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Document 32009D0019

2009/19/CE: Decisione della Commissione, del 9 gennaio 2009 , che modifica la decisione 2008/655/CE per quanto concerne l’approvazione dei piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e la fissazione del livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 [notificata con il numero C(2008) 8966]

GU L 8 del 13.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/19(2)/oj

13.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2009

che modifica la decisione 2008/655/CE per quanto concerne l’approvazione dei piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e la fissazione del livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008

[notificata con il numero C(2008) 8966]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della decisione 2008/655/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che approva i piani di vaccinazione di emergenza di taluni Stati membri contro la febbre catarrale degli ovini e fissa il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per il 2007 e il 2008 (3) sono stati approvati i piani di vaccinazione del Belgio, della Repubblica ceca, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e del Portogallo ed è stato fissato l’importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità.

(2)

Nel secondo semestre del 2008 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini in vari Stati membri e in particolare del sierotipo 8 per la prima volta in Austria e in Svezia. Nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini del sierotipo 8 sono stati rilevati in Danimarca e in Spagna e, inoltre, la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 1 si è ulteriormente estesa in Francia, in Spagna e in Portogallo.

(3)

Dal momento che in Austria e in Svezia i focolai si sono manifestati dopo la pubblicazione della decisione 2008/655/CE, i due Stati membri in questione hanno presentato i loro piani di vaccinazione non in tempo per rispettare il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2 di tale decisione. Di conseguenza, non si applicano ai due Stati membri le disposizioni relative alle relazioni intermedie e alla riduzione della partecipazione comunitaria.

(4)

Gli Stati membri interessati hanno informato del manifestarsi della malattia la Commissione e gli altri Stati membri e hanno presentato piani di vaccinazione di emergenza, nuovi o modificati, indicanti il numero approssimativo delle dosi di vaccino necessarie per il 2007 e il 2008 e i costi stimati per la loro somministrazione. La Commissione ha esaminato i nuovi piani presentati dall’Austria e dalla Svezia e i piani modificati comunicati dalla Danimarca, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dal Portogallo dal punto di vista sia veterinario sia finanziario, piani che sono stati giudicati conformi alla pertinente legislazione veterinaria della Comunità. È pertanto necessario approvare la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale degli ovini negli Stati membri interessati, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2000/75/CE.

(5)

Le spese rimborsabili sono attualmente limitate ai costi sostenuti nel periodo 1o novembre 2007 - 31 dicembre 2008. I piani di vaccinazione di emergenza durano peraltro fino alla fine del 2008. Il fatto generatore dell’esecuzione della vaccinazione deve quindi determinare la ricevibilità della spesa. Le misure con un fatto generatore attuate nel periodo summenzionato possono beneficiare del cofinanziamento.

(6)

La decisione 2008/655/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/655/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I piani di vaccinazione, articolati in disposizioni tecniche e finanziarie, presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2008.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 e nel 2008, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità, a favore dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini di cui all’articolo 1, che ammonta:»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

alla presentazione di una relazione finanziaria definitiva, su modulo informatizzato, conforme a quanto stabilito dall’allegato relativa alle spese sostenute dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1o novembre 2007 e il 31 dicembre 2008 e pagate prima della presentazione della relazione;»;

4)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Peraltro, il paragrafo 1, lettere a) e b), e il paragrafo 2 non si applicano ai piani presentati dall’Austria e dalla Svezia».

Articolo 2

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(3)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.


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