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Document 32010R0114
Commission Regulation (EU) No 114/2010 of 9 February 2010 amending Regulation (EC) No 2229/2004 as regards the time period granted to EFSA for the delivery of its view on the draft review reports concerning the active substances for which there are clear indications that they do not have any harmful effects (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 114/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 2229/2004 relativamente al periodo di tempo concesso all'EFSA per formulare il suo parere sui progetti di rapporto di riesame riguardanti le sostanze attive manifestamente prive di effetti nocivi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 114/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 2229/2004 relativamente al periodo di tempo concesso all'EFSA per formulare il suo parere sui progetti di rapporto di riesame riguardanti le sostanze attive manifestamente prive di effetti nocivi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 37 del 10.2.2010, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 114/2010 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 2229/2004 relativamente al periodo di tempo concesso all'EFSA per formulare il suo parere sui progetti di rapporto di riesame riguardanti le sostanze attive manifestamente prive di effetti nocivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2), se esistono chiari indizi per ritenere che una sostanza attiva non abbia effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente, tale sostanza attiva va iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE senza consultare l'EFSA. |
(2) |
Qualora una sostanza attiva sia stata iscritta in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 senza che l'EFSA sia stata consultata, l'articolo 25 bis dispone che l'EFSA formuli il suo parere sul progetto di rapporto di riesame entro il 31 dicembre 2010. |
(3) |
Visto il numero di sostanze attive iscritte in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004, è necessario concedere all'EFSA più tempo per formulare il suo parere. Le sostanze in questione sono manifestamente prive di effetti nocivi. Tenendo in considerazione ciò, si ritiene appropriato prolungare il periodo in cui l'EFSA può formulare il suo parere fino al 31 dicembre 2012. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2229/2004. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2012».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.