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Document 32011R0572

Regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 159 del 17.6.2011, pp. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/572/oj

17.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/2


REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/332/PESC del Consiglio (2), prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti).

(2)

È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e conformemente alla decisione 2011/137/PESC, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3).

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.».

Articolo 2

Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)   GU L 149 dell’8.6.2011, pag. 10.

(3)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

 

Autorità portuale di Tripoli

Autorità portuale:

Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Tripoli)

Tel. +218 2143946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di AL Khoms

Autorità portuale:

Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Al Khoms

Tel. +218 2143946

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Brega

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Ras Lanuf

Autorità portuale:

Veba Oil Operations BV

Address: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel. +218 213330081

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Zawia

 

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011

 

Autorità portuale di Zuwara

Autorità portuale:

Authority of Zuara

PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel. +218 2525305

Sotto il controllo del regime di Gheddafi

7.6.2011


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