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Document 32009D0720
2009/720/EC: Commission Decision of 17 September 2009 laying down the date for the completion of migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (notified under document C(2009) 6910)
2009/720/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2009 , che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2009) 6910]
2009/720/CE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2009 , che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2009) 6910]
GU L 257 del 30.9.2009, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2009
che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
[notificata con il numero C(2009) 6910]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2009/720/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1104/2008 prevede che gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrino dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2009. Se necessario, la data può essere modificata in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
(2) |
Le questioni individuate durante il processo di testing del SIS II hanno comportato un ritardo nella realizzazione delle attività previste dal regolamento (CE) n. 1104/2008. Nelle conclusioni del 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha dichiarato che, dati i tempi necessari a risolvere le questioni in sospeso, la data della migrazione dal SIS 1+ al SIS II, prevista nel settembre 2009, non è più realistica. |
(3) |
Considerati i ritardi nella migrazione dal SIS 1+ al SIS II, la nuova data di completamento della migrazione dovrebbe coincidere con la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1104/2008, consentendo la prosecuzione delle attività necessarie per l'avvio delle operazioni del SIS II fino a tale data. |
(4) |
A norma dell’articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008, e non è quindi da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (CE) n. 1104/2008 si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha notificato, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, il recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione. |
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo. |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6), relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo. |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7). |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e richiamato dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ completano la migrazione dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1104/2008.
Articolo 2
In conformità del trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.
(2) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(7) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(8) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.