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Document 32009D0568(01)

    CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta [notificata con il numero C(2009) 4596] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 197 del 29.7.2009, p. 87–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; abrogato da 32019D0070

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/568(2)/oj

    29.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 197/87


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 luglio 2009

    che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

    [notificata con il numero C(2009) 4596]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/568/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

    previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (eco-labelling Board),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

    (3)

    Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

    (4)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2001/405/CE della Commissione del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessuto-carta (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 4 gennaio 2010.

    (5)

    Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

    (6)

    I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    (7)

    Inoltre, per specificare che i prodotti contemplati dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (3) devono essere esclusi dal campo di applicazione del gruppo di prodotti in questione, è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/405/CE.

    (8)

    La decisione 2001/405/CE deve essere pertanto sostituita.

    (9)

    Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per il tessuto-carta sulla base dei criteri fissati nella decisione 2001/405/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2001/405/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il gruppo di prodotti «tessuto-carta» comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono costituiti da carta increspata o goffrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %.

    Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

    a)

    fazzolettini inumiditi e prodotti sanitari;

    b)

    prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;

    c)

    i prodotti di cui alla direttiva 76/768/CEE.

    Articolo 2

    Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» soddisfano i criteri di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 4

    Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti a fini amministrativi è «004».

    Articolo 5

    La decisione 2001/405/CE è abrogata.

    Articolo 6

    1.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE.

    2.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta» presentate dopo la data di adozione della presente decisione ma entro il 4 gennaio 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

    Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

    3.   Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2001/405/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

    (3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.


    ALLEGATO

    OSSERVAZIONI GENERALI

    Finalità dei criteri

    I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

    ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti,

    attenuare il danno o i rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (riscaldamento planetario, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e le relative emissioni nell’atmosfera,

    ridurre il danno o i rischi ambientali connessi con l’uso di sostanze chimiche pericolose,

    incoraggiare l’uso di fibre sostenibili e

    applicare i principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

    I criteri sono fissati a un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti in tessuto-carta a ridotto impatto ambientale.

    Requisiti di valutazione e verifica

    Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

    Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

    Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

    Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025.

    Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

    In sede di valutazione delle richieste e di verifica della conformità ai criteri si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di regimi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

    CRITERI ECOLOGICI

    I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi dal punto in cui la materia prima in fibra/la carta riciclata entra nell’impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta i criteri si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all’avvolgimento della carta in rotoli.

    Il trasporto, la conversione e l’imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime non sono inclusi.

    La fibra riciclata è definita come fibra ottenuta mediante il riciclaggio di carta e cartone usati a partire dalle fasi di stampa o di consumo. In questa definizione non sono inclusi gli scarti di carta acquistati e di produzione ottenuti con la fabbricazione a partire da fibra vergine.

    1.   Emissioni nelle acque e nell’aria

    a)   Domanda chimica di ossigeno (COD), fosforo (P), zolfo (S), ossidi di azoto (NOx)

    Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell’aria e/o nelle acque dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, Pp, PS, PNOx) secondo le modalità indicate qui di seguito.

    Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, Pp, PS, o PNOx deve superare 1,5.

    Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + Pp + PS + PNOx) non deve superare 4,0.

    Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le modalità seguenti (Pp, PS, e PNOx devono essere calcolati esattamente nello stesso modo con i valori di riferimento corrispondenti).

    Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni COD corrispondenti misurate (CODpasta,i espresso in kg/tonnellata essiccata all’aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta,i per una tonnellata di tessuto-carta essiccata all’aria). Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD dalla fabbricazione di carte per ottenere il totale delle emissioni di COD (CODtotale)..

    Il valore di riferimento ponderato del COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (CODriftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usato e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

    Infine, il totale delle emissioni COD è diviso per il valore di riferimento del totale delle emissioni COD come segue:

    Formula

    Tabella 1

    Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di carta

    (kg/ADT)

    Tipo di pasta/carta

    Emissioni

    CODriferimento

    Priferimento

    Sriferimento

    Noxriferimento

    Pasta chimica (ad eccezione della pasta al solfito)

    18,0

    0,045

    0,6

    1,6

    Pasta chimica (solfito)

    25,0

    0,045

    0,6

    1,6

    Pasta chimica non sbiancata

    10,0

    0,02

    0,6

    1,6

    Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica

    15,0

    0,01

    0,3

    0,3

    Pasta a base di fibre riciclate

    3,0

    0,01

    0,03

    0,3

    Tessuto carta

    2,0

    0,01

    0,03

    0,5

    In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di NOx ed S sono assegnate e calcolate utilizzando l’equazione seguente:

    quota di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità = 2 × (MWh(elettricità)] / [2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)]

