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Document 32014D0871

    2014/871/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °dicembre 2014 , relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, all'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I di tale convenzione

    GU L 349 del 5.12.2014, p. 50–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/871/oj

    5.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 349/50


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 1o dicembre 2014

    relativa alla posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione europea, all'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I di tale convenzione

    (2014/871/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione è parte della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 (1) («la convenzione»).

    (2)

    L'allegato I della convenzione presenta categorie di sostanze e singole sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose.

    (3)

    A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione, gli emendamenti dell'allegato I della convenzione, adottati dalla conferenza delle parti a maggioranza di nove decimi delle parti presenti e votanti alla riunione, entrano in vigore, nei confronti delle parti che non hanno notificato la propria obiezione, dodici mesi dopo la loro comunicazione alle parti da parte del segretario esecutivo, a condizione che almeno sedici parti non abbiano notificato obiezioni.

    (4)

    Il testo della proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione è stato concordato in seno al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione, approvato dall'ufficio di presidenza della convenzione, e sarà proposto per adozione in occasione dell'ottava conferenza delle parti che si terrà a Ginevra dal 3 al 5 dicembre 2014.

    (5)

    L'emendamento dell'allegato I della convenzione consente di allineare integralmente tale allegato all'allegato I della direttiva 2012/18/UE del Parlamento e del Consiglio (2).

    (6)

    È opportuno pertanto approvare l'emendamento dell'allegato I della convenzione.

    (7)

    Al momento della conclusione della convenzione, l'Unione ha formulato riserve in merito all'applicazione della convenzione conformemente alle norme interne della Comunità. Tali riserve si basavano sulle discrepanze esistenti fra l'allegato I della convenzione e la legislazione unionale vigente. Tali discrepanze non sussisteranno più dopo l'emendamento dell'allegato I della convenzione. È pertanto opportuno ritirare tali riserve una volta entrato in vigore l'emendamento dell'allegato I della convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in occasione dell'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali è di sostegno, nella sostanza, alla proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione, compreso il suo errata corrige, acclusa alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a ritirare a nome dell'Unione le riserve residue formulate a norma della decisione 98/685/CE (3), fatta salva l'entrata in vigore dell'emendamento dell'allegato I della convenzione di cui all'articolo 1 della presente decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LORENZIN


    (1)  GU L 326 del 3.12.1998, pag. 5.

    (2)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

    (3)  Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).


    PROGETTO DI DECISIONE CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DELLA CONVENZIONE

    presentata dal gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione

    La conferenza delle parti,

    riconoscendo l'esigenza di aggiornare le categorie di sostanze e di miscele nonché le singole sostanze e le relative quantità limite, quali contenute nell'allegato I della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, per introdurre i criteri del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) e mantenere la coerenza con la corrispondente legislazione dell'Unione europea,

    tenendo conto della decisione di procedere a una revisione delle sostanze pericolose e delle relative quantità come elencate nell'allegato I e della decisione 2004/4 sull'istituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione,

    riconoscendo la proposta di modificare l'allegato I, redatta dal gruppo di lavoro sulla base di un accurato riesame,

    modifica l'allegato I della convenzione sulle sostanze pericolose per definire le attività pericolose sostituendolo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione.


    ALLEGATO

    SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE  (1)

    Se una sostanza o una miscela specificatamente indicata nella parte II appartiene anche a una o più categorie della parte I, si applica la quantità limite indicata nella parte II.

    Per identificare le attività pericolose, le parti tengono in considerazione le proprietà pericolose effettive o previste e/o le quantità di tutte le sostanze pericolose presenti o delle sostanze pericolose delle quali è ragionevole prevedere la possibile generazione durante la perdita di controllo di un'attività, comprese le attività di stoccaggio nell'ambito di un'attività pericolosa.

    Parte I.

    Categorie di sostanze e miscele non specificatamente indicate nella parte II

    Categoria secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS)

    Quantità limite

    (tonnellate metriche)

    1.

    Tossicità acuta, categoria 1, tutte le vie di esposizione (2)

    20

    2.

    Tossicità acuta:

     

    categoria 2, tutte le vie di esposizione (3)

     

    categoria 3, esposizione per inalazione (4)

    200

    3.

    Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione singola, categoria 1 (5)

    200

    4.

    Esplosivi — esplosivi instabili o esplosivi in cui le sostanze, le miscele o gli articoli sono assegnati alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6 del capitolo 2.1.2 dei criteri GHS oppure sostanze o miscele aventi proprietà esplosive secondo le prove della serie 2 della parte I delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose: Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri) e che non appartengono alle classi di pericolo Perossidi organici o Sostanze e miscele autoreattive (6)  (7)

    50

    5.

