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Document 32014D0357
2014/357/EU: Commission Implementing Decision of 13 June 2014 on the compliance of European standards series EN 957 (parts 2 and 4-10) and EN ISO 20957 (part 1) for stationary training equipment and of ten European standards for gymnastic equipment with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the references of those standards in the Official Journal of the European Union Text with EEA relevance
2014/357/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014 , concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
2014/357/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2014 , concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 175 del 14.6.2014, pp. 40–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698
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14.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2014
concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/357/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
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(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione. |
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(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme. |
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(5) |
La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(6) |
Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/506 per l'elaborazione di norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento al fine di affrontare i principali rischi associati a tali attrezzature in base al principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia. Il mandato chiedeva inoltre di tenere conto dei seguenti aspetti: stabilità delle attrezzature a posizionamento libero, bordi taglienti e bave, estremità delle strutture tubolari, punti di compressione, taglio, rotazione e moto alternativo nell'area accessibile, pesi, accesso e uscita dall'attrezzatura, meccanismi di regolazione e chiusura, corde, cinture e catene, funi metalliche e pulegge, guide di cinture e corde, punti di trazione, posizioni di presa, maniglie integrate, applicate e girevoli, sicurezza elettrica e meccanismo di immobilizzazione con interruzione della corrente. |
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(7) |
Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 957, parti 2 e da 4 a 10) e una norma europea [EN ISO 20957 (parte 1)] relative all'attrezzatura fissa di allenamento, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione. |
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(8) |
La serie di norme europee EN 957, parti 2 e da 4 a 10, e la norma europea EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento soddisfano il mandato M/506 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(9) |
La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(10) |
Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/507 per l'elaborazione di norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica al fine di affrontare i principali rischi associati a tale attrezzatura, vale a dire i rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell'attrezzatura di sostenere carichi, dalla perdita di stabilità dell'attrezzatura, dall'utilizzo di energia elettrica e dall'azionamento di circuiti elettrici, dall'applicazione di energia meccanica o idraulica, dall'utilizzo dell'attrezzatura stessa, compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo, dall'accessibilità dell'attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza, da eventuali interazioni fra l'attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico), da manutenzione insufficiente, dall'assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell'attrezzatura, e dall'esposizione a sostanze chimiche. |
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(11) |
Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione. |
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(12) |
Queste dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica soddisfano il mandato M/507 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:
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a) |
EN ISO 20957-1:2013 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)»; |
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b) |
EN 957-2:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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c) |
EN 957-4:2006+A1:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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d) |
EN 957-5:2009 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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e) |
EN 957-6:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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f) |
EN 957-7:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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g) |
EN 957-8:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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h) |
EN 957-9:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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i) |
EN 957-10:2005 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova»; |
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j) |
EN 913:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»; |
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k) |
EN 914:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza»; |
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l) |
EN 915:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»; |
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m) |
EN 916:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»; |
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n) |
EN 12196:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»; |
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o) |
EN 12197:1997 «Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
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p) |
EN 12346:1998 «Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
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q) |
EN 12432:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»; |
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r) |
EN 12655:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»; |
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s) |
EN 13219:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova». |
Articolo 2
I riferimenti delle norme EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 e EN 13219:2008 sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.