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Document 32008E0958

Azione comune 2008/958/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , che modifica l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

GU L 338 del 17.12.2008, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/958/oj

17.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/75


AZIONE COMUNE 2008/958/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo dal 14 novembre 2005 al 31 dicembre 2008 è ammontato a 14 900 000 EUR.

(3)

È opportuno prorogare il mandato della missione EUPOL COPPS per un periodo di due anni e fissare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a detta missione per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

(4)

È altresì opportuno tener conto, nella struttura della missione, di un’azione rafforzata in materia di stato di diritto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

l’azione comune 2005/797/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Durata

La missione ha una durata di cinque anni.»;

2)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente punto:

«5)

sezione per lo stato di diritto.»;

3)

l’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2.   Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 sono decisi dal Consiglio anno per anno.»;

4)

all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Essa scade il 31 dicembre 2010.».

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 è pari a 6 200 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.


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