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Document 32017R1466

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, del 11 agosto 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. )

    C/2017/5453

    GU L 209 del 12.8.2017, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1466/oj

    12.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1466 DELLA COMMISSIONE

    del 11 agosto 2017

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo (*1)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall'altro (2) (di seguito «ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

    (2)

    Il protocollo II dell'ASA stabilisce il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche ivi menzionati e reca, nell'allegato I, un accordo sulle concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini originari del Kosovo. Tale accordo si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3) prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di taluni prodotti originari del territorio doganale del Kosovo. A seguito dell'entrata in vigore dell'ASA, tali misure commerciali autonome sono modificate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (4). In particolare, non sono più applicabili contingenti tariffari specifici per i vini originari del Kosovo nell'ambito del regime autonomo di cui al regolamento (CE) n. 1215/2009, in quanto le concessioni in questione sono state incluse nel regime istituito dall'ASA.

    (4)

    Conformemente al protocollo II, allegato I, dell'ASA, le importazioni nell'Unione di vini originari del Kosovo sono soggette a contingenti cui si applica un'esenzione totale dai dazi all'importazione. Tali contingenti constano di 40 000 hl di vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 21 ed ex 2204 29 e di 10 000 hl di vini spumanti di qualità e vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 10 ed ex 2204 21. Poiché il protocollo si applica dal 1o aprile 2016, i volumi dei nuovi contingenti tariffari sono calcolati per il 2016 proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo stesso.

    (5)

    Al fine di attuare nell'Unione i contingenti tariffari di cui al protocollo II, allegato I, dell'ASA, è necessario aprire contingenti tariffari per il 2016 e per gli anni successivi sulla base dei quantitativi assegnati nell'ambito dell'ASA, specificando le condizioni per la loro accettazione. Dal volume del contingente tariffario è detratto il quantitativo importato nel 2016 e nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560, per tenere conto delle importazioni nell'Unione di vini kosovari nell'ambito delle misure commerciali autonome istituite dal regolamento (CE) n. 1215/2009.

    (6)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

    (7)

    Poiché il protocollo II dell'ASA si applica a decorrere dal 1o aprile 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi di vino che possono essere importati dal Kosovo nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione per il 2016 e a partire dal 2017 sono fissati nell'allegato.

    Articolo 2

    L'aliquota nulla del dazio doganale si applica alle seguenti condizioni:

    a)

    i vini importati sono accompagnati da una prova dell'origine ai sensi del protocollo II dell'ASA;

    b)

    i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.

    Articolo 3

    Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    Contingenti tariffari per i vini originari del Kosovo importati nell'Unione nel 2016

    N. d'ordine

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Designazione

    Volume del contingente annuo (in hl) (2)

    Dazio applicabile

    09.1572

    2204 10 93

     

    Vini spumanti di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    7 500

    Esenzione

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    ex 2204 21 94

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    09.1570

    2204 21 06

     

    Vini di uve fresche

    30 000  (3)

    Esenzione

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    ex 2204 21 94

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 10

     

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    Contingenti tariffari per i vini originari del Kosovo importati nell'Unione a partire dal 2017

    N. d'ordine

    Codice NC (4)

    Suddivisione TARIC

    Designazione

    Volume del contingente annuo (in hl) (5)

    Dazio applicabile

    09.1572

    2204 10 93

     

    Vini spumanti di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    10 000

    Esenzione

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    ex 2204 21 94

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    09.1570

    2204 21 06

     

    Vini di uve fresche

    40 000  (6)

    Esenzione

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    ex 2204 21 94

    19 , 29 , 31 , 41 e 51

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 22 10

     

    2204 22 93

     

    ex 2204 22 94

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 22 95

     

    ex 2204 22 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 22 97

     

    ex 2204 22 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 10

     

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96

    11 , 21 , 31 , 41 e 51

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98

    11 , 21 , 31 , 41 e 51


    (1)  Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (2)  Il formulario V I 1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

    (3)  Il volume contingentale annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560.

    (4)  Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (5)  Il formulario V I 1 redatto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), indica il rispetto di questo requisito con la seguente dicitura: «I prodotti elencati nel presente formulario non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

    (6)  Il volume contingentale annuo è ridotto della quantità importata nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560.


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