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Document 32015R2384
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2384 of 17 December 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foils originating in the People's Republic of China and terminating the proceeding for imports of certain aluminium foils originating in Brazil following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
GU L 332 del 18.12.2015, p. 63–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2022
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2384 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 925/2009 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina»). |
(2) |
Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, istituito con un'aliquota del 13,4 % sulle importazioni dall'Armenia, del 17,6 % sulle importazioni dal Brasile e del 30 % sulle importazioni dalla RPC, eccetto quelle delle società Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co. Ltd. (6,4 %), Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co. Ltd. (6,4 %), Shandong Loften Aluminium Foil Co. Ltd. (20,3 %) e Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co. Ltd. (24,2 %). |
(3) |
L'impegno offerto da un produttore esportatore brasiliano è stato accettato dalla Commissione mediante la decisione 2009/736/CE della Commissione (3). |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti del Brasile e della RPC conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
La domanda è stata presentata da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impol d.o.o. e Symetal SA («i richiedenti») a nome di produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. |
(6) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. |
(7) |
I richiedenti non hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie dell'Armenia. Pertanto tali misure sono scadute il 7 ottobre 2014 (5). |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8) |
Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 4 ottobre 2014, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. Inchiesta antidumping parallela
(9) |
In parallelo, in data 8 ottobre 2014, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio originari della Russia (7) («l'inchiesta parallela»). |
(10) |
Nel luglio 2015, nell'ambito di tale inchiesta, la Commissione ha istituito mediante il regolamento (UE) n. 2015/1081 (8) un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia. Le misure provvisorie sono state adottate per un periodo di sei mesi. |
(11) |
Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha istituito mediante il regolamento (UE) 2015/2385 (9) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa.] |
(12) |
Le due inchieste parallele riguardano lo stesso periodo dell'inchiesta di riesame e lo stesso periodo in esame quale definito al considerando 13. |
5. Inchiesta
5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(13) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
5.2. Parti interessate dall'inchiesta e campionamento
(14) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori del Brasile e della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. |
(15) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
(16) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC, dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Non è stato previsto nessun campionamento per i produttori esportatori del Brasile. |
(17) |
Dei 12 produttori cinesi noti, due hanno risposto al questionario di campionamento. In considerazione del numero limitato di società che hanno collaborato, il campionamento non è stato necessario. |
(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da sei produttori dell'Unione e dalle loro società collegate, poiché all'inizio dell'inchiesta non era chiaro quale fosse la struttura interna dei gruppi riguardo alle funzioni di produzione e rivendita del prodotto in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato ed è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
(19) |
Nel marzo 2015 uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha venduto a una nuova società tutte le sue attività, comprese attrezzature, permessi, obblighi nei confronti dei dipendenti e contratti in essere. Poiché tale cambiamento è avvenuto dopo il periodo dell'inchiesta esso non è pertinente per l'inchiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(20) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(21) |
Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattordici importatori/utilizzatori noti che sono stati invitati a spiegare la loro attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura. |
(22) |
Cinque società hanno compilato il modulo di campionamento. Quattro di esse erano imprese di riavvolgimento, vale a dire utilizzatori industriali che importavano il prodotto in esame per sottoporlo a un'ulteriore lavorazione e poi rivenderlo, uno era un operatore commerciale che tuttavia non ha importato il prodotto in esame durante il periodo in esame. Dato il numero limitato di società che hanno risposto al modulo, il campionamento non è stato necessario. |
(23) |
Altri due utilizzatori si sono manifestati ed è stato inviato loro un questionario. |
(24) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. |
(25) |
La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle loro società collegate, a due produttori esportatori brasiliani, a due produttori esportatori cinesi, a un operatore commerciale a ai sei utilizzatori individuati nell'Unione. |
(26) |
Sono state ricevute risposte al questionario da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre utilizzatori. |
(27) |
Due produttori esportatori cinesi e un produttore brasiliano hanno anch'essi risposto al questionario. Un secondo produttore brasiliano aveva inizialmente dichiarato il proprio interesse a collaborare all'inchiesta, ma non ha in seguito risposto al questionario. È stata quindi inviata una lettera a tale società per informarla dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. La società ha risposto che non avrebbe compilato il questionario ma che le sue opinioni sarebbero state rappresentate dall'Associazione brasiliana dell'alluminio (Associação Brasileira do aluminió, «ABAL»). Sono inoltre pervenute osservazioni scritte da parte di ABAL. |
(28) |
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari del Brasile e della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil). |
(30) |
Gli AHF sono fabbricati a partire da alluminio puro, che viene dapprima colato in nastri spessi (dello spessore di vari millimetri, vale a dire fino a 1 000 volte più spessi del prodotto in esame) e poi laminato in diverse fasi fino a ottenere lo spessore desiderato. Dopo la laminazione i fogli vengono sottoposti a un procedimento termico di ricottura per essere infine presentati in bobine (rotoli). |
(31) |
Queste bobine di AHF sono successivamente riavvolte in rotoli più piccoli da imprese di trasformazione a valle, le cosiddette «imprese di riavvolgimento». Il prodotto così ottenuto (rotoli standard che non costituiscono il prodotto in esame) è utilizzato per imballaggi multiuso di breve durata, soprattutto per uso domestico, nella ristorazione e nel commercio al dettaglio di alimenti e di fiori. |
2. Prodotto simile
(32) |
Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni del Brasile e della RPC, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, utilizzata come paese di riferimento, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi di base. |
(33) |
La Commissione ha pertanto concluso che si tratta di prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
(34) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o di reiterazione delle pratiche di dumping da parte del Brasile e della RPC. |
1. Brasile
(35) |
Un solo produttore del Brasile ha collaborato all'inchiesta. Prima dell'istituzione delle misure iniziali, il produttore rappresentava il 100 % delle esportazioni di AHF dal Brasile verso l'Unione. |
1.1. Assenza di esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame
(36) |
Non sono state effettuate esportazioni di AHF dal Brasile verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non esiste pertanto alcun rischio di persistenza di dumping per quanto riguarda il Brasile. La valutazione si è pertanto limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi. |
1.2. Rischio di reiterazione del dumping
(37) |
La Commissione ha esaminato se esistesse una probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure e ha analizzato i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Brasile, l'assenza di dumping da parte del Brasile verso altri mercati, e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
1.2.1.
(38) |
L'utilizzo degli impianti dei produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta è risultato superiore al 90 % mentre la capacità inutilizzata è pari a 3 000 tonnellate all'anno. Tale importo corrisponde al 6 % della produzione dell'industria dell'Unione e al 3 % del consumo dell'Unione. Si è pertanto concluso che non vi è una capacità di produzione inutilizzata significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere. |
(39) |
Gli altri due produttori brasiliani noti non hanno collaborato all'inchiesta, pertanto la loro capacità inutilizzata non è stata verificata. Uno studio presentato dai richiedenti ha stimato che la capacità combinata degli altri due produttori sia pari a 58 000 tonnellate per tutti i tipi di fogli di alluminio combinati, vale a dire equivalente alla capacità totale del produttore brasiliano che ha collaborato. Si ritiene improbabile che questi due produttori abbiano una capacità di produzione inutilizzata significativa da poter orientare verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere poiché non esportavano verso l'Unione né durante il periodo dell'inchiesta di riesame, né prima dell'istituzione delle misure iniziali. |
1.2.2.
