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Document 32013D0317

2013/317/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

GU L 173 del 26.6.2013, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/317/oj

26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che abroga la decisione 2009/591/CE, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Lettonia

(2013/317/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il 7 luglio 2009, sulla base di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), il Consiglio ha deciso, nella decisione 2009/591/CE (1), che in Lettonia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 4,0% del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 19,5% del PIL nel 2008, ben al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL stabilito dal trattato (2).

(2)

Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Lettonia una raccomandazione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. La raccomandazione è stata resa pubblica.

(3)

A norma dell’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(4)

Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni dei servizi della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni.

(5)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Lettonia anteriormente al 1o aprile 2013 e le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione giustificano le seguenti conclusioni:

dopo aver registrato elevati livelli nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente del 9,8% e dell’8,1% del PIL) dovuti in parte alle misure adottate per stabilizzare il settore finanziario, il disavanzo pubblico ha subìto un rapido calo nel 2011, arrivando al 3,6% del PIL. Questo miglioramento rispecchia il notevole e ampio risanamento di bilancio attuato nel periodo 2009-2011 nel contesto del programma di aggiustamento economico supportato dal sostegno alla bilancia dei pagamenti, nonché il miglioramento delle condizioni congiunturali; il programma di aggiustamento è stato completato con successo nel gennaio 2012. Nel 2012 il disavanzo pubblico è sceso ulteriormente fino all’1,2% del PIL, superando così l’obiettivo di un disavanzo pari al 2,1% del PIL fissato nel programma di convergenza del periodo 2012-2016 e attestandosi ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato. Sul fronte delle entrate, tale miglioramento riflette una congiuntura favorevole e una maggiore efficienza fiscale, in concomitanza con il fatto che la crescita della spesa è rimasta sostanzialmente inferiore alla crescita del PIL nominale. Di conseguenza, nel 2012 le entrate pubbliche in termini di PIL sono aumentate di ¼ di punto percentuale, mentre la quota della spesa pubblica è diminuita di 2 punti percentuali;

il programma di convergenza del periodo 2012-2016 prevede che il disavanzo nominale sarà dell’1,1% del PIL nel 2013, per poi stabilizzarsi successivamente allo 0,9% del PIL fino al 2016. Le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano che il disavanzo della pubblica amministrazione rimarrà sostanzialmente invariato nel 2013, mantenendosi all’1,2% del PIL e si ridurrà allo 0,9% del PIL nel 2014, restando così ben al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL;

nel 2012 si è registrato un disavanzo pubblico pari al 40,7% del PIL. Le previsioni della primavera 2013 preparate dai servizi della Commissione indicano un aumento del debito pubblico lordo fino al 43,2% del PIL nel 2013, in quanto il governo sta accumulando attività per i considerevoli rimborsi del debito previsti per il 2014-2015. Si prevede che nel 2014 il debito diminuirà ancora, arrivando al 40% circa del PIL, man mano che saranno effettuati tali rimborsi.

(6)

Il Consiglio rammenta che, a partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Lettonia dovrà garantire la conformità con i requisiti del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa.

(7)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 12, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Lettonia è stato corretto ed è pertanto opportuno abrogare la decisione 2009/591/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Lettonia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/591/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 202 del 4.8.2009, pag. 50.

(2)  Dopo l’adozione della decisione 2009/591/CE, il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 4,2% del PIL e il 19,8% del PIL.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.


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