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Document 32007D0486

    2007/486/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006 , relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione) [notificata con il numero C(2006) 6765]

    GU L 182 del 12.7.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/486/oj

    12.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 182/31


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2006

    relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

    (Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione)

    [notificata con il numero C(2006) 6765]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2007/486/CE)

    Il 20 dicembre 2006, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni erogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Il testo integrale della decisione, privo delle parti per le quali la società può legittimamente invocare il diritto alla riservatezza, è disponibile nella lingua originale sul sito web della DG Concorrenza, http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

    DESTINATARIO, RESPONSABILE DELL'INFRAZIONE E INFRAZIONE

    (1)

    Il destinatario della decisione è la TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) per il comportamento della TS-AG (Thyssen Stahl AG). Con una dichiarazione esplicita alla Commissione, rilasciata il 23 luglio 1997, la TKS si è volontariamente assunta la responsabilità del comportamento della TS-AG, almeno per quanto riguarda gli anni 1993/1994.

    (2)

    Dal 16 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1994, quando cessò l'attività economica nel settore dell'acciaio inossidabile, si rese responsabile di un'infrazione unica e continuata in violazione dell'articolo 65 del trattato CECA, fissando i prezzi delle leghe utilizzate nell'industria dell'acciaio inossidabile in Europa occidentale.

    PROCEDURA

    (3)

    La decisione riguarda la nuova adozione della decisione 98/247/CECA della Commissione, del 21 gennaio 1998(2). La decisione era stata in parte annullata dalle Corti (3) per motivi procedurali.Le Corti conclusero che nel 1998 la Commissione aveva inflitto alla TKS un'ammenda per il comportamento della TS-AG, senza avere dato la possibilità di esprimere osservazioni in merito a tale comportamento prima dell'imposizione dell'ammenda e che ciò violava il diritto della TKS ad essere sentita.

    (4)

    Il 24 aprile 2006, la Commissione ha trasmesso alla TKS una comunicazione degli addebiti volta a correggere l'errore procedurale segnalato dalle Corti.

    FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

    (5)

    L'extra di lega è una componente del prezzo, calcolata sulla base del prezzo delle leghe e aggiunta al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. Il costo delle leghe utilizzate dai produttori di acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una porzione considerevole del costo complessivo di produzione. Nel periodo in considerazione i prezzi delle leghe sono stati estremamente volatili.

    (6)

    Nel 1993, i prezzi delle leghe e dell'acciaio inossidabile sono calati bruscamente. Quando, nel settembre 1993, i prezzi del nichel cominciarono a crescere, i profitti dei produttori si ridussero considerevolmente. Per porre rimedio a tale situazione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile si riunirono a Madrid il 16 dicembre 1993. Successivamente, avvennero numerosi contatti tra i produttori relativi al calcolo e all'applicazione dell'extra di lega.

    (7)

    La decisione della Commissione si basò sul fatto che la TS-AG e altre imprese avevano modificato in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

    APPLICAZIONE DEL TRATTATO CECA

    (8)

    La Commissione ritiene che nel caso del cartello in questione debbano essere applicate all'infrazione le norme di diritto sostanziale del trattato CECA in quanto questo era in vigore all'epoca dell'infrazione (1993/1994). Non sono emersi motivi per applicare la lex mitior.

    RESPONSABILITÀ DELLA TKS PER IL COMPORTAMENTO DELLA TS-AG

    (9)

    Nella decisione si sostiene che, alla luce della dichiarazione del 23 luglio 1997, la TKS è responsabile del comportamento della TS-AG e si chiarisce che non vengono invocati i concetti di successione giuridica o economica.

    (10)

    La sentenza della Corte di giustizia non ha messo in discussione la dichiarazione del 1997, che non è contraria ai principi generali del diritto o alla prassi decisionale della Commissione.

    PRESCRIZIONE

    (11)

    La decisione conclude che non esiste un termine di prescrizione, considerata la sospensione dei procedimenti giudiziari.

    AMMENDE

    Importo di base

    Gravità

    (12)

    Per garantire la non discriminazione tra i destinatari della decisione 98/247/CECA della Commissione, l'infrazione viene ritenuta di natura grave (a partire dai quattro milioni di EUR).

    Durata

    (13)

    L'importo di partenza è incrementato del 10 % in quanto l'infrazione è stata compiuta per più di un anno (dal 16 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994).

    Circostanze attenuanti

    (14)

    Conformemente alla decisione 98/247/CECA, l'importo iniziale è diminuito del 10 % in quanto la situazione economica del settore era critica.

    Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

    (15)

    Conformemente alla comunicazione del 1996 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese e alla luce della sentenza del Tribunale di primo grado (2), l'ammenda è ulteriormente ridotta del 20 %, in quanto la TKS ha collaborato con la Commissione nell'accertamento dei fatti. L'ammenda è pertanto fissata a 3 168 000 EUR.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  Sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Terni SpA/Commissione, punto 281, Raccolta 2001, pag. II-3757.


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