(40) |
Le esportazioni del produttore brasiliano che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano destinate a un unico cliente negli Stati Uniti. Tali esportazioni hanno rappresentato il 68 % del totale delle esportazioni di AHF dal Brasile negli Stati Uniti nel 2013, rendendo il produttore che ha collaborato all'inchiesta il più grande esportatore brasiliano di fogli di alluminio. Queste esportazioni hanno rappresentato il 33 % di tutte le esportazioni di AHF dal Brasile nel 2013. Non sono state rilevate pratiche di dumping per queste esportazioni quando si è confrontato il prezzo all'esportazione con il valore normale in Brasile. L'assenza di dumping è stata determinata utilizzando il seguente metodo. |
1.2.2.1.
(41) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima esaminato se, per quanto riguarda il produttore che ha collaborato in Brasile, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame dal Brasile. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del Brasile erano rappresentative. |
(42) |
La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite sul mercato interno sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. |
(43) |
Il valore normale si è quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
1.2.2.2.
(44) |
Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente. |
1.2.2.3.
(45) |
Il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(46) |
Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative a caratteristiche fisiche, costi di trasporto, nolo marittimo e spese di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
1.2.2.4.
(47) |
In base a ciò la Commissione ha rilevato che non vi era dumping nelle esportazioni verso gli Stati Uniti. |
(48) |
La Commissione ritiene pertanto che sia improbabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, i produttori esportatori del Brasile vendano il prodotto in esame a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione. |
1.2.3.
(49) |
Come dimostra il fatto che la stragrande maggioranza della produzione è venduta sul mercato interno, i prezzi sul mercato interno brasiliano sono attrattivi e le vendite remunerative. I livelli dei prezzi in Brasile sono simili ai prezzi sul mercato dell'Unione. |
(50) |
È pertanto improbabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni brasiliane nel mercato dell'Unione aumentino notevolmente grazie a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. |
1.2.4.
(51) |
Due parti interessate, ABAL e CBA, hanno affermato che non vi è alcun rischio di reiterazione del dumping da parte del Brasile per i seguenti motivi:
|
(52) |
Per quanto riguarda la prima affermazione, l'assenza di esportazioni brasiliane verso l'Unione è stata confermata dall'inchiesta. La Commissione ritiene tuttavia che l'assenza di esportazioni possa essere dipesa dalle misure antidumping in vigore. L'assenza di esportazioni non è di per sé una prova sufficiente per concludere che non vi è alcun rischio di reiterazione del dumping. |
(53) |
Per quanto riguarda la seconda affermazione, lo status del Brasile di importatore netto di alluminio primario dal 2014 è stato confermato dall'inchiesta. L'aumento della domanda interna in Brasile è stato anch'esso confermato: dal 2009 al 2013 i consumi interni di tutti i prodotti di alluminio sono aumentati del 48 % e il consumo di fogli di alluminio è aumentato del 24 %. Tuttavia le parti interessate non hanno fornito elementi di prova del fatto che ciò elimini effettivamente il rischio di reiterazione del dumping. Ciò nonostante, come spiegato sopra, nell'analizzare l'attrattiva del mercato dell'Unione l'aumento della domanda interna in Brasile è stato considerato un fattore che accresce l'attrattiva del mercato interno. |
(54) |
Per quanto riguarda la terza affermazione, l'inchiesta ha confermato i prezzi più elevati sul mercato interno, ma ciò non è stato sufficiente per concludere che il dumping non possa essere reiterato in presenza di prezzi elevati sul mercato interno. |
(55) |
Per quanto riguarda la quarta affermazione, le parti interessate non hanno fornito prove che dimostrassero che il comportamento relativo a un prodotto potesse essere usato per prevedere il comportamento relativo a un altro prodotto. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(56) |
Per quanto riguarda la quinta affermazione, l'inchiesta ha confermato la presenza nell'Unione di società collegate dei produttori brasiliani che non hanno collaborato all'inchiesta. Dal momento che nessuna di queste società ha collaborato all'inchiesta, non è stato tuttavia possibile stabilire se esse stessero effettivamente producendo il prodotto simile per rifornire il mercato dell'Unione. Quest'affermazione non è stata dunque verificata. |
(57) |
Per quanto riguarda la sesta affermazione, l'inchiesta ha confermato l'assenza di capacità inutilizzata significativa; come spiegato sopra si è tenuto conto di ciò in sede di valutazione della capacità di produzione e della capacità inutilizzata in Brasile. |
(58) |
Per quanto riguarda la settima affermazione, le differenze relative alle caratteristiche fisiche sono state debitamente prese in considerazione nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, come spiegato sopra. |
1.2.5.
(59) |
L'inchiesta ha mostrato che la capacità inutilizzata del Brasile che potrebbe essere orientata verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere è limitata. Non sono state riscontrate pratiche di dumping in altri mercati. Alla luce dell'elevata attrattiva del mercato interno e della somiglianza dei livelli dei prezzi, l'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori brasiliani è considerata limitata. |
(60) |
Pertanto si ritiene improbabile la reiterazione del dumping da parte del Brasile in caso di scadenza delle misure. |
(61) |
È quindi opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originario del Brasile. |
2. Repubblica popolare cinese
(62) |
Hanno collaborato all'inchiesta due produttori della RPC. Essi avevano inizialmente dichiarato esportazioni nell'UE pari a 4 264 tonnellate, che in base ai dati Eurostat corrisponderebbero al 250 %-350 % del totale delle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel corso dell'inchiesta il volume delle esportazioni è stato definito in un intervallo compreso tra 900 e 1 100 tonnellate per il primo produttore, corrispondente al 53 %-90 % del totale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione. La maggior parte di queste esportazioni sono state effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo e non erano soggette perciò né a dazi antidumping né a dazi doganali. Il secondo produttore non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
2.1. Selezione del paese di riferimento e calcolo del valore normale
(63) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla propria proposta di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale con riferimento alla RPC. La Turchia era stata usata come paese di riferimento anche nell'inchiesta iniziale. |
(64) |
Una parte interessata ha espresso riserve sulla proposta della Turchia e ha suggerito il Sud Africa come paese di riferimento alternativo, sostenendo che il Sud Africa sarebbe più adatto perché la struttura dei costi dei produttori turchi sarebbe diversa dalla struttura dei costi cinesi e perché nel luglio 2014 la Turchia ha imposto dazi antidumping pari al 22 % sulle importazioni cinesi di tutti i tipi di fogli di alluminio. |
(65) |
Oltre alle proposte formulate dalle parti interessate, anche la Commissione si è impegnata a individuare un paese di riferimento adeguato, proponendo l'India, il Giappone, la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti d'America e Taiwan come altri potenziali paesi di riferimento, per via del loro elevato volume di produzione di fogli di alluminio. Si è tuttavia accertato che il Giappone, gli USA e Taiwan fabbricano fogli di alluminio più sottili, ma non il prodotto in esame. |
(66) |
Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti dell'India, del Sudafrica, della Corea del Sud, degli Emirati Arabi Uniti e della Turchia. Hanno collaborato però solo due produttori esportatori in Turchia. Non vi è stata alcuna risposta da parte dei produttori degli altri potenziali paesi di riferimento. |
(67) |
La Turchia è risultata un importante produttore di fogli di alluminio con un mercato aperto e libero da distorsioni per quanto riguarda i prezzi delle materie prime o dell'energia. I processi produttivi in Turchia e nella RPC sono risultati simili. La Turchia è stata pertanto scelta come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle due società che hanno collaborato. |
(68) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se, per quanto riguarda i produttori che hanno collaborato in Turchia, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative. |
(69) |
Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite sul mercato interno di uno dei produttori sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, mentre non è stato possibile determinare la redditività delle vendite del secondo produttore a causa della mancanza di dati di contabilità analitica dettagliati. |
