Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0534

    Regolamento (UE) n. 534/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010 , che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

    GU L 154 del 19.6.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/534/oj

    19.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 534/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 18 giugno 2010

    che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 giugno 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d’ordine 09.4319.

    (2)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d’ordine 09.4319,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2009/10 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


    ALLEGATO

    «Zucchero concessioni CXL»

    Campagna di commercializzazione 2009/10

    Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010

    Numero d’ordine

    Paese

    Coefficiente di attribuzione

    (in %)

    Ulteriori domande

    09.4317

    Australia

     

    09.4318

    Brasile

     

    09.4319

    Cuba

     (1)

    Sospese

    09.4320

    Altri paesi terzi

    Sospese

    09.4321

    India

    Sospese

    «—»

    Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


    «Zucchero Balcani»

    Campagna di commercializzazione 2009/10

    Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010

    Numero d’ordine

    Paese

    Coefficiente di attribuzione

    (in %)

    Ulteriori domande

    09.4324

    Albania

     

    09.4325

    Bosnia-Erzegovina

     

    09.4326

    Serbia, Montenegro e Kosovo (2)

     (3)

     

    09.4327

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

     

    09.4328

    Croazia

     (3)

     

    «—»

    Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


    «Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

    Campagna di commercializzazione 2009/10

    Domande presentate dall’1.6.2010 al 7.6.2010

    Numero d’ordine

    Tipo

    Coefficiente di attribuzione

    (in %)

    Ulteriori domande

    09.4380

    Eccezionale

     

    09.4390

    Industriale

     

    «—»

    Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


    (1)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

    (2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

    (3)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


    Top