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Document 32015D0331

Decisione (PESC) 2015/331 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

GU L 58 del 3.3.2015, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/331/oj

3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/66


DECISIONE (PESC) 2015/331 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di otto mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 31 ottobre 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

a)

contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016;

b)

sostiene il dialogo politico Unione — Afghanistan;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

a)

promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;

b)

mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afghane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;

c)

mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;

d)

informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, specie nei seguenti settori:

i)

sviluppo della capacità civile, specialmente a livello subnazionale;

ii)

buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;

iii)

riforme elettorali e costituzionali;

iv)

riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e dello stato di diritto, dell'esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile;

v)

promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;

vi)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;

vii)

rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto;

viii)

promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace;

ix)

rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;

x)

agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e

xi)

maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia UE in Afghanistan per il periodo 2014-2016 richieste dal Consiglio;

e)

partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;

f)

fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto;

g)

si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);

h)

contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

i)

fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015 è pari a 3 975 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione degli uffici;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan e forniscono assistenza amministrativa e l'accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di agosto 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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