(70) |
Non è stato possibile costruire il valore normale del secondo produttore in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, a causa della mancanza di dati di contabilità analitica dettagliati. |
(71) |
Il valore normale si è quindi basato sul prezzo effettivo operato sul mercato interno dal primo produttore, calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(72) |
Un produttore cinese ha sostenuto che non è possibile calcolare in maniera affidabile il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno di un unico produttore turco. Il produttore cinese ha anche sottolineato che la natura riservata dei dati commerciali del produttore turco ha reso impossibile valutare o comprovare il conseguente margine di dumping. |
(73) |
L'uso di dati provenienti da un unico produttore nel paese di riferimento è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui tali prezzi possono essere utilizzati se sono il risultato di una concorrenza reale sul mercato interno. Come indicato nei considerando 68 e 69, sul mercato interno turco vi sono diversi produttori e la Turchia effettua altresì importazioni di fogli di alluminio. La Commissione ritiene pertanto che i prezzi sul mercato turco siano il risultato di una concorrenza reale e che non vi sia alcun elemento indicante che i prezzi di un unico produttore non possano essere utilizzati per determinare il valore normale. Quanto ai dati commerciali, la Commissione deve proteggere la riservatezza dei dati presentati dalle parti e non può pertanto rivelare al produttore cinese informazioni commercialmente sensibili riguardanti il produttore turco. Le argomentazioni dell'esportatore cinese devono pertanto essere respinte. |
2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione
(74) |
Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili ai primi acquirenti indipendenti. |
(75) |
Un produttore cinese ha sottolineato che il suo tasso di rimborso dell'IVA era stato calcolato in modo errato. Il calcolo è stato modificato di conseguenza e la Commissione ha comunicato le conclusioni riviste al produttore interessato. |
2.3. Confronto
(76) |
Il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(77) |
Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per costi di trasporto, nolo marittimo e spese di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni ove dimostrato che tali differenze incidessero sulla comparabilità dei prezzi. |
(78) |
Un produttore cinese ha sostenuto che il normale dazio all'importazione del 7,5 % in Turchia fa aumentare di un importo equivalente i prezzi sul mercato interno e che per un confronto equo si dovrebbe applicare un adeguamento. Il produttore cinese ha anche sostenuto che l'adeguamento per i costi di imballaggio non era giustificato poiché questi si applicano a tutti i produttori indipendentemente dal luogo in cui sono localizzati. |
(79) |
La Commissione osserva che anche la Cina ha in vigore un dazio all'importazione per i fogli di alluminio, pertanto non sembra esservi alcuna distorsione nel confronto a seguito dell'esistenza di un dazio all'importazione simile in Turchia. Inoltre anche se venisse concesso un adeguamento per il dazio all'importazione, questo non cambierebbe il fatto che vi è un margine significativo di dumping da parte degli esportatori cinesi nel mercato dell'Unione. Quanto ai costi di imballaggio, è stato apportato un adeguamento ai prezzi all'esportazione cinesi e ai prezzi sul mercato interno turco al fine di neutralizzare eventuali differenze nell'imballaggio. Di conseguenza l'adeguamento dei costi d'imballaggio non può alterare il confronto. Tali affermazioni devono dunque essere respinte. |
2.4. Margine di dumping
(80) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto simile nel paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
(81) |
Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
|
2.5. Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC
(82) |
In seguito alle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in RPC, il dumping da parte della Cina verso altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
2.5.1.
(83) |
L'utilizzo degli impianti dei due produttori cinesi che hanno collaborato è risultato pari all'85 % e al 90 %. La capacità inutilizzata per questi due produttori è risultata di 50 000 tonnellate. Tale importo corrisponde alla produzione totale dell'industria dell'Unione e a più del 50 % del consumo dell'Unione. Inoltre, una delle società che hanno collaborato all'inchiesta era in procinto di costruire capacità supplementare destinata al riavvolgimento dei rotoli corrispondenti a 40 000 tonnellate. Si è pertanto concluso che vi era una capacità di produzione inutilizzata significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione almeno in parte qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. |
(84) |
Gli altri produttori cinesi noti non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto la loro capacità inutilizzata non è stata verificata. Uno studio presentato dai richiedenti ha stimato che la capacità combinata di produzione di fogli di alluminio degli altri produttori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta rappresenti circa dieci volte la capacità combinata dei due produttori che hanno collaborato. Secondo lo studio la capacità produttiva cinese complessiva per tutti i tipi di fogli di alluminio è superiore di 450 000 tonnellate al consumo interno cinese totale. Lo studio prevede inoltre che la capacità di produzione della Cina continuerà ad aumentare passando da 2,5 milioni di tonnellate nel 2014 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2018 e che la crescita del consumo sul mercato interno cinese, passando da 2,1 milioni di tonnellate a 2,4 milioni di tonnellate nello stesso periodo, non sarà probabilmente sufficiente ad assorbire completamente l'aumento della capacità produttiva. Si ritiene pertanto probabile che vi sia ulteriore capacità inutilizzate fra i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta e che tale capacità potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione almeno in parte, qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere. |
(85) |
Un produttore cinese, pur non contestando le conclusioni riguardanti i volumi di capacità inutilizzata, ha sostenuto che non fosse realistico ipotizzare che l'intera capacità inutilizzata verrebbe indirizzata verso il mercato dell'Unione. |
(86) |
Conformemente alla propria valutazione di cui ai considerando 84 e 97, la Commissione ritiene che tale capacità inutilizzata potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione almeno in parte. Il considerando 83 è stato modificato di conseguenza. |
2.5.2.
(87) |
I prezzi all'esportazione verso altri mercati durante il periodo dell'inchiesta del riesame di uno dei produttori cinesi che hanno collaborato (le principali destinazioni delle esportazioni sono gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto e l'India) sono risultati inferiori al valore normale stabilito ai considerando 63 e 71 e quindi oggetto di dumping. Non è stato possibile rilevare i prezzi all'esportazione verso altri mercati del secondo produttore cinese. |
(88) |
In considerazione dell'esistenza di dumping verso altri mercati la Commissione conclude che il produttore esportatore della RPC vende il prodotto in esame a paesi terzi a prezzi di dumping. La Commissione ritiene pertanto probabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, i produttori esportatori della RPC venderebbero il prodotto in esame a prezzi di dumping anche sul mercato dell'Unione. |
(89) |
Un produttore cinese ha sostenuto che la constatazione dell'esistenza di pratiche di dumping per le esportazioni verso altri mercati è irrilevante poiché il campo d'applicazione del riesame è limitato al mercato dell'Unione e non al mercato internazionale. Secondo tale produttore cinese il confronto dei prezzi tra mercati è inadeguato perché il modo in cui i prezzi sono strutturati in altre parti del mondo può essere diverso. Inoltre la presenza di esportazioni dell'Unione verso questi stessi mercati dovrebbe essere anch'essa comparata e potrebbe mostrare che i prezzi dell'Unione sul mercato interno sono troppo elevati. |
(90) |
Come spiegato nel considerando 82, la Commissione ha tenuto conto di vari indicatori atti a valutare il rischio di dumping verso il mercato dell'Unione. La Commissione ritiene che sia più probabile che gli esportatori che hanno condotto pratiche di dumping su altri mercati possano agire analogamente anche nell'Unione rispetto agli esportatori che non risultano praticare dumping su altri mercati. In tal senso questo fattore è un indicatore rilevante per stabilire la probabilità di persistenza del dumping. L'argomentazione va pertanto respinta. |
(91) |
L'affermazione relativa all'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione è stata trattata al considerando 171. |
2.5.3.
