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Document 32007D0719

    2007/719/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2007 , che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 5293]

    GU L 289 del 7.11.2007, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/719/oj

    7.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 289/59


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 2007

    che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

    [notificata con il numero C(2007) 5293]

    (I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, greca, francese, italiana, ungherese, maltese, portoghese, rumena, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

    (2007/719/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono definite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

    (2)

    Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

    (3)

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.

    (4)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

    (5)

    In virtù dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 968/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 (3), l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è applicabile, per la campagna viticola 2007/2008 e con alcune eccezioni, alle regioni ammissibili a un finanziamento a titolo dell’obiettivo di convergenza, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (4). Il contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione può pertanto essere più elevato nelle regioni di convergenza.

    (6)

    Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

    (7)

    Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2007/2008 tale disposizione si applica alla Germania e alla Grecia, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 74 % della dotazione iniziale, al Lussemburgo, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 71 % della dotazione iniziale, a Malta, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2007 rappresentano il 40 % della dotazione iniziale, e alla Slovacchia, in cui le spese sostenute per lo stesso esercizio rappresentano il 27 % della dotazione iniziale. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione (5), tale riduzione non si applica alla Bulgaria e alla Romania per la campagna viticola 2007/2008.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per la campagna 2007/2008 le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a titolo del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

    (3)  GU L 215 del 18.8.2007, pag. 4.

    (4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

    (5)  GU L 201 del 2.8.2007, pag. 7.


    ALLEGATO

    Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2007/2008

    Stato membro

    Superficie (ha)

    Dotazione finanziaria

    (EUR)

    Bulgaria

    2 403

    18 044 087

    Repubblica ceca

    647

    10 897 834

    Germania

    1 545

    13 295 911

    Grecia

    886

    8 715 834

    Spagna

    20 233

    162 136 325

    Francia

    14 384

    110 676 302

    Italia

    12 279

    101 107 716

    Cipro

    156

    2 219 214

    Lussemburgo

    7

    56 800

    Ungheria

    1 472

    11 779 162

    Malta

    9

    103 987

    Austria

    1 170

    6 678 313

    Portogallo

    4 004

    34 729 863

    Romania

    3 008

    25 068 762

    Slovenia

    139

    2 699 939

    Slovacchia

    473

    1 789 952

    Totale

    62 816

    510 000 000


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