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Document 32007R1300

Regolamento (CE) n. 1300/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

GU L 289 del 7.11.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1300/oj

7.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo di acidità volatile per talune categorie di vini.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, secondo il disposto dell’articolo 20, i vini che beneficiano di deroghe sono elencati nell’allegato XIII del medesimo regolamento.

(3)

Alcuni v.l.q.p.r.d. spagnoli e il v.q.p.r.d. italiano «Alto Adige», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell’allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all’elenco di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).


ALLEGATO

L’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.

1)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per i vini italiani:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per:

i v.l.q.p.r.d. “Marsala”,

i v.q.p.r.d. “Moscato di Pantelleria naturale”, “Moscato di Pantelleria” e “Malvasia delle Lipari”,

i v.q.p.r.d. “Colli orientali del Friuli” accompagnati dall’indicazione “Picolit”,

i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” e “vendemmia tardiva”, eccetto i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Alto Adige” e recanti una o più delle designazioni “passito” e “vendemmia tardiva”,

i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” e “vendemmia tardiva”,

i vini da tavola ottenuti dalla varietà “Vernaccia di Oristano B” raccolta in Sardegna, che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “Vernaccia di Sardegna”;

ii)

a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Alto Adige” e recanti una o più delle designazioni “passito” e “vendemmia tardiva”;».

2)

La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per i vini originari della Spagna:

i)

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione “vendimia tardía”;

ii)

a 35 milliequivalenti per litro per:

i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”,

i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione “generoso” o “generoso de licor” e aventi diritto alle denominazioni di origine “Condado de Huelva”, “Jerez-Xerez-Sherry”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”;».


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