(92) |
Come indicato al considerando 114, dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Cina effettuate nell'ambito del normale regime d'importazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sarebbero state vendute a prezzi inferiori in media del 12,2 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione in assenza di dazi antidumping. Inoltre le importazioni cinesi effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, quindi non soggette a dazi antidumping o doganali, che rappresentavano il 75 % circa delle importazioni cinesi, sono risultate avere prezzi inferiori del 18 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. I prezzi cinesi sono inoltre inferiori ai prezzi all'esportazione di prodotti provenienti da qualsiasi altro paese verso l'Unione. Questi differenziali dei prezzi dimostrano chiaramente l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione e la capacità dei produttori cinesi di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure. |
(93) |
Si può pertanto ragionevolmente prevedere che, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale delle attuali esportazioni cinesi verrebbe reindirizzata verso l'Unione. |
(94) |
È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali l'inchiesta iniziale aveva stabilito che la quota di mercato cinese nel mercato dell'Unione era pari al 30,72 %. È pertanto probabile che in caso di scadenza delle misure le esportazioni cinesi, che attualmente detengono una quantità pari al 2 % del mercato dell'Unione, aumenterebbero notevolmente per riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. |
(95) |
Un produttore cinese ha sostenuto che una leggera sottoquotazione faccia parte di un normale meccanismo di determinazione dei prezzi quando i produttori non nazionali sono in concorrenza con i produttori nazionali. Una sottoquotazione dei prezzi del 12,2 % non sarebbe irragionevole e non causerebbe difficoltà ai produttori dell'Unione. |
(96) |
Una constatazione di sottoquotazione non porta di per sé alla conclusione di un comportamento scorretto da parte dell'esportatore. In questo caso, tuttavia, il margine di sottoquotazione rilevato indicava il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure e la capacità di queste ultime di assumere quote di mercato nell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione. È stato inoltre constatato che queste importazioni potrebbero essere oggetto di dumping. Di conseguenza l'affermazione secondo cui il livello della sottoquotazione dei prezzi del 12,2 % non sarebbe irragionevole era irrilevante in tale contesto ed è stata respinta. |
2.5.4.
(97) |
L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping con margini di dumping significativi. Ha inoltre indicato che la capacità inutilizzata per la produzione del prodotto in esame nella RPC è notevole se comparata al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questa capacità inutilizzata potrebbe essere diretta almeno in parte verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere. |
(98) |
Le esportazioni dalla RPC verso i paesi terzi sono avvenute inoltre a prezzi di dumping; tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi mostra un rischio di persistenza del dumping nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
(99) |
Inoltre, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi indica che esiste il rischio che le esportazioni cinesi vengano reindirizzate verso il mercato dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. |
(100) |
Alla luce di quanto sopra, è probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame aumenterebbero notevolmente, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere. |
D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
(101) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile veniva fabbricato da dodici produttori noti dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(102) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a 47 349 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle statistiche di Eurostat, alle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle stime relative ai produttori non inclusi nel campione e fornite dai richiedenti. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati per far parte del campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE
1. Osservazioni preliminari
(103) |
I dati riguardanti la produzione, la capacità produttiva, il volume delle vendite, l'occupazione e il volume delle esportazioni dell'intera industria dell'Unione nel periodo in esame sono stati forniti dai richiedenti. Tali dati sono stati calcolati e presentati in base a un intervallo massimo e minimo e suddivisi in due categorie: produttori dell'Unione inclusi nel campione e produttori dell'Unione non inclusi nel campione. Per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato i dati reali verificati forniti da queste società nelle loro risposte al questionario. Per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate le cifre fornite dai richiedenti. Queste stime sono state rese note affinché le parti interessate potessero formulare le loro osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione. |
2. Consumo dell'Unione
(104) |
Nella presente inchiesta sono stati utilizzati i dati relativi al consumo dell'Unione raccolti e pubblicati nell'inchiesta parallela. Essi sono stati determinati sulla base del volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni in base ai dati Eurostat, rettificati, ove necessario, per tenere conto dei dati verificati comunicati dal produttore esportatore dell'inchiesta parallela relativa alle importazioni dalla Russia e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(105) |
Poiché in Russia è presente un solo produttore esportatore, per motivi di riservatezza tutti i dati che lo riguardano sono presentati sotto forma di intervalli di valori. Per evitare inoltre che il volume delle importazioni russe venga calcolato tramite sottrazione è stato altresì necessario utilizzare intervalli per il consumo e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi. |
(106) |
Su questa base, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente: Tabella 1 Consumo di AHF dell'Unione (in tonnellate)
|
(107) |
Il consumo dell'Unione è cresciuto tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente, il consumo è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame. L'aumento del consumo tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame è dovuto principalmente all'aumento delle importazioni provenienti dalla Russia e da altri paesi terzi, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono cresciute solo leggermente (cfr. il considerando 134). |
3. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(108) |
Poiché l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte del Brasile (cfr. il considerando 60) l'analisi del volume, dei prezzi e della quota di mercato delle importazioni è limitata alle importazioni dalla RPC. La Commissione ha stabilito il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC in base ai dati Eurostat. |
a) Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(109) |
Le importazioni verso l'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC
|
(110) |
Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 47 % e il 57 %, con una corrispondente diminuzione della quota di mercato, passata dal 4 % al 2 % (pari a un calo di 2 punti percentuali). Sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato relativi alla RPC sono rimasti a livelli modesti durante l'intero periodo in esame. |
b) Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi
(111) |
La seguente tabella indica il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping. Tabella 3 Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping
|
(112) |
I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti durante il periodo in esame, passando da 2 251 EUR/t a 2 131 EUR/t, vale a dire un calo pari al 5 % circa. I prezzi delle importazioni cinesi erano in media inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi durante l'intero periodo in esame. |
(113) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il 75 % circa delle importazioni cinesi, che rappresentavano una quota di mercato superiore all'1 %, sono state effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo e non erano di conseguenza soggette a dazi antidumping né dazi doganali. Tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori del 18 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, che rappresentava circa il 53 %-90 % delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che ha effettuato il 98 % delle sue importazioni nel quadro del regime di perfezionamento attivo, è stato accertato un margine di sottoquotazione compreso tra il 15 % e il 18 %. |
(114) |
Il restante 25 % delle importazioni cinesi è stato effettuato nell'ambito del normale regime d'importazione. Una volta aggiunti i dazi doganali e antidumping ai prezzi cif cinesi, i prezzi cinesi calcolati per queste importazioni erano in media più elevati rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con conseguente presenza di una sottoquotazione negativa (– 12,5 %). Tuttavia, quando i prezzi all'importazione sono presi in considerazione senza dazi antidumping si rileverebbe una sottoquotazione del 12,2 %. |
