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Document 32013D0317
2013/317/EU: Council Decision of 21 June 2013 abrogating Decision 2009/591/EC on the existence of an excessive deficit in Latvia
2013/317/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia
2013/317/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia
GU L 173 del 26.6.2013, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/48 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2013
che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia
(2013/317/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/591/CE (1), che in Lettonia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 4,0% del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 19,5% del PIL nel 2008, ben al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL stabilito dal trattato (2). |
(2) |
Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Lettonia una raccomandazione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(4) |
Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni. |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Lettonia anteriormente al 1o aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:
|
(6) |
Il Consiglio rammenta che, a partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Lettonia dovrà garantire la conformità con i requisiti del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa. |
(7) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(8) |
A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Lettonia è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/591/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Lettonia è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/591/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 202 del 4.8.2009, pag. 50.
(2) Dopo l’adozione della decisione 2009/591/CE, il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 4,2% del PIL e il 19,8% del PIL.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.