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Document 32016R2147
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2147 of 7 December 2016 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2016 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Hungary
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria
C/2016/7853
GU L 333 del 8.12.2016, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2147 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2016
che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %. |
(2) |
La Germania e l'Ungheria hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2016 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. L'Ungheria ha presentato tale richiesta per tutte le sue regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino rosso per le regioni di Baden, Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg. |
(3) |
A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2016, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato. |
(4) |
È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2016 nelle regioni viticole della Germania e dell'Ungheria. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2016, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2016, non può superare i seguenti limiti:
a) |
3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
b) |
2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
c) |
2,0 % vol. nella zona viticola C di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1
Stato membro |
Regioni viticole o loro parti (zone viticole) |
Varietà |
Germania |
Regione viticola Baden (zona B) |
Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate |
Regione viticola Ahr (zona A) |
||
Regione viticola Mittelrhein (zona A) |
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Regione viticola Mosel (zona A) |
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Regione viticola Nahe (zona A) |
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Regione viticola Pfalz (zona A) |
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Regione viticola Rheinhessen (zona A) |
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Regione viticola Württemberg (zona A) |
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Ungheria |
Tutte le regioni viticole (zona C) |
Tutte le varietà di uve autorizzate |