(115) |
Considerano tutte le importazioni cinesi indipendentemente dal regime di importazione e aggiungendo i dazi doganali e i dazi antidumping applicabili ai prezzi cif delle importazioni effettuate nell'ambito del regime normale, si è stato constatato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione in media del 10,2 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(116) |
Un produttore cinese ha affermato che il margine di sottoquotazione del 18 % determinato per le importazioni cinesi effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo non era corretto in quanto i prezzi dei produttori dell'Unione includevano una «tariffa normale intrinseca del 7,5 %», dalla quale gli utilizzatori interni non potevano ottenere l'esenzione se avessero integrato prodotti AHF fabbricati nell'Unione europea nelle esportazioni verso paesi terzi. Tuttavia la parte interessata non ha suffragato tale affermazione e, in particolare, non ha fornito spiegazioni sulla nozione di «tariffa normale intrinseca». Si ricorda comunque che, come spiegato nel considerando 113, le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo non sono soggette a dazi doganali; non sarebbe pertanto giustificato procedere ad adeguamenti per dazi doganali non sostenuti. Si deve inoltre rilevare che la Commissione ha debitamente applicato l'adeguamento relativo ai dazi doganali al momento di stabilire il margine di sottoquotazione per le importazioni effettuate nell'ambito del regime doganale normale di cui al considerando 114 e per tutte le importazioni cinesi indipendentemente dal regime di importazione di cui al considerando 115. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(117) |
Lo stesso produttore cinese ha sostenuto che occorreva detrarre l'aliquota del dazio doganale dai margini di sottoquotazione del 12,2 % e del 10,2 % accertati rispettivamente nei considerando 114 e 115. Va tuttavia chiarito che per stabilire tali margini la Commissione ha già tenuto conto del dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate in regime normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. Importazioni da altri paesi terzi
Tabella 4
Importazioni da altri paesi terzi (qualsiasi regime di importazione)
Paese |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Periodo dell'inchiesta di riesame |
Brasile |
Volume (in tonnellate) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Russia |
Volume (in tonnellate) |
[19 532 — 26 078] |
[23 243 — 34 422] |
[27 345 — 39 116] |
[26 368 — 37 812] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[119 — 132] |
[140 — 150] |
[135 — 145] |
|
Quota di mercato |
29 % |
34 % |
34 % |
34 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
[2 145 — 2 650] |
[2 038 — 2 624] |
[1 952 — 2 571] |
[1 973 — 2 597] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[95 — 99] |
[91 — 97] |
[92 — 98] |
Turchia |
Volume (in tonnellate) |
[5 120-6 100] |
[8 090-10 553] |
[11 213-14 213] |
[11 520-14 579] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[158-173] |
[219-233] |
[225-239] |
|
Quota di mercato |
7 % |
11 % |
13 % |
13 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 950 |
2 743 |
2 710 |
2 571 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
93 |
92 |
87 |
Altri paesi terzi (RPC non inclusa) |
Volume (in tonnellate) |
[3 100-3 750] |
[279-750] |
[1 891-3 000] |
[3 162-4 313] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[9-20] |
[61-80] |
[102-115] |
|
Quota di mercato |
4 % |
1 % |
2 % |
4 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 878 |
2 830 |
2 687 |
2 406 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
98 |
93 |
84 |
Totale |
Volume (in tonnellate) |
[29 000 — 35 000] |
[33 000 — 43 000] |
[41 000 — 54 000] |
[42 000 — 56 000] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[113 — 125] |
[142 — 155] |
[145 — 160] |
|
Quota di mercato |
41 % |
46 % |
50 % |
51 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 538 |
2 453 |
2 401 |
2 367 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
97 |
95 |
93 |
Fonte: Eurostat, dati relativi alla Russia raccolti e pubblicati nell'inchiesta parallela. |
(118) |
Durante il periodo in esame, le importazioni provenienti da altri paesi terzi verso l'Unione sono aumentate tra il 45 % e il 60 %, vale a dire più velocemente della crescita del consumo dell'Unione. La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata pertanto del 41-51 % nel corso di tale periodo. |
(119) |
Durante il periodo in esame non vi sono state importazioni dal Brasile. I volumi delle importazioni dalla Russia sono aumentati tra il 40 % e il 50 % dal 2011 fino al 2013, con un lieve calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato corrispondente è passata dal 29 % nel 2011 al 34 % nel 2012 e si è poi mantenuta stabile sino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati tra il 125 % e il 139 % e la loro quota di mercato è passata dal 7 % circa al 13 %. I prezzi delle importazioni turche sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ma sono rimasti al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Russia e la Cina, ed erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(120) |
Complessivamente, le importazioni da altri paesi terzi, escluse la RPC, la Russia e la Turchia, sono aumentate tra il 2 % e il 15 % ma, mentre il consumo dell'Unione era in crescita, la loro quota di mercato totale è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % circa nel 2013, per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. I relativi prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con la sola eccezione del 2012. |
(121) |
I prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi sono stati più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC durante l'intero periodo in esame. |
(122) |
Un produttore cinese ha sostenuto che l'analisi della Commissione relativa alle importazioni da altri paesi terzi di cui ai considerando 118-121 avrebbe dovuto coprire l'intero mercato dei fogli di alluminio anziché concentrarsi sul prodotto in esame dato che le decisioni prese dai produttori dell'Unione per altri tipi di fogli influenzano presumibilmente la loro produzione del prodotto in esame. L'argomentazione non è stata suffragata da prove. In ogni caso l'inchiesta ha stabilito, come già ricordato al considerando 185, che il maggior produttore di AHF dell'Unione inserito nel campione produceva esclusivamente AHF e che i produttori dell'Unione che producevano sia AHF sia un altro tipo di fogli, denominati fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»), non potevano passare facilmente dalla produzione di un prodotto all'altro, poiché la produzione di entrambi i prodotti in determinate quantità era necessaria al fine di massimizzare l'efficienza. Come menzionato nel considerando 185, dall'inchiesta è inoltre emerso che per i produttori dell'Unione inclusi nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si è mantenuto stabile durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(123) |
Un produttore cinese ha osservato che poiché la capacità di produzione dei produttori dell'Unione rappresentava meno del 50 % del consumo dell'Unione, era necessario per gli utilizzatori importare AHF da produttori esportatori nei paesi terzi. Su tale base il produttore cinese ha sostenuto che nel fornire gli utenti non serviti dai produttori dell'Unione i produttori esportatori erano in concorrenza tra di loro e non con i produttori dell'Unione. L'affermazione non è stata tuttavia suffragata da prove. In primo luogo, l'affermazione secondo la quale la capacità di produzione dei produttori dell'Unione rappresentava meno del 50 % del consumo dell'Unione è errata. Come indicato ai considerando 106 e 129, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha rappresentato tra il 58 % e il 74 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stata superiore al 55 % durante tutto il periodo in esame. Inoltre, come indicato nella tabella 5, l'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione disponeva di capacità inutilizzata durante tutto il periodo in esame e avrebbe potuto utilizzarla per servire il mercato dell'Unione se, effettivamente, non vi fosse stata alcuna concorrenza con le importazioni oggetto di dumping. Le importazioni da paesi terzi erano inoltre anch'esse in concorrenza con il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, dal momento che i clienti dei produttori dell'Unione erano in grado di rivolgersi a fornitori di paesi terzi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
5.1. Osservazioni di carattere generale
(124) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(125) |
Come già indicato al considerando 18, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(126) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Come spiegato al considerando 103, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione avvalendosi delle informazioni fornite dai richiedenti, che sono state debitamente verificate per le società incluse nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(127) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping. |
(128) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.2. Indicatori macroeconomici
5.2.1.
