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Document 32010R0291

    Regolamento (CE) n. 291/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010 , che rettifica i regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009 per quanto riguarda il regime di uso finale previsto per l’importazione di taluni prodotti agricoli nell’ambito dei contingenti tariffari

    GU L 88 del 8.4.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/291/oj

    8.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 88/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 291/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2010

    che rettifica i regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009 per quanto riguarda il regime di uso finale previsto per l’importazione di taluni prodotti agricoli nell’ambito dei contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2009, della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (2), l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3), e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente da paesi terzi (4) dispongono una vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale di cui all’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (5).

    (2)

    Come specificato nelle tavole di concordanza in allegato al regolamento (CE) n. 450/2008, il detto articolo 166 è destinato a sostituire l’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), ove si contempla altresì la vigilanza doganale delle merci importate nell’ambito dell’utilizzazione per fini particolari. L’articolo 188, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 450/2008 dispone tuttavia che, nonostante l’entrata in vigore delle disposizioni di applicazione di cui al primo comma del medesimo paragrafo, l’articolo 166 di detto regolamento si applichi al più tardi dal 24 giugno 2013. Di conseguenza, l’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica fino all’entrata in applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008.

    (3)

    Risulta dunque più appropriato sostituire nei regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009, il riferimento all’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008 con il riferimento all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    (4)

    Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 437/2009, (CE) n. 438/2009 e (CE) n. 1064/2009.

    (5)

    Per garantire una gestione efficace dei contingenti tariffari in questione e considerato che il tenore delle disposizioni interessate resta identico, è opportuno che tale rettifica si applichi alle date d’applicazione dei regolamenti in questione.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 437/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio (7), gli animali importati sono soggetti a vigilanza doganale al fine di garantire che vengano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.

    Articolo 2

    All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 438/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In applicazione dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8), gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.

    Articolo 3

    Nell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1064/2009, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

    «In conformità dell’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio (9), l’orzo importato nell’ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009.

    L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 54.

    (3)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 57.

    (4)  GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14.

    (5)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1

    (8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1

    (9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1


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