EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0839

Regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/1774

GU L 138 del 24.5.2019, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/839/oj

24.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/70


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/839 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (1), in particolare l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 540/2014 stabilisce le prescrizioni relative all'omologazione UE di tutti i veicoli nuovi delle categorie M (veicoli usati per il trasporto di passeggeri) e N (veicoli usati per il trasporto di merci) per quanto riguarda il loro livello sonoro. Tale regolamento reca inoltre disposizioni riguardanti i sistemi di allarme acustico (AVAS) per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, affinché gli utenti della strada vulnerabili siano avvertiti della presenza di tali veicoli.

(2)

La scheda informativa a norma dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al livello sonoro ammissibile dovrebbe essere rivista in modo da rispecchiare le prescrizioni dettagliate in materia di AVAS.

(3)

A seguito dell'adozione, in occasione della 171a sessione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), della serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 138 relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 andrebbe rivisto al fine di introdurre il divieto della funzione pausa degli AVAS.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2014.

(5)

Dal momento che il presente regolamento contiene un adeguamento volto a riflettere le prescrizioni relative alla funzione pausa degli AVAS già applicabili a norma dell'accordo UNECE del 1958 e introduce le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione nel 2019, è opportuno che esso entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 540/2014 è così modificato:

1)

all'allegato I, l'appendice 1 è così modificata:

a)

il punto 12.8 è soppresso;

b)

è aggiunto il seguente punto 12.9:

«12.9.   AVAS

12.9.1.   Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (1)

o

12.9.2.   Riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 (1)»;

2)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

la sezione I è sostituita dalla seguente:

«Sezione I

Il presente allegato contiene disposizioni riguardanti gli AVAS per i veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici.

I.1.   In deroga al punto I.2, lettere a) e b), e al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione II si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a) immatricolato prima del 1o luglio 2021.

I.2.   In deroga al punto I.3, lettere a) e b), le disposizioni della sezione III si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019, se il costruttore opta per questa possibilità;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);

c)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato tra il 1o luglio 2019 e il 1o settembre 2021;

d)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c) immatricolato prima del 1o settembre 2023.

I.3.   Le disposizioni della sezione IV si applicano agli AVAS installati:

a)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o settembre 2021, se il costruttore opta per questa possibilità;

b)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera a);

c)

su qualsiasi tipo di veicolo omologato il 1o settembre 2021 o successivamente a tale data;

d)

su qualsiasi veicolo nuovo basato sul tipo di cui alla lettera c);

e)

su tutti i veicoli nuovi immatricolati il 1o settembre 2023 o successivamente a tale data.»;

b)

è aggiunta la seguente sezione IV:

«Sezione IV

Si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, ad eccezione del punto III.2, lettera b). Inoltre, si applicano le disposizioni seguenti:

Interruttore

Qualsiasi meccanismo che consente al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS (“funzione pausa”) deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138, supplemento 1 alla versione originale del regolamento, serie di modifiche 01 (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 112).».


Top