(129) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione totale dell'industria dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(130) |
La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: è cresciuta tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. In generale il volume della produzione è aumentato del 7 % durante il periodo in esame. |
(131) |
La capacità produttiva è aumentata del 12 % nel periodo in esame. |
(132) |
Poiché l'aumento della capacità produttiva è stato superiore a quello del volume della produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 5 % nel periodo in esame. |
(133) |
Un produttore cinese ha sostenuto che la capacità di un impianto di produzione di fogli di alluminio non dovrebbe essere espressa in tonnellate perché gli stessi macchinari possono produrre masse diverse di fogli in un determinato periodo di tempo a seconda dello spessore e della larghezza del foglio. In risposta a tale affermazione si noti che non si contesta che la capacità di un impianto espressa in tonnellate possa essere influenzata dallo spessore o dalla larghezza dei fogli. Tuttavia, le importazioni del prodotto in esame e taluni fattori di pregiudizio quali il consumo, il volume delle vendite e la produzione sono stati stabiliti usando le tonnellate come unità di misura. Utilizzare la stessa unità di misura nell'analisi del pregiudizio ai fini del confronto è una questione di coerenza. L'inchiesta non ha peraltro evidenziato modifiche nel mix di prodotti della produzione dell'industria dell'Unione tali da inficiare l'uso delle tonnellate come unità di misura. Va inoltre osservato che la parte interessata non ha fornito informazioni quantitative da cui risulti che una diversa unità di misura avrebbe modificato l'analisi di questo fattore di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.2.
(134) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(135) |
Il volume delle vendite di AHF è leggermente aumentato nel periodo in esame, con un incremento più pronunciato dal 2011 al 2013 (tra il 4 % e il 14 %). Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle vendite è diminuito. Nel complesso il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. L'aumento dei volumi delle vendite, considerato insieme all'incremento parallelo del consumo e alla crescita delle importazioni, ha comportato però una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, passata dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondente a un calo di 8 punti percentuali nel periodo in esame. |
5.2.3.
(136) |
Se il consumo dell'Unione è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato tra il 2 % e il 10 %, il che ha comportato una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. |
5.2.4.
(137) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(138) |
L'occupazione nell'industria dell'Unione ha registrato un andamento oscillante nel periodo in esame, con un leggero aumento complessivo del 2 %. |
(139) |
Tra il 2011 e il 2013 la produttività è cresciuta perché la produzione è aumentata in misura maggiore rispetto all'occupazione. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame la produttività è diminuita del 7 %, pur mantenendosi superiore al livello registrato all'inizio del periodo in esame nel 2011. |
5.2.5.
(140) |
Il margine di dumping delle importazioni dalla RPC è stato pari al 28,1 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 81), ma il suo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione è stato contenuto per via delle misure antidumping in vigore, che sono riuscite a ridurre il volume delle importazioni oggetto di dumping. |
(141) |
Come appurato nell'inchiesta parallela però, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia è aumentato notevolmente durante il periodo in esame. Tali importazioni hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. Pertanto la ripresa dell'industria dell'Unione non è stata possibile malgrado l'esistenza delle misure antidumping. |
5.3. Indicatori microeconomici
5.3.1.
(142) |
I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8 Prezzi di vendita e costi
|
(143) |
Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito in modo costante, complessivamente dell'11 %. |
(144) |
Malgrado tale diminuzione, il costo unitario di produzione si è mantenuto al di sopra del prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione e quest'ultima è stata in grado di coprire i propri costi di produzione con il prezzo di vendita solo nel 2013. L'inchiesta parallela ha rilevato che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare il proprio prezzo di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. |
5.3.2.
(145) |
Il costo medio della manodopera dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente nel periodo in esame: Tabella 9 Costo della manodopera
|
(146) |
Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 5 %. Il costo del lavoro è dapprima aumentato del 2 % tra il 2011 e il 2012, per poi diminuire tra il 2012 e il 2013, mantenendosi stabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
5.3.3.
(147) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(148) |
Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente su ordini e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L'andamento delle scorte è indicato pertanto solo a titolo informativo. |
(149) |
Le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 % nel periodo in esame. Le scorte sono aumentate del 10 % dal 2011 al 2013, mentre dal 2013 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame sono leggermente diminuite. Le scorte finali come percentuale della produzione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame. |
5.3.4.
(150) |
Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(151) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita, tranne nel 2013, quando ha realizzato un margine di profitto leggermente al di sopra del punto di pareggio. La redditività è diminuita tra il 2011 e il 2012, è aumentata nel 2013 ed è poi calata ancora una volta nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando ha raggiunto un livello simile a quello del 2011. Nel complesso la redditività è aumentata del 4 % nel periodo in esame (pari ad un aumento di 0,1 punti percentuali) e questo non ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare profitti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come rilevato nell'inchiesta parallela, tale situazione si è verificata principalmente a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Russia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e non hanno permesso a quest'ultima di accrescere i propri prezzi di vendita in modo da coprire i costi di produzione. |
(152) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha oscillato durante il periodo in esame, con una tendenza all'aumento, registrando complessivamente un incremento del 30 % nel periodo in esame. Va tuttavia osservato che, rispetto al fatturato totale del prodotto in esame, il suo livello si è mantenuto basso in valori assoluti. |
(153) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 47 %, e del 65 % dal 2011 al 2012, per poi diminuire nel corso del 2013 ed aumentare nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per l'acquisto di nuovi macchinari e, rispetto al fatturato totale, sono rimasti a livelli modesti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(154) |
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dal 2011 (tranne nel 2013 quando è stato pari allo 0 %), rispecchiando l'andamento della redditività. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato leggermente (dell'8 %) durante il periodo in esame. |
(155) |
Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il deterioramento della capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di generare liquidità per il prodotto simile ha indebolito la loro situazione finanziaria, riducendo i fondi generati internamente. Dall'inchiesta è emerso che, in generale, la capacità di ottenere capitale è peggiorata durante il periodo in esame. |
6. Conclusione relativa al pregiudizio
(156) |
Alcuni dei principali indicatori del pregiudizio hanno riportato un andamento negativo. Per quanto riguarda la redditività, l'industria è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013, quando ha raggiunto un livello di poco superiore al punto di pareggio. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il profitto dell'industria dell'Unione è stato negativo (– 2,1 %). Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti dell'11 %. Il costo unitario, diminuito anch'esso dell'11 %, è rimasto più elevato del prezzo medio di vendita durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 8 punti percentuali, passando dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(157) |
Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 %. Tali aumenti non hanno tuttavia raggiunto i livelli dell'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra il 17 % e il 28 %. Il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 %. In un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, ciò non si è però tradotto in un aumento della quota di mercato, ma al contrario in una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Gli investimenti sono aumentati del 47 %. Essi hanno riguardato nuovi macchinari e sono rimasti a livelli piuttosto modesti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Analogamente, il flusso di cassa è aumentato del 30 % nel periodo in esame, ma si è mantenuto a livelli piuttosto bassi. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio. |
