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Document 32017D0704(01)

    Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2017, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure adottate dall’Ungheria a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    GU C 214 del 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    4.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 214/3


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 maggio 2017

    relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure adottate dall’Ungheria a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    (2017/C 214/04)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

    visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera del 20 febbraio 2017, l’Ungheria ha notificato alla Commissione alcune misure adottate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

    (2)

    La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

    (3)

    Nell’esame delle misure la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul mercato audiovisivo ungherese, in particolare per quanto riguarda l’impatto sul mercato televisivo.

    (4)

    L’Ungheria ha redatto l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in modo chiaro e trasparente, a seguito di un’ampia consultazione.

    (5)

    Sulla base di prove dettagliate e dei dati sul numero di telespettatori forniti dalle autorità ungheresi, la Commissione ha verificato che l’elenco degli eventi segnalati, redatto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, soddisfacesse almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che tali eventi hanno per la società: i) il fatto che l’evento abbia una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, in particolare in quanto elemento catalizzatore dell’identità culturale del paese, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una competizione o di un torneo di portata internazionale e iv) il fatto che l’evento sia tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attiri un grande numero di telespettatori.

    (6)

    L’elenco notificato degli eventi di particolare rilevanza per la società contiene un certo numero di eventi segnalati, considerati di particolare rilevanza per la società, come i Giochi olimpici estivi e invernali ai quali partecipano la nazionale ungherese o uno o più atleti ungheresi. Come dimostrato dalle autorità ungheresi, i Giochi olimpici estivi e invernali sono particolarmente seguiti dal grande pubblico e non solo da quanti seguono abitualmente gli eventi sportivi. Tali eventi inoltre attirano un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (7)

    Anche le partite inaugurali, i quarti di finale, le semifinali e le finali della Coppa del mondo FIFA e del campionato europeo UEFA sono considerati eventi di particolare rilevanza per la società. Come dimostrato dalle autorità ungheresi, questi eventi hanno un’importanza particolare in Ungheria, in quanto hanno una grande risonanza presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di grande importanza. Attirano inoltre un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (8)

    L’elenco comprende anche tutte le partite della Coppa del mondo FIFA e del campionato europeo UEFA giocate dalla nazionale maschile ungherese, come pure le partite di qualificazione per tali eventi sportivi e gli incontri amichevoli ufficiali. Come dimostrato dalle autorità ungheresi, questi eventi hanno una risonanza particolare per la società ungherese, e non solo per il pubblico che segue abitualmente il calcio. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale di grande importanza. Attirano inoltre un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (9)

    Anche la finale della UEFA Champions League e le partite della UEFA Champions League e della UEFA Europa League che vedono la partecipazione di una società sportiva ungherese sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Si tratta di eventi molto popolari in Ungheria, in quanto di particolare risonanza presso il grande pubblico e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli incontri calcistici. Essi vedono inoltre la partecipazione delle squadre ungheresi in un torneo internazionale di grande importanza. Attirano un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (10)

    Anche le partite del Campionato europeo di pallamano maschile e femminile (EHF European Handball Championship) giocate dalla nazionale ungherese sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Le autorità ungheresi ne sottolineano la rilevanza in Ungheria non soltanto per il pubblico che generalmente segue questa disciplina sportiva. Si tratta di eventi ai quali generalmente partecipa la nazionale ungherese, che attirano un grande numero di telespettatori, tradizionalmente trasmessi dalla televisione gratuita.

    (11)

    L’elenco comprende inoltre tutte le partite della EHF Champions League e della EHF Champions League femminile giocate da squadre ungheresi. Le autorità ungheresi hanno dimostrato che questi eventi hanno una particolare rilevanza per la società ungherese, non soltanto per il pubblico che generalmente segue la pallamano. Essi vedono la partecipazione delle squadre ungheresi in un torneo internazionale. Attirano inoltre un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (12)

    Anche le partite della FINA Water Polo World League maschile e le partite della LEN Champion’s League giocate dalla nazionale ungherese sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Le autorità ungheresi ne sottolineano la risonanza presso il grande pubblico in Ungheria, non solo quello che segue abitualmente questo sport. L’interesse particolare e ampiamente diffuso che suscitano è rafforzato dal fatto che la nazionale ungherese ha ottenuto importanti successi in questi tornei. Essi vedono la partecipazione della squadra nazionale in un torneo internazionale. Attirano un grande numero di telespettatori e tradizionalmente sono trasmessi dalla televisione gratuita.

    (13)

    L’elenco comprende anche il Gran Premio di Formula Uno ungherese, considerato un evento di particolare rilevanza per la società. Come dimostrato dalle autorità ungheresi, l’evento ha una risonanza particolarmente diffusa nella società ungherese, che non si limita a coloro che seguono abitualmente questo sport. L’evento attira un grande numero di telespettatori ed è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita.

    (14)

    Le misure proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, vale a dire la tutela del diritto all’informazione e un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società. Questa conclusione tiene conto delle modalità secondo cui gli eventi in questione saranno trasmessi, della definizione di “emittente qualificata”, del ruolo del Consiglio dei media ungherese nella risoluzione delle controversie che possono insorgere nel corso dell’attuazione delle misure, nonché del fatto che la decisione che stabilisce l’elenco di eventi si applica a eventi per i quali i contratti in materia di diritti esclusivi sono conclusi dopo l’entrata in vigore della decisione. Si può pertanto concludere che gli effetti sul diritto di proprietà, come stabilito dall’articolo 17 della Carta europea dei diritti fondamentali, non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all’inserimento degli eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

    (15)

    Per gli stessi motivi, le misure ungheresi appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’interesse pubblico prevalente è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. Inoltre, le misure dell’Ungheria non danno adito a discriminazioni e non generano effetti di preclusione del mercato a danno di altre emittenti televisive, dei titolari di diritti o di altri operatori economici degli Stati membri.

    (16)

    Le misure proposte sono inoltre compatibili con le norme dell’Unione in materia di concorrenza. La definizione delle emittenti qualificate per la trasmissione degli eventi citati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi segnalati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Si può pertanto ritenere che gli effetti sulla libertà di concorrenza non vanno al di là di quelli intrinsecamente connessi all’inserimento degli eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE.

    (17)

    La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure adottate dall’Ungheria e ha presentato i risultati della sua verifica al comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Il comitato ha adottato un parere favorevole,

    DECIDE:

    Articolo unico

    1.   Le misure adottate dall’Ungheria a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono compatibili con il diritto dell’Unione.

    2.   Le misure adottate dall’Ungheria sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2017

    Per la Commissione

    Andrus ANSIP

    Vicepresidente


    (1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.


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