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Document 32007D0075
Commission Decision of 22 December 2006 setting up an expert group on transfer pricing
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento
Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento
GU L 32 del 6.2.2007, pp. 189–191
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, pp. 908–912
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; abrogato da 32011D0126(01)
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6.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/189 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006
che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento
(2007/75/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Lo studio «Fiscalità delle imprese nel mercato interno» (1), elaborato dai servizi della Commissione, ha messo in evidenza l'importanza crescente dei problemi fiscali connessi ai prezzi di trasferimento nell'ambito del mercato interno. |
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(2) |
Nella comunicazione «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali — Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società» (2), la Commissione ha riconosciuto la necessità di ricorrere all'aiuto di esperti nel settore dei prezzi di trasferimento. |
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(3) |
Nel 2002 è stato creato a titolo informale il «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento». |
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(4) |
A partire dalla sua creazione, il «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» ha offerto un utile spazio di dibattito fra gli Stati membri e il settore privato, il che ha spinto la Commissione a proporre due codici di condotta che sono stati successivamente adottati dagli Stati membri in sede di Consiglio. |
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(5) |
Poiché il Forum si è rivelato un'esperienza positiva e la Commissione necessita in permanenza di un'istanza di questo genere, il proseguimento dei suoi lavori deve essere istituzionalizzato con un atto formale. È dunque necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dei prezzi di trasferimento e definirne mansioni e struttura. |
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(6) |
Il gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento deve essere composto di esperti nel campo dei prezzi di trasferimento del settore pubblico e privato. |
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(7) |
Il gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento deve fornire alla Commissione assistenza e consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento. |
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(8) |
Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM (regolamento interno della Commissione) (3). |
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(9) |
I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). |
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(10) |
È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una deroga, |
DECIDE:
Articolo 1
Gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento
Un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento, di seguito denominato «il gruppo», è istituito con effetto dal 1o marzo 2007.
La designazione ufficiale del gruppo è «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento».
Articolo 2
Funzioni
Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:
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— |
creare una piattaforma in cui gli esperti delle imprese e delle amministrazioni tributarie nazionali possano discutere i problemi legati ai prezzi di trasferimento che ostacolano le attività commerciali transfrontaliere nell'ambito della Comunità; |
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— |
fornire alla Commissione una consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento; |
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— |
aiutare la Commissione a trovare soluzioni pratiche, compatibili con gli orientamenti dell'OCSE (5), per giungere a un'applicazione più uniforme delle norme relative ai prezzi di trasferimento nell'ambito della Comunità. |
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa ai prezzi di trasferimento.
2. Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione circa l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è costituito al massimo da 43 membri, tra cui:
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(a) |
un rappresentante di ciascuno Stato membro; |
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(b) |
fino a 15 rappresentanti del settore privato; |
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(c) |
un presidente. |
2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dalle autorità nazionali interessate. Tali membri sono funzionari pubblici che si occupano di questioni legate ai prezzi di trasferimento.
3. I membri del settore privato sono nominati dalla Commissione fra gli specialisti in possesso di esperienza e competenze nel campo dei prezzi di trasferimento.
4. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.
5. I membri del settore privato sono nominati a titolo personale e forniscono consulenze alla Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.
6. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
7. La Commissione nomina anche un presidente.
8. I membri del gruppo sono nominati con un mandato di 2 anni rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.
9. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:
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a) |
quando si dimettono; |
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b) |
quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo; |
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c) |
quando non rispettano l'articolo 287 del trattato; |
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d) |
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 5, non sono indipendenti da ogni influenza esterna; |
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e) |
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi. |
10. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale «Fiscalità e unione doganale» e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.
2. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.
In particolare, rappresentanti dei paesi candidati e del segretariato dell'OCSE possono essere invitati in qualità di osservatori.
3. Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.
4. Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. La Commissione assicura i servizi di segreteria.
5. I funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni.
6. Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare o porre su Internet (6), nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 6
Rimborso spese
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
Articolo 7
Validità
La presente decisione scade il 31 marzo 2011.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) SEC(2001)1681 del 23.10.2001.
(2) COM (2001) 582 def., 23.10.2001.
(3) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(5) Orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie, adottati nel luglio 1995.
(6) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm