidumping individuali comprese tra il 5,1 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre è stata applicata un’aliquota del dazio a livello nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti da tutte le altre società cinesi.

(4)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 («il regolamento sul riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368 della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 sul riesame in previsione della scadenza in modo da includervi l’articolo 1, paragrafo 5, che consente ai produttori esportatori di chiedere un trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(6)

L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2368, stabilisce che qualora una parte della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009);

b)

non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale,

l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 può essere modificato per attribuire a tale parte l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, vale a dire l’aliquota media ponderata del dazio pari al 5,3 %.

B.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7)

La società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd si è manifestata dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione e ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettata all’aliquota del dazio del 5,3 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione.

(8)

Al fine di determinare se il richiedente soddisfi i criteri per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui al considerando 6, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario con la richiesta di dimostrare la sua conformità a tali criteri. Dopo una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera chiedendo ulteriori informazioni, alla quale il richiedente ha risposto.

(9)

La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfi i criteri. La Commissione ha inoltre informato l’industria dell’Unione di tale richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(10)

L’industria dell’Unione non ha formulato osservazioni in merito alla richiesta.

C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

(11)

Per quanto riguarda il criterio a), la Commissione ha esaminato la licenza commerciale del richiedente, lo statuto societario e i bilanci certificati e ha stabilito che la società richiedente è stata fondata l’11 febbraio 2015. Di conseguenza, alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ha stabilito che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009). Il richiedente rispetta pertanto il criterio a) di cui al considerando 6.

(12)

Per quanto riguarda il criterio b), secondo il quale il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha esaminato le relazioni dei suoi azionisti e della sua società di esportazione collegata. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b) di cui al considerando 6.

(13)

Per quanto riguarda il criterio c), secondo il quale il richiedente ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha fornito le prove delle esportazioni del prodotto in esame effettuate verso la Croazia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Le autorità doganali croate hanno inoltre segnalato l’operazione nella banca dati creata a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La società rispetta pertanto il criterio c) di cui al considerando 6.

D.   CONCLUSIONI

(14)

La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un nuovo produttore esportatore. Il nome della società dovrebbe quindi essere aggiunto all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

E.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(16)

La Commissione ha informato il richiedente e l’industria dell’Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro l’opportunità di presentare osservazioni.

(17)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. [Non è pervenuta alcuna osservazione.]

(18)

Questo regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La società seguente è aggiunta all’elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione:

Nome della società

Città

«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.

Xinjian Town»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

(3)   GU L 337 del 19.12.2017, pag. 24.

(4)   GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1.


Top