    Esplosivi in cui le sostanze, le miscele o gli articoli sono assegnati alla divisione 1.4 del capitolo 2.1.2 dei criteri GHS (7)  (8)

    200

    6.

    Gas infiammabili, categoria 1 o 2 (9)

    50

    7.

    Aerosol (10), categoria 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

    500 (peso netto)

    8.

    Aerosol, categoria 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (11)

    50 000 (peso netto)

    9.

    Gas comburenti, categoria 1 (12)

    200

    10.

    Liquidi infiammabili:

     

    Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

     

    Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (13), oppure

     

    Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (14)

    50

    11.

    Liquidi infiammabili:

     

    Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, che con condizioni di trattamento particolari, per esempio alta pressione o temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali (15), oppure

     

    Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C che con condizioni di trattamento particolari, per esempio alta pressione o temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali

    200

    12.

    Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in 10 e 11 (16)

    50 000

    13.

    Sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici:

     

    Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure

     

    Perossidi organici, tipo A o B (17)

    50

    14.

    Sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici:

     

    Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure

     

    Perossidi organici, tipo C, D, E o F (18)

    200

    15.

    Liquidi e solidi piroforici, categoria 1

    200

    16.

    Liquidi e solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

    200

    17.

    Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1 (19)

    200

    18.

    Pericoloso per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 2 (20)

    500

    19.

    Sostanze e miscele che reagiscono violentemente con l'acqua, come il cloruro di acetile e il tetracloruro di titanio

    500

    20.

    Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 (21)

    500

    21.

    Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas tossici (sostanze e miscele che a contatto con acqua o aria umida, sprigionano gas classificati per la tossicità acuta alle categorie 1, 2 o 3, come il fosfuro di alluminio e il pentasolfuro di fosforo

    200


    Parte II.

    Sostanze specificatamente indicate

    Sostanza

    Quantità limite

    (tonnellate metriche)

    1a.

    Nitrato di ammonio (22)

    10 000

    1b.

    Nitrato di ammonio (23)

    5 000

    1c.

    Nitrato di ammonio (24)

    2 500

    1d.

    Nitrato di ammonio (25)

    50

    2a.

    Nitrato di potassio (26)

    10 000

    2b.

    Nitrato di potassio (27)

    5 000

    3.

    Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali

    2

    4.

    Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali

    0,1

    5.

    Bromo

    100

    6.

    Cloro

    25

    7.

    Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)

    1

    8.

    Etilenimina

    20

    9.

    Fluoro

    20

    10.

    Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)

    50

    11.

    Idrogeno

    50

    12.

    Acido cloridrico (gas liquefatto)

    250

    13.

    Piomboalchili

    50

    14.

    Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (28)

    200

    15.

    Acetilene

    50

    16.

    Ossido di etilene

    50

    17.

    Ossido di propilene

    50

    18.

    Metanolo

    5 000

    19.

    4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta

    0,01

    20.

    Isocianato di metile

    0,15

    21.

    Ossigeno

    2 000

    22.

    Diisocianato di toluene (2,4-diisocianato di toluene e 2,6-diisocianato di toluene)

    100

    23.

    Cloruro di carbonile (fosgene)

    0,75

    24.

    Arsina (triidruro di arsenico)

    1

    25.

    Fosfina (triidruro di fosforo)

    1

    26.

    Dicloruro di zolfo

    1

    27.

    Triossido di zolfo

    75

    28.

    Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la tetraclorodibenzodiossina, TCDD), espressi come TCDD equivalente (29)

    0,001

    29.

    Le seguenti sostanze cancerogene, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:

    4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone

    2

    30.

    Prodotti petroliferi e combustibili alternativi:

    a)

    benzine e nafte;

    b)

    cheroseni (compresi i jet fuel);

    c)

    gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli);

    d)

    oli combustibili densi;

    e)

    combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

    25 000

    31.

    Ammoniaca anidra

    200

    32.

    Trifluoruro di boro

    20

    33.

    Acido solfidrico

    20

    34.

    Piperidina

    200

    35.

    Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina

    200

    36.

    3-(2-etilesilossi)propilammina

    200

    37.

    Miscele di ipoclorito di sodio classificate come Pericolose per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo < 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I. (30)

    500

    38.

    Propilammina (31)

    2 000

    39.

    Tert-butil acrilato (31)

    500

    40.

    2-Metil-3-butenenitrile (31)

    2 000

    41.

    Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazina-2-tione (dazomet) (31)

    200

    42.

