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Document 32011R0167

Regolamento di esecuzione (UE) n. 167/2011 del Consiglio, del 21 febbraio 2011 , che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l’altro, della Repubblica di Corea

GU L 49 del 24.2.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/167/oj

24.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 167/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l’altro, della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3 e paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 (2) del Consiglio sulle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, fra l’altro, della Repubblica di Corea («Corea del Sud»). Per le società coreane con dazi individuali, i dazi in vigore sono pari a zero. Il dazio residuo è pari a 148,3 EUR/tonnellata.

2.   Richiesta di riesame

(2)

La richiesta di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata avanzata dal Comitato polietilene tereftalato (PET) di PlasticsEurope («il richiedente»), in rappresentanza di 7 produttori dell’Unione.

(3)

Il campo di applicazione della domanda si limitava all’esame del dumping del solo produttore esportatore KP Chemical Group, formato da Honam Petrochemicals Corp. e da KP Chemical Corp. («KP Chemical Group»), e a determinati aspetti del pregiudizio.

(4)

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie indicanti che continuare a imporre misure dell’attuale livello zero non è più sufficiente a neutralizzare il dumping nocivo messo in atto da KP Chemical Group.

3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(5)

Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano sufficienti prove per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping praticato da KP Chemical Group e a determinati aspetti del pregiudizio da esso arrecato.

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(6)

Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato (PET), con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Corea del Sud («il prodotto in esame»).

(7)

Il prodotto in esame, fabbricato e venduto sul mercato nazionale coreano, e quello esportato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha avvisato ufficialmente il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori dell’Unione e il richiedente dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(9)

La Commissione ha inviato questionari al produttore esportatore e all’industria dell’Unione, ricevendone risposte entro i termini all’uopo stabiliti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso gli stabilimenti di KP Chemical Corp., Corea del Sud; Honam Petrochemicals Corp, Corea del Sud; Novapet SA, Spagna; Equipolymers Srl, Italia; UAB Orion Global PET (Indorama), Lituania; UAB Indorama Polymers Europe, Lituania; UAB Neo Group, Lituania; La Seda de Barcelona, SA, Spagna and M&G Polimeri Italia SpA, Italia.

6.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(10)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame»).

B.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

(11)

Riguardo alla determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno innanzitutto stabilito se le vendite complessive del prodotto in esame effettuate da KP Chemical Group sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite sul mercato interno si considerano rappresentative se il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l’UE. La Commissione ha accertato che le vendite interne di KP Chemical Group del prodotto interessato, considerato prodotto omogeneo non suddiviso in tipi di prodotto diversi, erano avvenute in volumi complessivamente rappresentativi.

(12)

È stato anche esaminato se le vendite in quantità rappresentativa del prodotto interessato sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, calcolando la quota di vendite remunerative a clienti indipendenti sul mercato interno. Accertata una quantità sufficiente di vendite avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, è stato stabilito il valore normale in base al prezzo effettivo sul mercato interno delle vendite remunerative.

(13)

Poiché il prodotto in esame è stato esportato direttamente a un cliente indipendente nell’UE, il prezzo all’esportazione è stato stabilito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile.

(14)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

(15)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per costi di trasporto, nolo e assicurazione, commissioni bancarie, di imballaggio e creditizi sono stati concessi adeguamenti laddove sia stato possibile accertare che fossero ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

(16)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra valore normale medio ponderato e prezzo all’esportazione medio ponderato, come stabilito sopra.

(17)

Il margine di dumping così calcolato, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’UE, dazio non corrisposto, è inferiore al 2 % e va dunque considerato de minimis ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

C.   NATURA DUREVOLE DELLE CIRCOSTANZE

(18)

Come il precedente riesame intermedio, quale risulta dal regolamento (CE) n. 192/2007, anche l’attuale riesame intermedio indica per KP Chemical Group un margine di dumping a un livello de minimis.

(19)

Non esistono indicazioni in base alle quali poter dire che tale margine de minimis non sarebbe di natura durevole: risulta invece che KP Chemical Group opera a un tasso di utilizzazione degli impianti molto elevato (quasi il 100 %). KP Chemical Group non prevede inoltre di aumentare la propria capacità produttiva nella Corea del Sud. KP Chemical Group ha invece acquistato uno stabilimento produttivo all’interno dell’UE ed è probabile che diminuisca le sue esportazioni dalla Corea del Sud.

(20)

Pertanto le circostanze in base alle quali è stato calcolato il margine di dumping in questa inchiesta possono essere considerate di natura durevole.

D.   CHIUSURA DEL RIESAME

(21)

Alla luce di quanto precede, il presente riesame andrebbe chiuso senza modificare il livello del dazio applicabile a KP Chemical Group. In queste circostanze, non occorre affrontare i vari aspetti del pregiudizio.

E.   PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI

(22)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, alla base della chiusura del presente riesame intermedio parziale. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. L’industria dell’UE ha presentato osservazioni, che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

F.   DISPOSIZIONE FINALE

(23)

Il presente riesame viene chiuso senza modificare al regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l’altro, della Repubblica di Corea viene chiuso senza modificare le misure in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(3)  GU C 47 del 25.2.2010, pag. 24.


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