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Document 32009R1288
Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011
Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009 , che istituisce misure tecniche transitorie dal 1 o gennaio 2010 al 30 giugno 2011
Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009 , che istituisce misure tecniche transitorie dal 1 o gennaio 2010 al 30 giugno 2011
GU L 347 del 24.12.2009, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011
24.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2009 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2009
che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (3), istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (4), stabilisce misure tecniche fino al 31 dicembre 2009. |
(3) |
Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche, inteso a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 e a prevedere misure permanenti riguardo alle misure tecniche transitorie attualmente fissate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(4) |
Dal momento che il regolamento del Consiglio proposto non sarà adottato prima della data di cessazione dell’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009, è necessario, per motivi di certezza del diritto e per garantire la conservazione e la gestione adeguate delle risorse marine, prevedere la prosecuzione di tali misure per un periodo transitorio di diciotto mesi. |
(5) |
Al fine di ridurre ulteriormente catture indesiderate, è opportuno estendere a tutte le zone CIEM il divieto di selezione qualitativa di cui al punto 5 ter dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. |
(6) |
È opportuno modificare le misure che recepiscono nella legislazione comunitaria le raccomandazioni stabilite dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) al fine di assicurare la conformità con le raccomandazioni applicabili nel 2010. |
(7) |
Dal momento che l’applicazione delle misure di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 cessa il 1o gennaio 2010, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Misure tecniche transitorie
1. I punti 1, 2, 3 (compresi 3.1-3.2), 4 (compresi 4.1-4.2), 5, 5 ter (compresi 5 ter.1-5 ter.2), 6 (compresi 6.1-6.8), 7 (compresi 7.1-7.5), 8 (compresi 8.1-8.3), 9 (compresi 9.1-9.12), 9 bis (compresi 9 bis.1-9 bis.9), 12 (compresi 12.1-12.2), 15 (compresi 15.1-15.9), 16, 17, 18, 20 e 24 dell’allegato III e le appendici dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 si applicano fino al 30 giugno 2011.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) |
|
b) |
al punto 5 ter, le parole «nel Mare del Nord e nello Skagerrak» sono sostituite da «in tutte le zone CIEM»; |
c) |
il punto 6.3 è sostituito dal testo seguente:
|
d) |
al punto 6 è aggiunto il punto seguente:
|
e) |
al punto 7 nel titolo sono soppresse le parole «nella zona VIa» ed è aggiunto il seguente punto:
|
f) |
al punto 15 le coordinate per l’Hatton Bank e il Logachev Mound si leggono come segue: «Hatton Bank:
Logachev Mound:
|
g) |
al punto 15 è aggiunto il punto seguente:
|
h) |
al punto 24, lettera a), le parole «tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009» sono sostituite da «tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 218 dell’11.9.2009, pag. 43.
(3) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(4) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.