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Document 32008D0941
2008/941/EC: Commission Decision of 8 December 2008 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (notified under document number C(2008) 7803) (Text with EEA relevance)
2008/941/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze [notificata con il numero C(2008) 7803] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/941/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze [notificata con il numero C(2008) 7803] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 335 del 13.12.2008, pp. 91–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/01/2012
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13.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/91 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2008
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze
[notificata con il numero C(2008) 7803]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/941/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente decisione. |
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(3) |
A norma dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati hanno rinunciato a sostenere l’iscrizione di tali sostanze. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e le osservazioni degli altri Stati membri ed è giunta alla conclusione che gli articoli 24 ter e 24 septies non sono d’applicazione. Si applica quindi l’articolo 24 sexies. |
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(5) |
Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono pertanto iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(6) |
Poiché la non iscrizione di queste sostanze non è basata sulla presenza di indizi chiari per ritenere che la sostanza abbia effetti nocivi, conformemente all’allegato VII del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli Stati membri devono poter mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004. |
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(7) |
L’eventuale periodo di moratoria consesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo. |
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(8) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una nuova domanda a norma della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 22 del suddetto regolamento. |
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(9) |
Gli articoli da 13 a 22 del regolamento (CE) n. 33/2008 prevedono una procedura accelerata per la nuova domanda. La procedura permette ai notificanti la cui sostanza non è stata inclusa nell’elenco a causa del loro ritiro, di presentare una nuova domanda in conformità della procedura accelerata stabilita dal regolamento (CE) n. 33/2008. Con la nuova domanda, a norma di tale procedura i notificanti possono presentare unicamente i dati aggiuntivi necessari per chiarire i punti specifici per cui è stata identificata la necessità di ulteriori informazioni durante la valutazione dei rischi. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione che mette in evidenza tali dati. |
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(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le sostanze attive elencate nell’allegato della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri ritirano l’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive elencate nell’allegato entro il 31 dicembre 2010.
Articolo 3
Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE scade il 31 dicembre 2011.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
ALLEGATO
ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 1
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Sostanza attiva |
Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il |
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1-Decanol |
7 aprile 2008 |
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6-Benziladenina |
25 febbraio 2008 |
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Solfato di alluminio |
31 marzo 2008 |
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Azadiractin |
18 febbraio 2008 |
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Bromadiolone |
11 luglio 2008 |
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Etossichina |
13 marzo 2008 |
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Alcoli grassi |
3 aprile 2008 |
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Acido indolilacetico |
13 marzo 2008 |
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Acido indolilbutirrico |
13 marzo 2008 |
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Zolfo calcico |
31 marzo 2008 |
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Acido naftilacetico |
3 marzo 2008 |
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1-Naftilacetammide |
3 marzo 2008 |
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Propisochlor |
16 maggio 2008 |
|
Quassia |
17 marzo 2008 |
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Fosfuro di zinco |
11 luglio 2008 |