    In questo calcolo l’elettricità è l’elettricità netta, in cui si esclude la parte di elettricità utilizzata nella centrale elettrica per generare l’energia, vale a dire, l’elettricità netta è la parte fornita dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

    In questo calcolo il calore è il calore netto, in cui si esclude la parte di calore utilizzato nella centrale per generare l’energia, vale a dire, il calore netto è la parte fornita dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi di prova specifici per ogni parametro o metodi equivalenti come di seguito indicato:

    COD: ISO 6060; DIN 38409 parte 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack o WTW

    P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349

    NOx: ISO 11564

    S(ossid.): EPA n. 8

    S(rid.): EPA n. 16A

    tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754

    tenore di S nel carbone: ISO 351.

    I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, P, S e NOx. Devono essere incluse inoltre tutte le emissioni di S e NOx provocate dalla fabbricazione della pasta di carta e della carta, ivi compreso il vapore prodotto all’esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas odorigeni. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di zolfo legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di zolfo è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

    I campioni delle emissioni nelle acque devono essere prelevati da campioni di acqua non filtrata e non sedimentata dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. In caso di un impianto di produzione nuovo o ristrutturato, quando non sono disponibili misurazioni delle emissioni per un periodo di 12 mesi, i risultati si basano sulle misurazioni delle emissioni rilevate una volta al giorno per 45 giorni consecutivi, dopo che i valori di emissione dell’impianto si sono stabilizzati.

    b)   AOX

    Il valore medio ponderato degli AOX rilasciati dalla produzione dei tipi di pasta utilizzati nel prodotto di tessuto carta con marchio ecologico non deve superare 0,12 kg/ADT di carta. Le emissioni AOX rilasciate da ogni singolo tipo di pasta utilizzato nella carta non devono superare 0,25 kg/ADT di pasta.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 (1989) del fornitore di pasta insieme a calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio e alla relativa documentazione giustificativa.

    I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui i composti di cloro vengono utilizzati per sbiancare la pasta. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

    La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. In caso di un impianto di produzione nuovo o ristrutturato, quando non sono disponibili misurazioni delle emissioni per un periodo di 12 mesi, i risultati si basano sulle misurazioni delle emissioni rilevate una volta al giorno per 45 giorni consecutivi, dopo che i valori di emissione dell’impianto si sono stabilizzati.

    c)   CO2

    Le emissioni di anidride carbonica provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 500 kg per tonnellata essiccata all’aria (ADT) di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

    I combustibili utilizzati per trasformare il tessuto carta in un prodotto e per il trasporto ai fini della distribuzione del prodotto, dei tipi di pasta o di altre materie prime non sono inclusi nei calcoli.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

    Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di anidride carbonica in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

    Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

    Tabella 2

    Tipo di combustibile

    Emissioni di CO2

    Unità di misura

    Carbone

    95

    g CO2 fossile/MJ

    Petrolio greggio

    73

    g CO2 fossile/MJ

    Olio combustibile 1

    74

    g CO2 fossile/MJ

    Olio combustibile 2-5

    77

    g CO2 fossile/MJ

    GPL

    62,40

    g CO2 fossile/MJ

    Gas naturale

    56

    g CO2 fossile/MJ

    Elettricità di rete

    400

    g CO2 fossile/kWh

    Per tutta l’elettricità di rete occorre utilizzare il valore riportato nella tabella precedente (la media europea), a meno che il richiedente non presenti una documentazione attestante che viene utilizzata elettricità prodotta da fonti rinnovabili a norma della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2): in questo caso il richiedente può escludere dal calcolo l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

    2.   Consumo energetico

    Il consumo totale di energia elettrica per la produzione del tessuto-carta corrisponde alla somma dell’energia elettrica utilizzata nelle diverse fasi del processo di produzione della pasta e del tessuto-carta e non deve superare 2 200 kWh di elettricità per ADT di carta prodotta.

    Il richiedente deve calcolare tutta l’energia elettrica utilizzata nella produzione di pasta e di tessuto-carta, inclusa quella utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia destinata alla produzione di carta riciclata.

    Il calcolo dell’elettricità non include l’energia consumata per trasportare le materie prime o per la loro trasformazione e l’imballaggio.

    Per energia elettrica si intende l’energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non è necessario tenere conto dell’elettricità utilizzata per trattare le acque reflue e per purificare l’aria.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le indicazioni comunicate devono pertanto comprendere il consumo totale di energia elettrica.