    Metilacrilato (31)

    2 000

    43.

    Metilpiridina (31)

    2 000

    44.

    Bromo-3-cloropropano (31)

    2 000

    Errata corrige

    1.

    Allegato, parte I, voce 8

    Anziché«Aerosol»leggi«Aerosol (10

    2.

    Allegato, parte I, voce 11, ultima riga

    Anziché«rischi di incidenti industriali»leggi«rischi di incidenti industriali (14

    3.

    Allegato, parte II, voce 43

    Anziché«Methylpyridine (31leggi«3-Methylpyridine (31

    4.

    Allegato, note 13, 15 e 16

    Anziché«capo 2.4.2»leggi«capo 2.6.2»


    (1)  Criteri a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) (ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Le parti dovrebbero attenersi a questi criteri per la classificazione delle sostanze o delle miscele ai fini della parte 1 del presente allegato, salvo adozione di altri criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione nazionale. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà a norma del GHS, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

    (2)  Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.

    (3)  Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.

    (4)  Le sostanze con tossicità acuta che rientrano nella categoria 3 (per via orale) rientrano nella voce 2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

    (5)  Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell'uomo o che si può presumere, in base a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell'uomo in seguito a una singola esposizione. Ulteriori orientamenti sono forniti nella parte 3, figura 3.8.1 e tabella 3.8.1, del GHS.

    (6)  È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6 (parte 3) del Manuale delle prove e dei criteri stabilisce che la sostanza o la miscela può avere proprietà esplosive.

    (7)  La classe di pericolo Esplosivi include gli articoli esplosivi. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della convenzione. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della convenzione.

    (8)  Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria 4 (Esplosivi), tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 4.1 in conformità del GHS.

    (9)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.2.2 del GHS.

    (10)  Gli aerosol sono classificati secondo i criteri del capitolo 2.3 del GHS e del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 31, ivi menzionata.

    (11)  Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

    (12)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

    (13)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

    (14)  I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 °C possono essere considerati liquidi non infiammabili sotto il profilo di taluni fini normativi (per esempio trasporti) se sono stati ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

    (15)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

    (16)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

    (17)  Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2,2 del GHS.

    (18)  Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2,2 del GHS.

    (19)  Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.

    (20)  Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.

    (21)  Secondo i criteri di cui al capitolo 2.12.2 del GHS.

    (22)  Nitrato di ammonio (10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi.

    Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

    a)

    compreso fra il 15,75 % e il 24,5 % in peso (contenuto di azoto compreso fra il 15,75 % e il 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio e corrispondente rispettivamente al 45 % e al 70 % di nitrato di ammonio) e che non contengono oltre lo 0,4 % del totale di materiali combustibili/organici oppure soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici);

    b)

    uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

    (23)  Nitrato di ammonio (5 000): formula del fertilizzante.

    Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

    a)

    superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %;

    b)

    superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;

    c)

    superiore al 28 % (il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio) in peso per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 % e che soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

    (24)  Nitrato di ammonio (2 500): tecnico.

    Si applica a:

    a)

    nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

    i)

    compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale non superiore allo 0,4 % di sostanze combustibili;

    ii)

    superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale non superiore allo 0,2 % di sostanze combustibili;

    b)

    soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso.

    (25)  Nitrato di ammonio (50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

    Si applica a:

    a)

    materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 23 e 24, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 23 e 24;

    b)

    I fertilizzanti di cui alla nota 22, lettera a), e alla nota 23 che non soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per esempio prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

    (26)  Nitrato di potassio (10 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà del nitrato di potassio puro.

    (27)  Nitrato di potassio (5 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

    (28)  Biogas potenziato: ai fini dell'applicazione della convenzione, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 14 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

    (29)  Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

    Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sono calcolate mediante i fattori di tossicità equivalente di diossine e composti diossina-simili per l'uomo e i mammiferi (TEF) stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità e rivalutati nel 2005.

    Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005

    Diossina

    TEF

    Furani

    TEF

    2,3,7,8-TCDD

    1

    2,3,7,8-TCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    OCDD

    0,0003

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

     

     

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

     

     

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

     

     

    OCDF

    0,0003

    Abbreviazioni: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tetra.

    Riferimento: Martin Van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2 (ottobre 2006), pagg. 223–241 (2006).

    (30)  A condizione che la miscela non sia classificata come Pericolosa per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 in assenza di ipoclorito di sodio.

    (31)  Nei casi in cui tale sostanza pericolosa rientra nella categoria liquidi infiammabili 10 o liquidi infiammabili 11, ai fini della convenzione si applicano le quantità limite più basse.


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