EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0699

Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 , relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 184 del 25.6.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/699/oj

25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 85 quater, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 85 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, stabilisce che è creato un logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che consenta l'identificazione dello Stato membro in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione.

(2)

A norma dell'articolo 85 quater, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/83/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di armonizzare il funzionamento del logo comune per quanto riguarda i requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica dell'autenticità del logo comune. Tali requisiti dovrebbero prevedere un elevato livello di sicurezza e impedire un uso fraudolento del logo.

(3)

In linea con l'articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera d), punto iii), la verifica dell'autenticità del logo comune è effettuata attraverso un collegamento ipertestuale tra il logo e la voce corrispondente alla persona autorizzata o legittimata a vendere medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione inclusi nell'elenco di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c). Pertanto, tali collegamenti ipertestuali dovrebbero essere permanenti e garantiti.

(4)

Al fine di impedire un uso fraudolento del logo, i siti web nazionali di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, dovrebbero essere garantiti, aggiornati e ospitati su domini di fiducia.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disegno del logo comune di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, è conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'accessibilità al sito web di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, è tale da consentire di assicurare facilmente al pubblico che si tratta del sito di fiducia a tal fine.

Articolo 3

Il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della direttiva 2001/83/CE, tra il sito web della persona autorizzata o legittimata a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e il sito web che ospita l'elenco nazionale di cui all'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c), della direttiva, è fisso e reciproco.

Il transito di informazioni tra i siti web autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e i siti web che ospitano gli elenchi nazionali sono garantiti tramite strumenti adeguati.

Articolo 4

Affinché il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 3, primo comma, funzioni in modo affidabile i siti web che ospitano gli elenchi nazionali istituiti a norma dell'articolo 85 quater, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2001/83/CE, sono garantiti e aggiornati, con l'indicazione temporale dell'ultimo aggiornamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.


ALLEGATO

1.

Il modello di cui all'articolo 1 per il logo comune è il seguente:

Image

2.

I colori di riferimento sono: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

La bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che fornisce medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione è inserita nel rettangolo bianco al centro (lato sinistro) del logo comune.

4.

La lingua del testo nel logo comune è stabilita dallo Stato membro di cui al punto 3.

5.

Il logo comune ha una larghezza minima di 90 pixel.

6.

Il logo comune è statico.

7.

Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nello sfondo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.


Top