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Document 32017R1235

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione, del 6 luglio 2017, recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2017/4930

GU L 177 del 8.7.2017, pp. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1235/oj

8.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1235 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2017

recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 3 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente,

il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

«Ahmad Zerfaoui [alias: a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr]. Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) ex membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) confermato suo decesso nel Mali settentrionale il 19.9.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

«Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso in Ciad l'8.3.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

«Hacene Allane [alias: a) Hassan il vecchio; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso il 16.4.2004 nel Niger settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»


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