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Document 32014D0272

2014/272/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 maggio 2014 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese

GU L 138 del 13.5.2014, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/272/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/110


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese

(2014/272/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

APERTURA

(1)

Nel giugno 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della Repubblica popolare cinese e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 14 maggio 2013 da A.St.A Europe («il denunziante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di agglomerati lapidei dell'Unione.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura.

(4)

La Commissione ha informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, l'associazione dei produttori dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («RPC»), i rappresentanti della RPC, gli importatori noti, i produttori noti di materie prime e di attrezzature per la produzione di agglomerati lapidei dell'Unione, gli utilizzatori noti, l'associazione dei produttori di materie prime e le associazioni di utilizzatori e di consumatori ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5)

Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

In data 18 febbraio 2014 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

(7)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(8)

Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

(9)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di agglomerati lapidei originari della RPC debba essere chiuso.

(10)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di tegole ed altri oggetti di superficie piana, blocchi e lastre di pietra artificiale legati da resine o un agglomerato di pietre e/o vetro e/o specchio legati da resine originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati ai codici NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 ed ex 7020 00 80 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 183 del 28.6.2013, pag. 21.


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