    3.   Fibre — Gestione sostenibile delle foreste

    a)

    I produttori di pasta e di carta devono seguire una politica di acquisizione sostenibile del legno e delle fibre e adottare un sistema che permetta di rintracciare e verificare l’origine del legno e di monitorarne il percorso dalla foresta fino al primo punto di ricezione.

    L’origine di tutte le fibre vergini utilizzate deve essere documentata. I produttori di pasta e di carta devono assicurare che il legname e le fibre provengano da fonti legali. Il legno e le fibre non devono provenire da aree protette o da aree di cui è in corso la classificazione ufficiale come aree protette, da foreste antiche e ad alto valore di conservazione definite nelle procedure nazionali di consultazione delle parti interessate a meno che l’acquisto non sia chiaramente conforme ai regolamenti nazionali di conservazione.

    b)

    La fibra grezza della carta può essere riciclata o vergine. Tuttavia, il 50 % della fibra vergine deve provenire da foreste gestite secondo i principi della gestione sostenibile che sono state certificate mediante regimi gestiti da terzi indipendenti nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l’UE e l’ulteriore sviluppo della stessa.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire documentazione adeguata dal fornitore di carta indicante tipi, quantità e origini esatte delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta. In caso di uso di fibre vergini provenienti da foreste, il richiedente deve fornire certificati adeguati ottenuti presso il fornitore di carta/pasta attestanti che il regime di certificazione soddisfa correttamente i requisiti di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l’UE.

    4.   Sostanze chimiche pericolose

    a)   Cloro

    Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Questa prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all’uso del biossido di cloro.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro. Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre riciclate sono ammesse le fibre sbiancate con cloro gassoso nel loro precedente ciclo di vita.

    b)   APEO

    Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti e alle patinature. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenolo.

    Valutazione e verifica: il richiedente o i suoi fornitori di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione che certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

    c)   Tensioattivi utilizzati nelle soluzioni di deinchiostrazione per le fibre riciclate

    Quando la somma delle quantità dei tensioattivi impiegati nelle varie formulazioni utilizzate per la deinchiostrazione delle fibre riciclate è di almeno 100 g/ADT, ciascun tensioattivo deve essere facilmente biodegradabile. Quando la quantità totale degli agenti tensioattivi impiegati è inferiore a 100 g/ADT, ciascun tensioattivo deve essere facilmente biodegradabile o biodegradabile a termine (cfr. i metodi di prova e le soglie elencati qui di seguito).

    Valutazione e verifica: il richiedente o i suoi fornitori di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le schede di sicurezza del materiale o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: per la biodegradabilità immediata OCSE 301 A-F (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione entro 28 giorni di almeno 70 % per 301 A e E e di almeno 60 % per 301 B, C, D e F; per la biodegradabilità finale OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti (3) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l’assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 302 A e B e di almeno 60 % per 302 C.

    d)   Biocidi

    I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell’acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad una bio-accumulazione.

    Valutazione e verifica: il richiedente o il suo fornitore di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le schede di sicurezza del materiale o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

    e)   Agenti di resistenza in umido

    Gli agenti di resistenza in umido non devono contenere più dello 0,7 % di sostanze clororganiche quali l’epicloridrina (ECH), l’1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e il 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD), calcolate come la somma dei tre componenti e in relazione al contenuto secco degli agenti di resistenza in umido.

    Gli agenti di resistenza in umido che contengono gliossale non devono essere utilizzati nella produzione di tessuto-carta dotato del marchio di qualità ecologica.

    Valutazione e verifica: il richiedente o il suo fornitore di sostanze chimiche devono fornire una dichiarazione attestante che il contenuto di epicloridrina (ECH), 1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD), calcolato come la somma dei tre componenti e in relazione al contenuto secco degli agenti di resistenza in umido, non è superiore allo 0,7 %.

    f)   Ammorbidenti, lozioni, fragranze e additivi di origine naturale

    Le sostanze che compongono il prodotto o i preparati/le miscele negli ammorbidenti, nelle lozioni, nelle fragranze e negli additivi di origine naturale non devono essere classificate come pericolose per l’ambiente, sensibilizzanti, cancerogene o mutagene con frasi di rischio R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 o R53 (o loro combinazione) ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle relative modifiche. Nei prodotti con il marchio di qualità ecologica non devono essere utilizzate sostanze/fragranze (limite di concentrazione 0,01 %) che, ai sensi della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (settima modifica della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte I), devono essere indicate sull’etichetta del prodotto/sull’imballaggio.

    Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati, manipolati e utilizzati secondo il codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

    Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere un elenco degli ammorbidenti, delle lozioni e degli additivi di origine naturale che sono stati aggiunti al prodotto in tessuto-carta e allegare per ogni preparato una dichiarazione attestante che rispetta il criterio.

    Il fabbricante della fragranza deve trasmettere all’organismo competente una dichiarazione che attesti la conformità a ogni parte del suddetto criterio.

    5.   Sicurezza dei prodotti

    I prodotti a base di fibre riciclate o di miscele di fibre riciclate e di fibre vergini devono rispondere ai criteri di igiene indicati di seguito.

     

    Il tessuto-carta non deve contenere le seguenti sostanze in quantità superiore a quanto indicato:

    formaldeide: 1 mg/dm2 secondo il metodo di prova EN 1541;

    gliossale: 1,5 mg/dm2 secondo il metodo di prova DIN 54603;

    PCP: 2 mg/kg secondo il metodo di prova EN ISO 15320.

     

    Tutti i prodotti in tessuto-carta devono rispettare i seguenti requisiti:

    preservanti contro la formazione di sostanze viscide e sostanze antimicrobiche: nessun effetto ritardante della crescita dei microrganismi secondo il metodo di prova EN 1104;

    coloranti e sbiancanti ottici: nessuna essudazione secondo il metodo di prova EN 646/648 (è richiesto il livello 4);

    coloranti e inchiostri:

    i coloranti e gli inchiostri utilizzati nella produzione del tessuto-carta non devono contenere sostanze azoiche che potrebbero rilasciare le ammine elencate nella tabella 3;

    i coloranti e gli inchiostri utilizzati nella produzione del tessuto-carta non devono essere basati su Cd o Mn.

    Tabella 3

    Ammine che non devono essere rilasciate dai coloranti ai sensi della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7)

    Ammina

    Numero CAS

    4-amminodifenile

    92-67-1

    benzidina

    92-87-5

    4-cloro-o-toluidina

    95-69-2

    2-naftilammina

    91-59-8

    o-ammino-azotoluene

    97-56-3

    2-ammino-4-nitrotoluene

    99-55-8

    p-cloroanilina

    106-47-8

    2,4-diamminoanisolo

    615-05-4

    2,4′-diamminodifenilmetano

    101-77-9

    3,3′-diclorobenzidina

    91-94-1

    3,3′-dimetossilbenzidina

    119-90-4

    3,3′-dimetilbenzidina

    119-93-7

    3,3′-dimetil-4,4′diamminodifenilmetano

    838-88-0

    p-cresidina

    120-71-8

    4,4′-metilenbis(2-cloroanilina)

    101-14-4

    4,4′-ossidianilina

    101-80-4

    4,4′-tiodianilina

    139-65-1

    o-toluidina

    95-53-4

    2,4-diamminotoluene

    95-80-7

    2,4,5-trimetilanilina

    137-17-7

    o-anisidina 2-metossi anilina

    90-04-0

    2,4-xilidina

    95-68-1

    4,6-xilidina

    87-62-7

    4-amminoazobenzene

    60-09-3

    Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.

    6.   Gestione dei rifiuti

    Tutti i produttori di pasta, carta e prodotti in tessuto-carta trasformato devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

    procedure di separazione e riciclaggio dei materiali ottenuti dal flusso di rifiuti,

    procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all’incenerimento per la produzione di vapore, o a usi agricoli

    procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione della gestione dei rifiuti per i siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

    7.   Idoneità all’uso

    Il prodotto deve essere idoneo all’uso.

    8.   Informazione per i consumatori

    Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

    contiene fibre sostenibili,

    ridotto inquinamento dell’aria e dell’acqua,

    emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.

    Inoltre, accanto al marchio di qualità ecologica, il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima di fibre riciclate e/o la percentuale di fibre certificate.


    (1)  ADT = tonnellata essiccata all’aria significa che la pasta contiene il 90 % di materia secca. Generalmente il contenuto effettivo di materia secca per la carta è del 95 % circa. Nei calcoli i valori di riferimento per le paste sono adattati perché corrispondano al contenuto di fibra secca della carta, quasi sempre superiore a 90 %.

    (2)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

    (3)  Per esempio la norma ISO 14593:1999 — Qualità dell’acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell’analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il periodo di 10 giorni (metodo di riferimento) di cui al regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).

    (4)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    (5)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    (6)  GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.

    (7)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 15.


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