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Document 32009R1288

    Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009 , che istituisce misure tecniche transitorie dal 1 o gennaio 2010 al 30 giugno 2011

    GU L 347 del 24.12.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1288/oj

    24.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2009 DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2009

    che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (3), istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

    (2)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), stabilisce misure tecniche fino al 31 dicembre 2009.

    (3)

    Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche, inteso a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 e a prevedere misure permanenti riguardo alle misure tecniche transitorie attualmente fissate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.

    (4)

    Dal momento che il regolamento del Consiglio proposto non sarà adottato prima della data di cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, è necessario, per motivi di certezza del diritto e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine, prevedere la prosecuzione di tali misure per un periodo transitorio di diciotto mesi.

    (5)

    Al fine di ridurre ulteriormente catture indesiderate, è opportuno estendere a tutte le zone CIEM il divieto di selezione qualitativa di cui al punto 5 ter dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.

    (6)

    È opportuno modificare le misure che recepiscono nella legislazione comunitaria le raccomandazioni stabilite dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) al fine di assicurare la conformità con le raccomandazioni applicabili nel 2010.

    (7)

    Dal momento che l’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 cessa il 1o gennaio 2010, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Misure tecniche transitorie

    1.   I punti 1, 2, 3 (compresi 3.1-3.2), 4 (compresi 4.1-4.2), 5, 5 ter (compresi 5 ter.1-5 ter.2), 6 (compresi 6.1-6.8), 7 (compresi 7.1-7.5), 8 (compresi 8.1-8.3), 9 (compresi 9.1-9.12), 9 bis (compresi 9 bis.1-9 bis.9), 12 (compresi 12.1-12.2), 15 (compresi 15.1-15.9), 16, 17, 18, 20 e 24 dell’allegato III e le appendici dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 si applicano fino al 30 giugno 2011.

    2.   Ai fini del paragrafo 1:

    a)

    i)

    al punto 6, al punto 6.8, secondo paragrafo, ai punti 9.3, 9.6 e 9.8 l’anno «2009» è sostituito da «2010»;

    ii)

    al punto 3.2, al punto 6.7, primo paragrafo, al punto 6.8, primo paragrafo al punto 18, le parole «nel 2009» sono sostituite con «dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011»;

    iii)

    ai punti 6.2, 7.1 e 8.1, l’anno «2009» è soppresso;

    iv)

    al punto 6.1 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite da «30 giugno 2011»;

    v)

    al punto 6.7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull’ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione del 2010 non oltre il 30 giugno 2010, mentre per quanto concerne il programma di osservazione del 2011 gli Stati membri sottopongono alla Commissione la relazione preliminare entro il 30 giugno 2011. Una relazione finale riguardante il 2010 sarà presentata entro il 1o febbraio 2011.»;

    b)

    al punto 5 ter, le parole «nel Mare del Nord e nello Skagerrak» sono sostituite da «in tutte le zone CIEM»;

    c)

    il punto 6.3 è sostituito dal testo seguente:

    «6.3.

    In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzatura meccanizzata per la tecnica della “jogging”, sciabiche e ciancioli da riva nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati purché:

    i)

    non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi di pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzatura meccanizzata per la tecnica della “jogging” e nasse; e

    ii)

    non sia tenuto a bordo, sbarcato o portato a riva pesce diverso dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone, dai molluschi e dai crostacei.»;

    d)

    al punto 6 è aggiunto il punto seguente:

    «6.9.

    Gli Stati membri possono introdurre misure più restrittive, comprese zone di divieto, al fine di applicare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1342/2008 nei confronti delle navi battenti la loro bandiera.»;

    e)

    al punto 7 nel titolo sono soppresse le parole «nella zona VIa» ed è aggiunto il seguente punto:

    «7.6.

    Durante il periodo dal 15 febbraio al 15 aprile sia nel 2010 che nel 2011 è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine

    Longitudine

    1

    60° 58′ 76 N

    27° 27′ 32 O

    2

    60° 56′ 02 N

    27° 31′ 16 O

    3

    60° 59′ 76 N

    27° 43′ 48 O

    4

    61° 03′ 00 N

    27° 39′ 41 O»;

    f)

    al punto 15 le coordinate per l’Hatton Bank e il Logachev Mound si leggono come segue:

    «Hatton Bank:

    Punto n.

    Latitudine

    Longitudine

    1

    59° 26′ N

    014° 30′ O

    2

    59° 12′ N

    015° 08′ O

    3

    59° 01′ N

    017° 00′ O

    4

    58° 50′ N

    017° 38′ O

    5

    58° 30′ N

    017° 52′ O

    6

    58° 30′ N

    018° 22′ O

    7

    58° 03′ N

    018° 22′ O

    8

    58° 03′ N

    017° 30′ O

    9

    57° 55′ N

    017° 30′ O

    10

    57° 45′ N

    019° 15′ O

    11

    58° 11.15′ N

    018° 57.51′ O

    12

    58° 11.57′ N

    019° 11.97′ O

    13

    58° 27.75′ N

    019° 11.65′ O

    14

    58° 39.09′ N

    019° 14.28′ O

    15

    58° 38.11′ N

    019° 01.29′ O

    16

    58° 53.14′ N

    018° 43.54′ O

    17

    59° 00.29′ N

    018° 01.31′ O

    18

    59° 08.01′ N

    017° 49.31′ O

    19

    59° 08.75′ N

    018° 01.47′ O

    20

    59° 15.16′ N

    018° 01.56′ O

    21

    59° 24.17’ N

    017° 31.22′ O

    22

    59° 21.77′ N

    017° 15.36′ O

    23

    59° 26.91′ N

    017° 01.66′ O

    24

    59° 42.69′ N

    016° 45.96′ O

    25

    59° 20.97′ N

    015° 44.75′ O

    26

    59° 21′ N

    015° 40′ O

    27

    59° 26′ N

    014° 30′ O

    Logachev Mound:

    Punto n.

    Latitudine

    Longitudine

    1

    55° 17′ N

    016° 10′ O

    2

    55° 34′ N

    015° 07′ O

    3

    55° 50′ N

    015° 15′ O

    4

    55° 33′ N

    016° 16′ O

    5

    55° 17′ N

    016° 10′ O»;

    g)

    al punto 15 è aggiunto il punto seguente:

    «15.10.

    Qualora, nel corso delle operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.»;

    h)

    al punto 24, lettera a), le parole «tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009» sono sostituite da «tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU C 218 dell’11.9.2009, pag. 43.

    (3)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

    (4)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


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