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Document 32011R0669

Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

GU L 183 del 13.7.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/669/oj

13.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della gestione delle importazioni e delle esportazioni alla Commissione è stata conferita la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione e/o esportazione saranno subordinate alla presentazione di un titolo. Nel valutare la necessità di un regime di titoli la Commissione deve tener conto degli idonei strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (2) ha introdotto l’obbligo di titoli di importazione relativi alle mele fresche del codice NC 0808 10 80 dopo che i produttori di mele dell’Unione europea si sono trovati in una situazione difficile a causa, tra l’altro, di un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi terzi dell’emisfero australe.

(3)

Attualmente il controllo effettivo delle importazioni di mele può essere effettuato mediante altri strumenti. Nell’interesse della semplificazione e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori, sarebbe opportuno sopprimere l’obbligo dei titoli di importazione per le mele al termine del periodo di applicazione di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (3).

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 376/2008.

(5)

Per ragioni di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli di importazione rilasciati per le mele fresche del codice NC 0808 10 80 e ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008, la sezione G è sostituita dalla seguente:

«G.   Ortofrutticoli [allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione delle merci

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantità netta (4)

0703 20 00

Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

(—)

Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo.»

Articolo 2

Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione relativi alle mele fresche del codice NC 0808 10 80 sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

la validità dei titoli non è scaduta alla data di applicazione del presente regolamento;

b)

i titoli sono stati adoperati parzialmente o non lo sono stati del tutto alla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(3)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(4)  Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Questi limiti non si applicano alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Un titolo è richiesto per qualsiasi quantitativo.»


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