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Document 32011R0572
Council Regulation (EU) No 572/2011 of 16 June 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 159 del 17.6.2011, pp. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
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17.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/332/PESC del Consiglio (2), prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti). |
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(2) |
È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia. |
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(3) |
Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e conformemente alla decisione 2011/137/PESC, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3). |
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(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
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1) |
l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»; |
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.». |
Articolo 2
Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
ALLEGATO
Entità di cui all’articolo 2
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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Autorità portuale di Tripoli |
Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Tripoli) Tel. +218 2143946 |
Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |
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Autorità portuale di AL Khoms |
Autorità portuale: Socialist Ports Company (per quanto riguarda l’attività del porto di Al Khoms Tel. +218 2143946 |
Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |
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Autorità portuale di Brega |
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Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |
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Autorità portuale di Ras Lanuf |
Autorità portuale:
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Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |
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Autorità portuale di Zawia |
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Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |
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Autorità portuale di Zuwara |
Autorità portuale:
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Sotto il controllo del regime di Gheddafi |
7.6.2011 |