(158) |
I produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta e l'Associazione brasiliana dell'alluminio hanno affermato che, in base all'analisi dei documenti finanziari di alcuni richiedenti disponibili al pubblico, non vi sarebbe alcun notevole pregiudizio. Tale affermazione è contraddetta dai risultati dell'inchiesta, fondata su dati reali e verificati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF. In effetti, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF, i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente agli AHF. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non dovrebbero quindi basarsi sui documenti finanziari disponibili al pubblico, ma sulle informazioni maggiormente dettagliate e verificate emerse dall'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(159) |
Le stesse parti interessate hanno affermato che le statistiche e le dichiarazioni pubblicate dall'Associazione europea del foglio di alluminio (European Aluminium Foil Association, «EAFA») indicano che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio durante il periodo considerato, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è constatato tuttavia che le statistiche e le dichiarazioni utilizzate si riferivano o all'intero settore dei fogli di alluminio oppure alla categoria «spessori inferiori» in cui rientrano gli AHF ma anche altri tipi di fogli come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e quelli utilizzati per imballaggi flessibili. Su questa base, non possono essere tratte conclusioni significative in relazione al prodotto in esame e l'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(160) |
Un produttore cinese ha sostenuto che l'evoluzione del costo unitario di cui al considerando 156 non era compatibile con l'evoluzione dei prezzi dell'alluminio quotati sulla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange) (il prezzo «LME»). In risposta a quest'affermazione va osservato che il prezzo pagato dai produttori dell'Unione alle fonderie di alluminio o agli operatori commerciali è la somma del prezzo LME e della maggiorazione, anche detta «premio». Pertanto qualsiasi valutazione del costo unitario del produttore dell'Unione basata esclusivamente sul prezzo LME deve essere considerata incompleta. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(161) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che la riconciliazione dell'evoluzione del costo unitario con l'evoluzione del prezzo dell'alluminio sarebbe comunque impossibile anche se la maggiorazione fosse stata presa in considerazione. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da prove. L'inchiesta ha inoltre mostrato che nel periodo in esame il prezzo dell'LME è diminuito di oltre il 20 % mentre nello stesso periodo la maggiorazione è più che raddoppiata. Considerando insieme il prezzo dell'LME e la maggiorazione, il costo dell'alluminio pagato dai produttori dell'Unione è calato dell'11 % circa nel periodo in esame. Questa diminuzione è in linea, e di fatto identica, alla diminuzione del costo unitario riportato per lo stesso periodo nel considerando 156. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(162) |
Riferendosi al considerando 156 un produttore cinese ha sostenuto che le possibili cause del pregiudizio sarebbero state le importazioni a prezzi più bassi, presunti costi di produzione più elevati, una mancanza di interesse per gli AHF dato che i prezzi di altre categorie di fogli nell'Unione sarebbero più elevati e una mancanza di interesse per il mercato dell'Unione dato che i prezzi degli AHF sarebbero più elevati sui mercati di esportazione. Per quanto riguarda i costi di produzione più elevati, il produttore cinese fa riferimento alla maggiorazione e al fatto che l'industria dell'Unione stava utilizzando una combinazione di due metodi di fabbricazione, la laminazione a caldo e la colata continua, allorché fare affidamento esclusivo sulla colata continua sarebbe più efficace sotto il profilo dei costi. |
(163) |
In risposta a quest'affermazione, si ricorda che dai considerando 156 e 157 si può desumere che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio. Per quanto riguarda l'affermazione relativa ai costi di produzione, va anzitutto osservato che nel caso della maggiorazione come potenziale fattore di pregiudizio, l'inchiesta parallela ha stabilito che sia l'industria dell'Unione sia il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi simili nell'approvvigionamento di materie prime per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato di tali materie prime in Russia e nel mercato dell'Unione sono direttamente collegati alla borsa londinese dei metalli. Si può pertanto concludere che il livello di maggiorazione non era un fattore di pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il ruolo potenziale dei metodi di fabbricazione, l'inchiesta ha mostrato che la colata continua è stata utilizzata per produrre quasi due terzi degli AHF fabbricati dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Qualsiasi differenza di efficacia in termini di costi dovrebbe pertanto essere mitigata dalla preponderanza della colata continua come metodo di produzione nell'Unione. Inoltre è spiegato al considerando 185 che non vi era alcuna indicazione che l'industria dell'Unione avesse perso interesse per gli AHF. L'inchiesta non ha inoltre rilevato alcuna indicazione che i produttori dell'Unione abbiano trascurato il mercato dell'Unione a favore dei mercati d'esportazione di prodotti AHF. L'inchiesta ha in realtà mostrato che i produttori dell'Unione hanno esportato soltanto 1 182 tonnellate di AHF a paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire meno del 3 % delle vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Queste affermazioni sono state quindi respinte. |
(164) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
F. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(165) |
Poiché si è concluso che non esiste un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni dal Brasile, l'analisi della probabilità della reiterazione o persistenza del pregiudizio è stata limitata alle importazioni dalla RPC. |
(166) |
Per valutare il rischio di reiterazione o persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(167) |
Come indicato ai considerando da 124 a 164, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Durante l'intero periodo in esame, le importazioni cinesi erano presenti sul mercato dell'Unione solo in quantità limitate, mentre il volume delle importazioni e la quota di mercato della Russia durante lo stesso periodo sono aumentati. Nell'inchiesta parallela si è concluso che le importazioni dalla Russia erano oggetto di dumping e causavano un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione, mentre le importazioni dalla Cina, visto il loro modesto volume e il livello dei prezzi, hanno contribuito solo in parte al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Allo stesso tempo, come indicato ai considerando da 80 a 100, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
2. Capacità inutilizzata, flussi commerciali, attrattiva del mercato dell'Unione e politica dei prezzi della RPC
(168) |
Le notevoli capacità inutilizzate nella RPC che non possono essere completamente assorbite dalla domanda interna cinese e da mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione, il persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame con margini di dumping notevoli e le pratiche di dumping degli esportatori cinesi nei confronti dei mercati dei paesi terzi, descritti in dettaglio nei considerando da 82 a 100, indicano chiaramente che vi è una forte probabilità che i volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping aumenterebbero significativamente qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere. |
(169) |
Se le misure in vigore venissero abrogate, i prezzi all'importazione cinesi sarebbero con ogni probabilità inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha effettivamente mostrato che in assenza di dazi antidumping le importazioni dalla Cina effettuate nell'ambito del normale regime d'importazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sarebbero state vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in media del 12,2 % (10). |
(170) |
Come indicato ai considerando da 92 a 94, il mercato dell'Unione è attraente per le importazioni cinesi poiché i prezzi sul mercato dell'Unione erano generalmente in linea con i prezzi degli altri mercati di esportazione. Inoltre, nel luglio 2014 la Turchia ha istituito misure antidumping contro la Cina per una serie di tipi di fogli di alluminio, tra cui il prodotto in esame. È pertanto probabile che una parte della produzione precedentemente esportata verso la Turchia venga riorientata verso il mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure in vigore nei confronti della Cina. Si può pertanto concludere che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, causando così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(171) |
