This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R2145
Council Regulation (EU) 2016/2145 of 1 December 2016 amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products
Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
GU L 333 del 8.12.2016, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 (1), la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
(2) |
La Corte ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (3), che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
La Corte ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza. |
(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi, rispettivamente con l'inserimento e la modifica delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e con l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti. |
(5) |
In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Soglie di riferimento 1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati. 3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Prezzi di intervento pubblico 1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti. 3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»; |
3) |
all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A. ÉRSEK
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(3) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).