This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0314
2013/314/EU: Council Decision of 21 June 2013 abrogating Decision 2010/286/EU on the existence of an excessive deficit in Italy
2013/314/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
2013/314/UE: Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013 , che abroga la decisione 2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
GU L 173 del 26.6.2013, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2013
che abroga la decisione 2010/286/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
(2013/314/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, a seguito di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, con decisione 2010/286/UE (1), che in Italia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo programmato delle pubbliche amministrazioni per il 2009 era pari al 5,3% del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3% previsto dal trattato, mentre era previsto un debito pubblico lordo pari al 115,1% del PIL per il 2009, quindi al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal trattato (2). |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, conformemente all’articolo 126, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva indirizzato all’Italia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione era stata resa pubblica. |
(3) |
Conformemente all’articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione ed altre variabili connesse due volte l’anno, entro il 1o aprile e 1o ottobre, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
(4) |
Nel valutare se una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, il Consiglio deve adottare una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo di riferimento di tali previsioni. |
(5) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito della notificazione dall’Italia anteriormente al 1o aprile 2013, il programma di stabilità per il 2013, le previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione, nonché la valutazione delle misure aggiuntive adottate con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, giustificano le seguenti conclusioni:
|
(6) |
A partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l’Italia dovrebbe realizzare progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del parametro di riferimento del debito conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. |
(7) |
Conformemente all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata se il disavanzo eccessivo dello Stato membro interessato è stato corretto. |
(8) |
A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Italia è stato corretto ed è opportuno pertanto abrogare la decisione 2010/286/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Italia è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/286/EU è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 40.
(2) Dopo l'adozione della decisione 2010/286/UE, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni e il debito pubblico del 2009 sono stati rivisti, rispettivamente, al 5,5% del PIL e al 116,4% del PIL.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(4) GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.