Il produttore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta e l'Associazione brasiliana dell'alluminio hanno sostenuto che, in base alle statistiche pubblicate dalla EAFA, si poteva stabilire che i produttori dell'Unione di fogli di alluminio hanno aumentato le loro esportazioni verso i mercati dei paesi terzi, dimostrando così che i mercati dei paesi terzi erano più attraenti di quello dell'Unione. A tale proposito, si è constatato che le statistiche utilizzate da tali parti facevano riferimento o all'intero settore dei fogli di alluminio oppure alla categoria «spessori inferiori» in cui rientrano gli AHF ma anche altri tipi di fogli come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e quelli utilizzati per imballaggi flessibili. Su tale base, non si possono trarre conclusioni significative sul solo prodotto in esame. Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che i volumi del prodotto in esame esportato dall'industria dell'Unione verso i mercati dei paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a solo 1 182 tonnellate, vale a dire meno del 3 % delle vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
3. Conclusione
(172) |
Alla luce dei risultati dell'inchiesta, si è concluso che l'abrogazione delle misure nei confronti della RPC comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, causando così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Osservazione preliminare
(173) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori e degli utilizzatori. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione
(174) |
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 167 il notevole pregiudizio è causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping della Russia, mentre le importazioni dalla Cina hanno contribuito solo parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. È stato inoltre stabilito che esisteva la probabilità del persistere del pregiudizio qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. |
(175) |
Se le misure nei confronti della Cina venissero abrogate è probabile che le importazioni cinesi riacquisterebbero volumi importanti sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed eserciterebbero una pressione maggiore rispetto a quella esercitata dalle importazioni russe oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a uniformarsi ai livelli di prezzo inferiori e, di conseguenza, ad aumentare le sue perdite. |
3. Interesse degli utilizzatori
(176) |
Gli utilizzatori nell'Unione sono imprese di riavvolgimento la cui attività consiste nel commercio di materiali di confezionamento (fogli di alluminio, ma anche carta e plastica) dopo aver riavvolto gli AHF in rotoli di piccole dimensioni («rotoli standard») e averli reimballati per la vendita a clienti industriali e dettaglianti. Sei società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Tre società hanno collaborato al procedimento inviando le risposte al questionario. Due società che hanno collaborato sono state oggetto di verifiche in loco. |
(177) |
Dall'inchiesta è emerso che gli AHF sono la principale materia prima delle imprese di riavvolgimento, corrispondente all'80 % circa del loro costo totale di fabbricazione. |
(178) |
Durante il periodo dell'inchiesta del riesame, nessuno dei tre utilizzatori che hanno collaborato ha effettuato importazioni dalla RPC. Le loro principali fonti di approvvigionamento erano l'industria dell'Unione, la Russia e la Turchia. |
(179) |
Poiché le imprese di riavvolgimento forniscono un'ampia gamma di prodotti di imballaggio, l'attività comprendente gli AHF rappresentava tra meno di un sesto e massimo un terzo dell'attività totale delle tre società che hanno collaborato all'inchiesta. |
(180) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti gli utilizzatori che hanno collaborato sono risultati generalmente redditizi. Per quanto riguarda l'attività comprendente il prodotto in esame, due degli utilizzatori che hanno collaborato sono risultati redditizi, mentre non si è potuto trarre alcuna conclusione riguardo al terzo perché la ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) non era chiara. |
(181) |
Alla luce di tali risultati, si ritiene che il mantenimento delle misure nei confronti della Cina non avrà un impatto negativo significativo sulla situazione degli utilizzatori. |
4. Interesse degli importatori/operatori commerciali
(182) |
Nessuna società coinvolta nel commercio di AHF e che ha importato o rivenduto AHF originari della RPC durante il periodo in esame si è manifestata a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura. Dall'inchiesta è anche emerso che l'industria dell'Unione e i produttori esportatori vendevano AHF in prevalenza direttamente agli utilizzatori. Per questi motivi nulla indica che l'istituzione di misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione degli importatori/operatori commerciali. |
5. Fonti di approvvigionamento
(183) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non ha una capacità sufficiente a coprire l'intera domanda nell'Unione. Pertanto secondo tali parti se fossero mantenute le misure nei confronti di Brasile e Cina e, allo stesso tempo, venissero istituite misure definitive nei confronti della Russia, l'Unione dovrebbe far fronte a una carenza di approvvigionamento che comporterebbe l'aumento del prezzo dei prodotti AHF. Di conseguenza anche le imprese di riavvolgimento dovrebbero aumentare i prezzi dei loro rotoli standard a scapito dei consumatori. |
(184) |
In risposta a quest'affermazione l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone di capacità in eccesso ed è in grado di aumentare la sua produzione e le sue vendite di AHF nell'Unione. Esistono inoltre fonti di approvvigionamento alternative, come la Turchia, l'Armenia e il Sud Africa. Va ricordato infine che le misure antidumping mirano a creare condizioni di parità nell'Unione e non a impedire le importazioni cinesi e russe, che dovrebbe entrare sul mercato dell'Unione a livelli di prezzo equi. |
6. Altre argomentazioni
(185) |
Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva perso interesse per gli AHF e che per questo non aveva altra scelta se non utilizzare gli AHF importati. Tuttavia l'inchiesta ha mostrato che il maggior produttore dell'Unione incluso nel campione produceva esclusivamente AHF. È risultato che altri produttori dell'UE inseriti nel campione utilizzavano i loro impianti di produzione per produrre un mix di AHF e di fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»), ossia un prodotto diverso destinato a un altro uso rispetto agli AHF. Questi altri produttori dell'Unione avevano un rapporto di produzione e vendite di AHF e ACF relativamente stabile durante il periodo in esame. L'inchiesta non ha quindi confermato le affermazioni secondo le quali l'industria dell'Unione avrebbe perso interesse per la produzione di AHF e tale obiezione è stata respinta. |
7. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(186) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di AHF originari dalla RPC. |
H. MISURE ANTIDUMPING
(187) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC e l'abrogazione di quelle nei confronti del Brasile. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni. |
(188) |
Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, dovrebbero essere mantenute. Per contro, non risulta necessario mantenere le misure applicabili alle importazioni dal Brasile. |
(189) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (11). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(190) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese |
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
RPC |
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd and Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd |
6,4 % |
A944 |
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd |
20,3 % |
A945 |
|
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd |
24,2 % |
A946 |
|
Tutte le altre società |
30,0 % |
A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
4. L'applicazione delle aliquote di dazio individuale fissata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di fogli di alluminio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice supplementare TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario del Brasile, è chiuso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).
(3) Decisione 2009/736/CE della Commissione, del 5 ottobre 2009, che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 50).
(4) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 7).
(5) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 22).
(6) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 11).
(7) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU C 354 dell'8.10.2014, pag. 14).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 14).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2385 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa (cfr. la pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale).
(10) Per la determinazione del margine di sottoquotazione del 12,2 % si è tenuto conto del fatto che il dazio doganale era pari al 4 % durante i primi tre mesi del periodo dell'inchiesta di riesame ed è aumentato al 7,5 % successivamente. L'applicazione dell'attuale aliquota del dazio doganale del 7,5 % all'intero periodo avrebbe un impatto trascurabile in quanto consentirebbe di ridurre il margine di sottoquotazione solo dello 0,5 %.
(11) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.