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Document 32011D0415
2011/415/EU: Commission Decision of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the amendment of the Annexes to Directive 2007/46/EC Text with EEA relevance
2011/415/UE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 2011 , che rettifica la direttiva 2010/19/UE che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica degli allegati della direttiva 2007/46/CE Testo rilevante ai fini del SEE
2011/415/UE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 2011 , che rettifica la direttiva 2010/19/UE che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica degli allegati della direttiva 2007/46/CE Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 185 del 15.7.2011, p. 76–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020
15.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2011
che rettifica la direttiva 2010/19/UE che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica degli allegati della direttiva 2007/46/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/415/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Si è verificato un errore nell’adozione della direttiva 2010/19/UE, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La direttiva 2010/19/UE introduceva prescrizioni armonizzate riguardanti i dispositivi antispruzzo di tutte le categorie di veicoli oggetto della direttiva 91/226/CEE del Consiglio (3). Di conseguenza, anche gli allegati IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono stati modificati dalla direttiva sopraccitata ai fini dell’adattamento al progresso tecnico. Poiché tali allegati sono già stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (4) e modificati da diversi regolamenti, anche le loro modifiche successive avrebbero dovuto essere l’oggetto di un regolamento. È pertanto opportuno, nell’interesse della chiarezza del diritto, correggere la direttiva 2010/19/UE. |
(2) |
L’articolo 2 della direttiva 2010/19/UE va dunque soppresso. |
(3) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della direttiva 2010/19/UE è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17.
(3) GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5.
(4) GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1.